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696

Libro Sesto

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nistrazione non è libera nella scelta dei ini da perseguire in quanto essi sono stabiliti dal

legislatore (deve poi attenersi ai principi di eficienza, legalità, pubblicità ed imparzialità).

L’amministrazione pubblica, pur se dotata di potere discrezionale, è vincolata al conse-

guimento dell’interesse pubblico; ciò rappresenta un motivo che, a differenza dei motivi

dei soggetti privati, resta sempre rilevante, inluendo anche sull’attività amministrativa di

diritto privato.

1.2

L’evidenza pubblica

1.2.1

La necessità dell’evidenza pubblica

La normativa nazionale in materia di contabilità pubblica (cfr. artt. 3 e 6 R.D.

2440/1923, e artt. 37 e 41 R.D. 827/1924) postula per ogni attività contrattuale posta

in essere da una pubblica amministrazione (o da un soggetto ad essa equiparato)

l’utilizzo di procedure concorsuali

aperte,

circoscrivendo ad alcune ipotesi ecceziona-

li la possibilità di ricorrere all’afidamento diretto del contratto (ovvero a trattativa

privata, modulo caratterizzato da notevole libertà procedurale).

L’art. 3 del citato R.D. 2440/1923 enuncia, infatti, un principio fondamentale dell’at-

tività contrattuale della pubblica amministrazione, secondo cui

ogni contratto della

pubblica amministrazione da cui derivi un’entrata o una spesa deve essere prece-

duto da una gara, salvo che non ricorrano le ipotesi eccezionali in cui si possa far

ricorso alla trattativa privata

.

Finalità precipua di questo principio di contabilità pubblica è la garanzia della

par

condicio

tra tutti i potenziali interessati a contrattare con l’amministrazione e di con-

sentire all’amministrazione

stessa, mediante l’acquisizione di un pluralità di offerte,

di contrattare alle condizioni

più vantaggiose. Del resto, nella scelta del giusto con-

traente

si considerano pienamente soddisfatte le esigenze di trasparenza ed impar-

zialità, imposte precettivamente all’azione amministrativa

ex

art. 97 Cost.

Nell’espletare la gara richiesta dall’art. 3 del R.D. 2440/1923, le norme di contabilità

pubblica richiedono il rispetto di una serie di regole tese ad impedire collusioni tra

privati ed ufici dell’amministrazione pubblica. Tali regole informano uno speciale

metodo procedurale, noto come

procedura dell’evidenza pubblica

, che richiede, tra

l’altro, il

rispetto di termini ben precisi per la pubblicità della gara e di rigorosi

criteri di valutazione

.

L’espressione «evidenza pubblica», quindi, vuole proprio indicare il procedimento

amministrativo che accompagna la conclusione dei contratti della pubblica ammini-

strazione e si

caratterizza per la presenza di atti amministrativi che rendono evidenti

(e ne consentono la veriica) le ragioni di pubblico interesse che hanno spinto alla sti-

pulazione del contratto, alla scelta della controparte, e alla formazione del consenso

Al riguardo si è eficacemente qualiicata l’evidenza pubblica quale criterio di colle-

gamento tra l’autonomia negoziale e la funzione amministrativa

alla cui realizzazio-

ne il contratto è strumentale.

L’evidenza pubblica comporta che tutto il procedimento rispetti i principi di legalità,

di buon andamento e di razionalità, con la conseguenza che qualsiasi segmento dello

stesso è soggetto ai controlli di autotutela, in maniera costante, ai controlli interni, a

controlli esterni, ove previsti, nonché a quelli giurisdizionali nel momento in cui si

veriica una lesione di interesse o diritto azionabile