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210

Parte Seconda

Discipline giuridiche

Il diritto amministrativo

legge, ma è piuttosto sintomo, se non sorretta da adeguata motivazione, del

vizio di eccesso di potere

.

9.7

Gli atti amministrativi generali e il bando di gara

Si tratta di atti contenenti

proposizioni precettive generali

rivolte ad una plura-

lità di soggetti non determinabili

a priori

, ma soltanto

a posteriori

, al momento

cioè della loro applicazione. Inoltre, diversamente dall’atto normativo, il

ban-

do di gara

non possiede i requisiti dell’innovatività e dell’astrattezza, intesa

quale indeinita ripetibilità ed applicabilità a fattispecie concrete. Pertanto, i

provvedimenti generali, in quanto atti amministrativi, hanno per scopo la cura

di un

interesse pubblico concreto e attuale

; negli atti normativi la causa perseguita è

invece l’astratta regolazione di rapporti giuridici al ine di costituire l’ordina-

mento giuridico.

Secondo quanto affermato dal D.Lgs. n. 163/2006, recante il

Codice dei

contratti pubblici

, gli enti pubblici (cd.

stazioni appaltanti

) che intendono

aggiudicare un

appalto pubblico

(mediante una delle procedure di scelta

previste dal Codice) manifestano tale intenzione attraverso l’emanazione di

un bando di gara, atto in cui sono indicate le prescrizioni cui la Pubblica

Amministrazione deve attenersi nella conduzione della procedura, il conte-

nuto e l’oggetto del contratto da stipulare. Dalla suddetta natura precettiva

del bando di gara deriva la menzione dello stesso quale

lex specialis

della

procedura concorsuale.

Del tutto simile è il

bando di concorso

, strumento primario con cui le ammi-

nistrazioni conseguono il

reclutamento del proprio personale

. Trattasi anche

in tal caso di

lex specialis

del concorso, con eficacia limitata esclusivamente alla

singola procedura e può contenere norme potenzialmente lesive degli aspiran-

ti concorrenti, che in tal caso possono effettuarne l’impugnazione congiunta

ad eventuali provvedimenti di esclusione dalla selezione.

In materia di

impugnabilità del bando di gara

rileva l’orientamento espresso

dal Consiglio di Stato nella decisione n. 1 del 23 gennaio 2003, nella quale si è

precisato che:

i bandi di gara (e di concorso) e le lettere di invito vanno di regola

impugnati

unitamente

agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono

questi ultimi ad identiicare, in concreto, il soggetto leso dal provvedimento

ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell’in-

teressato;

i bandi di gara (e di concorso) e le lettere di invito, normalmente impugna-

bili con l’atto applicativo, conclusivo del procedimento concorsuale, devono

tuttavia essere considerati

immediatamente impugnabili

allorché contengano

clausole impeditive dell’ammissione dell’interessato alla selezione, con la

conseguenza che la partecipazione alla gara e la presentazione della doman-

da non costituiscono acquiescenza e non impediscono la proposizione di un

eventuale gravame.