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Parte Seconda

Discipline giuridiche

Il diritto amministrativo

Discipline giuridiche

Il diritto amministrativo

Capitolo 9

Nozione e fonti del diritto amministrativo

9.1

Definizione di diritto amministrativo

Il diritto amministrativo può essere deinito come quel corpo di

regole

e

di

principi speciali

che disciplinano l’organizzazione e l’attività delle pubbliche

amministrazioni e i rapporti che esse instaurano con i soggetti privati tramite

l’esercizio dei poteri conferiti dalla legge.

Fra i principi propri del diritto amministrativo rileva il

principio di legalità

, in

base al quale la Pubblica Amministrazione può esercitare soltanto i poteri che

le sono stai conferiti dalla legge. La legge deve indicare il soggetto competente,

i presupposti e i requisiti in presenza dei quali il potere può essere esercitato,

il ine pubblico che l’amministrazione deve perseguire, le modalità di esercizio

del potere.

Altri principi sono quelli di

imparzialità

e di

buon andamento

, che trovano il

loro riconoscimento nell’art. 97 Cost., di

ragionevolezza

e di

proporzionalità

,

di tutela del legittimo afidamento, del contraddittorio, di pubblicità e traspa-

renza enunciati all’art. 1 L. n. 241/1990.

Di particolare rilevanza è poi il rinvio operato dalla citata legge ai

principi dell’or-

dinamento europeo

: il diritto amministrativo che per tradizione è un diritto sostan-

zialmente statale si apre così ad una dimensione comunitaria (Clarich).

Si tenga inine presente che il diritto amministrativo non costituisce l’unico di-

ritto applicabile dalle pubbliche amministrazioni; esse, infatti, al pari degli altri

soggetti dell’ordinamento sono titolari di una capacità generale di diritto pri-

vato e dunque possono instaurare rapporti giuridici con altri soggetti dell’ordi-

namento regolati dal diritto comune (es. contratti).

9.2

Fonti di produzione del diritto amministrativo

Si deinisce

fonte di produzione

del diritto qualsiasi atto normativo in grado di

porre regole generali o particolari: leggi, regolamenti, decreti, ordinanze etc.

In linea generale le fonti di produzione del diritto sono suddivise principal-

mente secondo la loro capacità di innovare l’ordinamento giuridico.