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Libro Sesto
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nistrazione non è libera nella scelta dei ini da perseguire in quanto essi sono stabiliti dal
legislatore (deve poi attenersi ai principi di eficienza, legalità, pubblicità ed imparzialità).
L’amministrazione pubblica, pur se dotata di potere discrezionale, è vincolata al conse-
guimento dell’interesse pubblico; ciò rappresenta un motivo che, a differenza dei motivi
dei soggetti privati, resta sempre rilevante, inluendo anche sull’attività amministrativa di
diritto privato.
1.2
L’evidenza pubblica
1.2.1
La necessità dell’evidenza pubblica
La normativa nazionale in materia di contabilità pubblica (cfr. artt. 3 e 6 R.D.
2440/1923, e artt. 37 e 41 R.D. 827/1924) postula per ogni attività contrattuale posta
in essere da una pubblica amministrazione (o da un soggetto ad essa equiparato)
l’utilizzo di procedure concorsuali
aperte,
circoscrivendo ad alcune ipotesi ecceziona-
li la possibilità di ricorrere all’afidamento diretto del contratto (ovvero a trattativa
privata, modulo caratterizzato da notevole libertà procedurale).
L’art. 3 del citato R.D. 2440/1923 enuncia, infatti, un principio fondamentale dell’at-
tività contrattuale della pubblica amministrazione, secondo cui
ogni contratto della
pubblica amministrazione da cui derivi un’entrata o una spesa deve essere prece-
duto da una gara, salvo che non ricorrano le ipotesi eccezionali in cui si possa far
ricorso alla trattativa privata
.
Finalità precipua di questo principio di contabilità pubblica è la garanzia della
par
condicio
tra tutti i potenziali interessati a contrattare con l’amministrazione e di con-
sentire all’amministrazione
stessa, mediante l’acquisizione di un pluralità di offerte,
di contrattare alle condizioni
più vantaggiose. Del resto, nella scelta del giusto con-
traente
si considerano pienamente soddisfatte le esigenze di trasparenza ed impar-
zialità, imposte precettivamente all’azione amministrativa
ex
art. 97 Cost.
Nell’espletare la gara richiesta dall’art. 3 del R.D. 2440/1923, le norme di contabilità
pubblica richiedono il rispetto di una serie di regole tese ad impedire collusioni tra
privati ed ufici dell’amministrazione pubblica. Tali regole informano uno speciale
metodo procedurale, noto come
procedura dell’evidenza pubblica
, che richiede, tra
l’altro, il
rispetto di termini ben precisi per la pubblicità della gara e di rigorosi
criteri di valutazione
.
L’espressione «evidenza pubblica», quindi, vuole proprio indicare il procedimento
amministrativo che accompagna la conclusione dei contratti della pubblica ammini-
strazione e si
caratterizza per la presenza di atti amministrativi che rendono evidenti
(e ne consentono la veriica) le ragioni di pubblico interesse che hanno spinto alla sti-
pulazione del contratto, alla scelta della controparte, e alla formazione del consenso
Al riguardo si è eficacemente qualiicata l’evidenza pubblica quale criterio di colle-
gamento tra l’autonomia negoziale e la funzione amministrativa
alla cui realizzazio-
ne il contratto è strumentale.
L’evidenza pubblica comporta che tutto il procedimento rispetti i principi di legalità,
di buon andamento e di razionalità, con la conseguenza che qualsiasi segmento dello
stesso è soggetto ai controlli di autotutela, in maniera costante, ai controlli interni, a
controlli esterni, ove previsti, nonché a quelli giurisdizionali nel momento in cui si
veriica una lesione di interesse o diritto azionabile