

Capitolo 9
Nozione e fonti del diritto amministrativo
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sero disposizioni di legge e di regolamento e che mantengono la loro natura
primaria o secondaria.
Tale ultima precisazione trova riscontro nella L. n. 229/2003 (
legge di semplii-
cazione per il 2001
), la quale ha introdotto anche una distinzione di carattere
nominalistico tra
testi unici
, cui attribuisce un carattere conservativo dell’as-
setto normativo esistente, identiicandoli quindi con la categoria dei testi unici
ricognitivi o compilativi, e
codici
, con la precipua funzione di armonizzare nor-
me esistenti e di razionalizzare l’assetto di date materie, corrispondenti, nella
sostanza, ai testi unici-fonte.
Testi unici compilativi
Più che fonti del diritto in senso tecnico i testi unici costituiscono lo strumen-
to destinato a soddisfare principalmente esigenze di
ordine
,
coordinamento e
conoscibilità
di norme giuridiche succedutesi nel tempo in una determinata
materia.
Assolvono quindi questa funzione essenzialmente
ricognitiva
, di mera raccolta
delle disposizioni vigenti in una data materia e con la sola pretesa di renderle
più agevolmente conoscibili, senza capacità innovativa dell’ordinamento giuri-
dico né forza vincolante, in primo luogo perché promanano da organi che non
sono provvisti di potere normativo, in assoluto oppure nel caso di specie non
avendo ricevuto apposita delega.
Testi unici fonte
In altri casi i testi unici sono
redatti da autorità
fornite di potere normativo e
nell’esercizio di tale potere. Perché abbiano portata innovativa del sistema giu-
ridico, possano cioè modiicare le norme preesistenti o abrogarle è necessario
che l’emittente sia fornito di un potere normativo almeno pari, come forza
formale, a quello speso nella creazione di queste ultime. In altri termini, i testi
unici
innovativi o testi unici fonte
sono essi stessi leggi o regolamenti.