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Parte Seconda
Discipline giuridiche
Il diritto amministrativo
dal Trattato UE, con riferimento a speciici settori, e dalla prassi, ma qui se ne
ricorderanno solo i principali: i
regolamenti
, le
direttive
, le
decisioni
, le
racco-
mandazioni e i pareri
(art. 288, Trattato sul funzionamento dell’UE).
9.4
La Costituzione e le leggi nazionali
Nel disegno della Costituzione, i principi espressamente dedicati alla Pubblica
Amministrazione sono collocati nella sezione II del Titolo III sul Governo.
Tuttavia la Pubblica Amministrazione, pur se parte integrante del potere esecu-
tivo e apparato servente dell’organo di indirizzo politico, non opera come l’at-
tività del governo (che essendo politica, è per deinizione parziale) bensì nel
rispetto del
principio di imparzialità
. Nel testo costituzionale due soli articoli
si riferiscono esplicitamente alla Pubblica Amministrazione, cui è intitolata la
sezione che li comprende, gli artt. 97 e 98.
Spetta pertanto alla legge o agli atti con forza di legge compiere, in attuazione
del dettato costituzionale, le scelte di fondo che riguardano la
struttura del
potere esecutivo
, sia per quanto riguarda il vertice, sia per quanto riguarda il
resto dell’apparato, come emerge dal successivo art. 97 Cost.
La Costituzione afida al Parlamento la
normazione primaria
, costituita dalle
leggi
, dai
decreti legge
(atti normativi emanati dal Governo in via di urgenza e
poi da convertire in legge mediante l’approvazione, anche con eventuali mo-
diiche, in sede parlamentare), dai
decreti legislativi
(atti normativi emanati dal
Governo dopo delega speciica del Parlamento).
9.5
La potestà regolamentare
Il fondamento della potestà regolamentare risiede nelle norme di legge che
espressamente attribuiscono all’autorità amministrativa la competenza ad ema-
nare
regolamenti
aventi un’eficacia esterna diretta; solo la legge può, infatti,
attribuire tale potere, determinando l’inserimento degli atti conseguenti nella
gerarchia delle fonti.
Di natura differente sono invece i
regolamenti interni
, che non sono fonti di
produzione del diritto ma solo norme interne della Pubblica Amministrazione,
prive di eficacia esterna diretta.
La principale norma attributiva della potestà regolamentare è contenuta
nell’art. 17 della L. n. 400/1988 che disciplina il potere regolamentare delle
amministrazioni statali
. In base ad essa si distinguono diverse tipologie di re-
golamento:
›
regolamenti di esecuzione
: sono di norma previsti dalla legge al ine di det-
tare norme speciiche per la sua corretta esecuzione, ovvero predispongono
gli strumenti più opportuni per l’effettiva messa in pratica delle disposizioni
di legge; possono inoltre assolvere all’importante funzione di precisare e in-
tegrare le norme predisposte dalla legge (
funzione interpretativa
);