

Capitolo 9
Nozione e fonti del diritto amministrativo
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9.8
Gli statuti
L’autonomia statutaria consiste nella potestà di dotarsi di un complesso di nor-
me che sia espressione della propria
potestà organizzatoria
. Gli statuti, pertan-
to, sono corpi normativi a carattere organizzativo, ma hanno contenuto molto
vario; inoltre, la loro collocazione nell’ambito della gerarchia delle fonti non
è univoca, ma dipende dall’autorità che li emana.
Fra i tipi di statuti esistenti,
rilevano quelli delle
Regioni
o degli
enti locali
.
Gli statuti regionali sono diversi in relazione al tipo di autonomia concessa
alle Regioni. Per bilanciare la particolare autonomia legislativa riconosciuta
alle
Regioni ad autonomia speciale
, gli statuti vengono deliberati dal Parla-
mento italiano e adottati mediante legge costituzionale (si tratta di etero-
statuti). Gli statuti delle
Regioni ordinarie
, invece, sono approvati con legge
regionale secondo il procedimento di cui all’art. 123 Cost. (modiicato dalla
L. cost. 1/1999), che ne attribuisce il potere al
Consiglio della Regione
interes-
sata, ma con una
procedura rinforzata
: infatti, in fase di delibera, si prevede
una doppia approvazione, presa sempre a maggioranza assoluta, con un
intervallo non minore di due mesi che separa i due momenti; entro tre mesi
dalla pubblicazione, poi, un quinto dei consiglieri regionali o un cinquante-
simo degli elettori possono chiedere lo svolgimento di un referendum per
impedirne la promulgazione.
9.9
Le ordinanze di necessità ed urgenza
Le ordinanze di necessità ed urgenza non costituiscono delle fonti giuridiche
in senso proprio, bensì si conigurano come provvedimenti amministrativi, a
contenuto atipico, idonei a fronteggiare
circostanze eccezionali
non fronteg-
giabili per mezzo dei normali provvedimenti amministrativi.
Si precisa che la
contingibilità
descrive l’
impossibilità di provvedere con gli ordinari
mezzi
offerti dalla legislazione; l’
urgenza
, invece, attiene all’
indifferibilità dell’in-
tervento
in ragione della ragionevole previsione di un
danno incombente
.
Allo stato, come si anticipava, risulta quasi del tutto superato l’orientamento
incline a riconoscere alle ordinanze contingibili e urgenti natura sostanzial-
mente normativa. L’orientamento prevalente insiste per la
natura formalmente
e sostanzialmente amministrativa
di tali atti, argomentando da un lato sulla pre-
visione, da parte delle norme sulla produzione, del solo decreto legge quale
strumento di normazione legislativa d’urgenza e, dall’altro, sulla immediata
incidenza delle ordinanze in parola su fattispecie concrete e nei confronti di
destinatari determinati.
Le ordinanze di cui si tratta, si ribadisce, sono qualiicate come provvedimenti
amministrativi che, in quanto previsti da norme, rispettano il
principio di lega-
lità
, ma costituiscono un’eccezione rispetto alla regola della tipicità.
La competenza all’esercizio di siffatto potere
extra ordinem
spetta al
Sindaco
,
tuttavia nella sua qualità di
uficiale di governo
e non di capo dell’ammini-