

Capitolo 9
Nozione e fonti del diritto amministrativo
205
www.
edises
.it
In particolare,
primarie
sono dette le
leggi
e gli
atti aventi forza di legge
, in quanto
trattasi di espressione della sovranità popolare e pertanto frutto delle decisioni
assunte a livello parlamentare.
Fonti
secondarie
, invece, sono quelle contenute in atti espressione del
potere
normativo della Pubblica Amministrazione
; si tratta, pertanto, di atti incapaci di
modiicare le leggi e operanti nei limiti da esse dettati, e che si qualiicano
per lo più come
atti formalmente amministrativi
(in quanto adottati non dal
Parlamento ma da organi amministrativi), ma
sostanzialmente normativi
; per
questa ragione non possono equipararsi alle leggi, pur avendo la forza giuri-
dica
erga omnes
che le rende fonti di diritto. Si suddividono in:
regolamenti
,
ordinanze
e
statuti degli enti minori
. In quanto atti normativi sono soggetti
alle leggi e alle fonti di grado e forza loro pari (ossia altri regolamenti, or-
dinanze, statuti).
9.3
Le fonti di diritto europeo
L’individuazione delle fonti del diritto amministrativo deve partire dalla consi-
derazione del diritto europeo e arrivare al diritto interno. Le fonti comunitarie
sono articolate e distinte e a vario titolo rilevanti per il diritto amministrativo.
Il condizionamento dell’azione amministrativa, in specie ad opera di quelle
che incidono nel settore economico, ha raggiunto dimensioni tali da rendere
legittimo e signiicativo l’uso dell’espressione
diritto amministrativo europeo
.
Con tale espressione si intende l’insieme di precetti vincolanti di produzione
comunitaria e direttamente applicabili che, in quanto frutto dell’
integrazione
tra l’ordinamento nazionale e quello europeo
, costituiscono il
parametro di legittimità
dell’azione amministrativa spiegata dall’amministrazione italiana.
Diversamente accade quando la normativa europea
non è direttamente applicabile
,
poiché in questo ultimo caso è la fonte interna di recepimento (in ipotesi la
legge formale) a costituire parametro di legittimità dell’atto amministrativo.
Pertanto è possibile procedere a un’elencazione in tal senso:
fonti di rango
primario
e
fonti secondarie
.
Della prima categoria di fonti fanno parte l’insieme dei
Trattati istitutivi
e delle
relative modiicazioni
intervenute ad opera di successive
convenzioni internazio-
nali
.
Dalle disposizioni delle fonti primarie le fonti secondarie o derivate traggono
la loro forza formale. In quanto previste e disciplinate dalle norme primarie,
non possono restringere né modiicare la portata di una norma di un Trattato
ovvero della giurisprudenza relativa a quella norma. Si tratta di atti il cui iter di
formazione si compie attraverso processi deliberativi del tutto indipendenti da
quelli legislativi e amministrativi nazionali. In alcuni casi l’incidenza sui sistemi
giuridici nazionali è rilevante senza che a ciò concorrano il legislatore o l’am-
ministrazione interni. Tali atti, posti in essere dal
Consiglio
e dalla
Commissione
,
ovvero dal
Parlamento europeo
con il Consiglio, non sono gli unici atti di diritto
europeo derivato, potendosene individuare altri di minore rilevanza previsti