Previous Page  37 / 46 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 37 / 46 Next Page
Page Background

Capitolo 9

Nozione e fonti del diritto amministrativo

205

www.

edises

.it

In particolare,

primarie

sono dette le

leggi

e gli

atti aventi forza di legge

, in quanto

trattasi di espressione della sovranità popolare e pertanto frutto delle decisioni

assunte a livello parlamentare.

Fonti

secondarie

, invece, sono quelle contenute in atti espressione del

potere

normativo della Pubblica Amministrazione

; si tratta, pertanto, di atti incapaci di

modiicare le leggi e operanti nei limiti da esse dettati, e che si qualiicano

per lo più come

atti formalmente amministrativi

(in quanto adottati non dal

Parlamento ma da organi amministrativi), ma

sostanzialmente normativi

; per

questa ragione non possono equipararsi alle leggi, pur avendo la forza giuri-

dica

erga omnes

che le rende fonti di diritto. Si suddividono in:

regolamenti

,

ordinanze

e

statuti degli enti minori

. In quanto atti normativi sono soggetti

alle leggi e alle fonti di grado e forza loro pari (ossia altri regolamenti, or-

dinanze, statuti).

9.3

Le fonti di diritto europeo

L’individuazione delle fonti del diritto amministrativo deve partire dalla consi-

derazione del diritto europeo e arrivare al diritto interno. Le fonti comunitarie

sono articolate e distinte e a vario titolo rilevanti per il diritto amministrativo.

Il condizionamento dell’azione amministrativa, in specie ad opera di quelle

che incidono nel settore economico, ha raggiunto dimensioni tali da rendere

legittimo e signiicativo l’uso dell’espressione

diritto amministrativo europeo

.

Con tale espressione si intende l’insieme di precetti vincolanti di produzione

comunitaria e direttamente applicabili che, in quanto frutto dell’

integrazione

tra l’ordinamento nazionale e quello europeo

, costituiscono il

parametro di legittimità

dell’azione amministrativa spiegata dall’amministrazione italiana.

Diversamente accade quando la normativa europea

non è direttamente applicabile

,

poiché in questo ultimo caso è la fonte interna di recepimento (in ipotesi la

legge formale) a costituire parametro di legittimità dell’atto amministrativo.

Pertanto è possibile procedere a un’elencazione in tal senso:

fonti di rango

primario

e

fonti secondarie

.

Della prima categoria di fonti fanno parte l’insieme dei

Trattati istitutivi

e delle

relative modiicazioni

intervenute ad opera di successive

convenzioni internazio-

nali

.

Dalle disposizioni delle fonti primarie le fonti secondarie o derivate traggono

la loro forza formale. In quanto previste e disciplinate dalle norme primarie,

non possono restringere né modiicare la portata di una norma di un Trattato

ovvero della giurisprudenza relativa a quella norma. Si tratta di atti il cui iter di

formazione si compie attraverso processi deliberativi del tutto indipendenti da

quelli legislativi e amministrativi nazionali. In alcuni casi l’incidenza sui sistemi

giuridici nazionali è rilevante senza che a ciò concorrano il legislatore o l’am-

ministrazione interni. Tali atti, posti in essere dal

Consiglio

e dalla

Commissione

,

ovvero dal

Parlamento europeo

con il Consiglio, non sono gli unici atti di diritto

europeo derivato, potendosene individuare altri di minore rilevanza previsti