

Capitolo 9
Nozione e fonti del diritto amministrativo
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regolamenti di attuazione e integrazione
: sono adottati quando una discipli-
na è coperta da
riserva di legge relativa
e nel caso in cui una legge deinisca
soltanto
norme di principio
; tale tipo di regolamento favorisce una migliore ap-
plicazione della legge, colmando eventuali incompletezze (mai per materie
coperte da riserva di legge assoluta);
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regolamenti indipendenti
: sono adottati autonomamente dal Governo per
regolamentare materie che non sono affatto disciplinate da una fonte pri-
maria (con esclusione di quelle coperte da riserva di legge assoluta) e che
quindi sono solitamente di modesta rilevanza. Non possono mai derogare ad
una norma di legge;
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regolamenti delegati
(o
autorizzati
): previsti al ine di dare corso ad un
pro-
cesso di delegiicazione
(ossia dell’attribuzione al Governo del compito di
regolamentare certe materie anche in deroga ad una disciplina preceden-
temente posta dalla legge). Tale processo è garantito da una legge avente
contenuto autorizzatorio
del Parlamento che permette di disciplinare con re-
golamento un oggetto già regolato da legge, anche su una materia coperta
da riserva di legge (purché non assoluta).La legge di autorizzazione dispone
l’abrogazione della normativa vigente con effetto però dall’entrata in vigore
del regolamento (abrogazione differita);
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regolamenti organizzativi
: disciplinano l’
organizzazione interna
dei pubblici
ufici;
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regolamenti di riordino
: attraverso tale categoria si consente alla periodica ri-
organizzazione delle disposizioni regolamentari vigenti, nonché alla ricogni-
zione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all’espressa
abrogazione di quelle che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di
effettivo contenuto normativo o comunque obsolete;
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regolamenti di attuazione delle direttive europee
, previsti all’art. 35 L. n.
234/2012.
Si tenga inoltre presente che la legge di stabilità per il 2016 al comma 820
introduce una disciplina autonoma rispetto al dettato dell’articolo 17, L. n.
400/1988, per quanto riguarda l’adozione di regolamenti che rendano appli-
cabili atti dell’Unione europea, qualora essi siano adottati in esecuzione di di-
sposizioni già recepite nell’ordinamento nazionale. In particolare, la disposi-
zione sopprime, all’art. 36 L. n. 234/2012, il richiamo espresso all’art. 17, co. 3
L. n. 400 del 1988, consentendo che agli atti di esecuzione dell’Unione euro-
pea, così come alle norme che modiicano modalità esecutive e caratteristiche
di ordine tecnico, sia data
attuazione mediante decreto ministeriale
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Si ricorda, inine, il particolare adempimento procedurale statuito dall’art. 34
del D.Lgs. n. 33/2013 (cd. decreto della trasparenza) per i regolamenti mini-
steriali o interministeriali (nonché per i provvedimenti amministrativi a carat-
tere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato), al ine di regolare
l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certiicatori, nonché l’accesso ai
servizi pubblici ovvero la concessione di beneici. Detti atti devono, infatti, reca-
re in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle