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Parte Seconda
Discipline giuridiche
Il diritto amministrativo
Discipline giuridiche
Il diritto amministrativo
Capitolo 9
Nozione e fonti del diritto amministrativo
9.1
Definizione di diritto amministrativo
Il diritto amministrativo può essere deinito come quel corpo di
regole
e
di
principi speciali
che disciplinano l’organizzazione e l’attività delle pubbliche
amministrazioni e i rapporti che esse instaurano con i soggetti privati tramite
l’esercizio dei poteri conferiti dalla legge.
Fra i principi propri del diritto amministrativo rileva il
principio di legalità
, in
base al quale la Pubblica Amministrazione può esercitare soltanto i poteri che
le sono stai conferiti dalla legge. La legge deve indicare il soggetto competente,
i presupposti e i requisiti in presenza dei quali il potere può essere esercitato,
il ine pubblico che l’amministrazione deve perseguire, le modalità di esercizio
del potere.
Altri principi sono quelli di
imparzialità
e di
buon andamento
, che trovano il
loro riconoscimento nell’art. 97 Cost., di
ragionevolezza
e di
proporzionalità
,
di tutela del legittimo afidamento, del contraddittorio, di pubblicità e traspa-
renza enunciati all’art. 1 L. n. 241/1990.
Di particolare rilevanza è poi il rinvio operato dalla citata legge ai
principi dell’or-
dinamento europeo
: il diritto amministrativo che per tradizione è un diritto sostan-
zialmente statale si apre così ad una dimensione comunitaria (Clarich).
Si tenga inine presente che il diritto amministrativo non costituisce l’unico di-
ritto applicabile dalle pubbliche amministrazioni; esse, infatti, al pari degli altri
soggetti dell’ordinamento sono titolari di una capacità generale di diritto pri-
vato e dunque possono instaurare rapporti giuridici con altri soggetti dell’ordi-
namento regolati dal diritto comune (es. contratti).
9.2
Fonti di produzione del diritto amministrativo
Si deinisce
fonte di produzione
del diritto qualsiasi atto normativo in grado di
porre regole generali o particolari: leggi, regolamenti, decreti, ordinanze etc.
In linea generale le fonti di produzione del diritto sono suddivise principal-
mente secondo la loro capacità di innovare l’ordinamento giuridico.