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206

Parte Seconda

Discipline giuridiche

Il diritto amministrativo

dal Trattato UE, con riferimento a speciici settori, e dalla prassi, ma qui se ne

ricorderanno solo i principali: i

regolamenti

, le

direttive

, le

decisioni

, le

racco-

mandazioni e i pareri

(art. 288, Trattato sul funzionamento dell’UE).

9.4

La Costituzione e le leggi nazionali

Nel disegno della Costituzione, i principi espressamente dedicati alla Pubblica

Amministrazione sono collocati nella sezione II del Titolo III sul Governo.

Tuttavia la Pubblica Amministrazione, pur se parte integrante del potere esecu-

tivo e apparato servente dell’organo di indirizzo politico, non opera come l’at-

tività del governo (che essendo politica, è per deinizione parziale) bensì nel

rispetto del

principio di imparzialità

. Nel testo costituzionale due soli articoli

si riferiscono esplicitamente alla Pubblica Amministrazione, cui è intitolata la

sezione che li comprende, gli artt. 97 e 98.

Spetta pertanto alla legge o agli atti con forza di legge compiere, in attuazione

del dettato costituzionale, le scelte di fondo che riguardano la

struttura del

potere esecutivo

, sia per quanto riguarda il vertice, sia per quanto riguarda il

resto dell’apparato, come emerge dal successivo art. 97 Cost.

La Costituzione afida al Parlamento la

normazione primaria

, costituita dalle

leggi

, dai

decreti legge

(atti normativi emanati dal Governo in via di urgenza e

poi da convertire in legge mediante l’approvazione, anche con eventuali mo-

diiche, in sede parlamentare), dai

decreti legislativi

(atti normativi emanati dal

Governo dopo delega speciica del Parlamento).

9.5

La potestà regolamentare

Il fondamento della potestà regolamentare risiede nelle norme di legge che

espressamente attribuiscono all’autorità amministrativa la competenza ad ema-

nare

regolamenti

aventi un’eficacia esterna diretta; solo la legge può, infatti,

attribuire tale potere, determinando l’inserimento degli atti conseguenti nella

gerarchia delle fonti.

Di natura differente sono invece i

regolamenti interni

, che non sono fonti di

produzione del diritto ma solo norme interne della Pubblica Amministrazione,

prive di eficacia esterna diretta.

La principale norma attributiva della potestà regolamentare è contenuta

nell’art. 17 della L. n. 400/1988 che disciplina il potere regolamentare delle

amministrazioni statali

. In base ad essa si distinguono diverse tipologie di re-

golamento:

regolamenti di esecuzione

: sono di norma previsti dalla legge al ine di det-

tare norme speciiche per la sua corretta esecuzione, ovvero predispongono

gli strumenti più opportuni per l’effettiva messa in pratica delle disposizioni

di legge; possono inoltre assolvere all’importante funzione di precisare e in-

tegrare le norme predisposte dalla legge (

funzione interpretativa

);