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Parte Seconda
Discipline giuridiche
Il diritto amministrativo
legge, ma è piuttosto sintomo, se non sorretta da adeguata motivazione, del
vizio di eccesso di potere
.
9.7
Gli atti amministrativi generali e il bando di gara
Si tratta di atti contenenti
proposizioni precettive generali
rivolte ad una plura-
lità di soggetti non determinabili
a priori
, ma soltanto
a posteriori
, al momento
cioè della loro applicazione. Inoltre, diversamente dall’atto normativo, il
ban-
do di gara
non possiede i requisiti dell’innovatività e dell’astrattezza, intesa
quale indeinita ripetibilità ed applicabilità a fattispecie concrete. Pertanto, i
provvedimenti generali, in quanto atti amministrativi, hanno per scopo la cura
di un
interesse pubblico concreto e attuale
; negli atti normativi la causa perseguita è
invece l’astratta regolazione di rapporti giuridici al ine di costituire l’ordina-
mento giuridico.
Secondo quanto affermato dal D.Lgs. n. 163/2006, recante il
Codice dei
contratti pubblici
, gli enti pubblici (cd.
stazioni appaltanti
) che intendono
aggiudicare un
appalto pubblico
(mediante una delle procedure di scelta
previste dal Codice) manifestano tale intenzione attraverso l’emanazione di
un bando di gara, atto in cui sono indicate le prescrizioni cui la Pubblica
Amministrazione deve attenersi nella conduzione della procedura, il conte-
nuto e l’oggetto del contratto da stipulare. Dalla suddetta natura precettiva
del bando di gara deriva la menzione dello stesso quale
lex specialis
della
procedura concorsuale.
Del tutto simile è il
bando di concorso
, strumento primario con cui le ammi-
nistrazioni conseguono il
reclutamento del proprio personale
. Trattasi anche
in tal caso di
lex specialis
del concorso, con eficacia limitata esclusivamente alla
singola procedura e può contenere norme potenzialmente lesive degli aspiran-
ti concorrenti, che in tal caso possono effettuarne l’impugnazione congiunta
ad eventuali provvedimenti di esclusione dalla selezione.
In materia di
impugnabilità del bando di gara
rileva l’orientamento espresso
dal Consiglio di Stato nella decisione n. 1 del 23 gennaio 2003, nella quale si è
precisato che:
›
i bandi di gara (e di concorso) e le lettere di invito vanno di regola
impugnati
unitamente
agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono
questi ultimi ad identiicare, in concreto, il soggetto leso dal provvedimento
ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell’in-
teressato;
›
i bandi di gara (e di concorso) e le lettere di invito, normalmente impugna-
bili con l’atto applicativo, conclusivo del procedimento concorsuale, devono
tuttavia essere considerati
immediatamente impugnabili
allorché contengano
clausole impeditive dell’ammissione dell’interessato alla selezione, con la
conseguenza che la partecipazione alla gara e la presentazione della doman-
da non costituiscono acquiescenza e non impediscono la proposizione di un
eventuale gravame.