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Capitolo 9

Nozione e fonti del diritto amministrativo

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www.

edises

.it

sero disposizioni di legge e di regolamento e che mantengono la loro natura

primaria o secondaria.

Tale ultima precisazione trova riscontro nella L. n. 229/2003 (

legge di semplii-

cazione per il 2001

), la quale ha introdotto anche una distinzione di carattere

nominalistico tra

testi unici

, cui attribuisce un carattere conservativo dell’as-

setto normativo esistente, identiicandoli quindi con la categoria dei testi unici

ricognitivi o compilativi, e

codici

, con la precipua funzione di armonizzare nor-

me esistenti e di razionalizzare l’assetto di date materie, corrispondenti, nella

sostanza, ai testi unici-fonte.

Testi unici compilativi

Più che fonti del diritto in senso tecnico i testi unici costituiscono lo strumen-

to destinato a soddisfare principalmente esigenze di

ordine

,

coordinamento e

conoscibilità

di norme giuridiche succedutesi nel tempo in una determinata

materia.

Assolvono quindi questa funzione essenzialmente

ricognitiva

, di mera raccolta

delle disposizioni vigenti in una data materia e con la sola pretesa di renderle

più agevolmente conoscibili, senza capacità innovativa dell’ordinamento giuri-

dico né forza vincolante, in primo luogo perché promanano da organi che non

sono provvisti di potere normativo, in assoluto oppure nel caso di specie non

avendo ricevuto apposita delega.

Testi unici fonte

In altri casi i testi unici sono

redatti da autorità

fornite di potere normativo e

nell’esercizio di tale potere. Perché abbiano portata innovativa del sistema giu-

ridico, possano cioè modiicare le norme preesistenti o abrogarle è necessario

che l’emittente sia fornito di un potere normativo almeno pari, come forza

formale, a quello speso nella creazione di queste ultime. In altri termini, i testi

unici

innovativi o testi unici fonte

sono essi stessi leggi o regolamenti.