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Capitolo 9

Nozione e fonti del diritto amministrativo

211

www.

edises

.it

9.8

Gli statuti

L’autonomia statutaria consiste nella potestà di dotarsi di un complesso di nor-

me che sia espressione della propria

potestà organizzatoria

. Gli statuti, pertan-

to, sono corpi normativi a carattere organizzativo, ma hanno contenuto molto

vario; inoltre, la loro collocazione nell’ambito della gerarchia delle fonti non

è univoca, ma dipende dall’autorità che li emana.

Fra i tipi di statuti esistenti,

rilevano quelli delle

Regioni

o degli

enti locali

.

Gli statuti regionali sono diversi in relazione al tipo di autonomia concessa

alle Regioni. Per bilanciare la particolare autonomia legislativa riconosciuta

alle

Regioni ad autonomia speciale

, gli statuti vengono deliberati dal Parla-

mento italiano e adottati mediante legge costituzionale (si tratta di etero-

statuti). Gli statuti delle

Regioni ordinarie

, invece, sono approvati con legge

regionale secondo il procedimento di cui all’art. 123 Cost. (modiicato dalla

L. cost. 1/1999), che ne attribuisce il potere al

Consiglio della Regione

interes-

sata, ma con una

procedura rinforzata

: infatti, in fase di delibera, si prevede

una doppia approvazione, presa sempre a maggioranza assoluta, con un

intervallo non minore di due mesi che separa i due momenti; entro tre mesi

dalla pubblicazione, poi, un quinto dei consiglieri regionali o un cinquante-

simo degli elettori possono chiedere lo svolgimento di un referendum per

impedirne la promulgazione.

9.9

Le ordinanze di necessità ed urgenza

Le ordinanze di necessità ed urgenza non costituiscono delle fonti giuridiche

in senso proprio, bensì si conigurano come provvedimenti amministrativi, a

contenuto atipico, idonei a fronteggiare

circostanze eccezionali

non fronteg-

giabili per mezzo dei normali provvedimenti amministrativi.

Si precisa che la

contingibilità

descrive l’

impossibilità di provvedere con gli ordinari

mezzi

offerti dalla legislazione; l’

urgenza

, invece, attiene all’

indifferibilità dell’in-

tervento

in ragione della ragionevole previsione di un

danno incombente

.

Allo stato, come si anticipava, risulta quasi del tutto superato l’orientamento

incline a riconoscere alle ordinanze contingibili e urgenti natura sostanzial-

mente normativa. L’orientamento prevalente insiste per la

natura formalmente

e sostanzialmente amministrativa

di tali atti, argomentando da un lato sulla pre-

visione, da parte delle norme sulla produzione, del solo decreto legge quale

strumento di normazione legislativa d’urgenza e, dall’altro, sulla immediata

incidenza delle ordinanze in parola su fattispecie concrete e nei confronti di

destinatari determinati.

Le ordinanze di cui si tratta, si ribadisce, sono qualiicate come provvedimenti

amministrativi che, in quanto previsti da norme, rispettano il

principio di lega-

lità

, ma costituiscono un’eccezione rispetto alla regola della tipicità.

La competenza all’esercizio di siffatto potere

extra ordinem

spetta al

Sindaco

,

tuttavia nella sua qualità di

uficiale di governo

e non di capo dell’ammini-