

14
Parte Prima
Inclusività, interculturalità, riconoscimento e valorizzazione delle differenze
www.
edises
.it
è altrettanto necessario considerare che il sistema scolastico italiano è fondato
sul valore legale dei titoli di studio. Al diploma corrisponde quindi un insieme di
competenze, correttamente certificate, utili all’individuo per la prosecuzione ne-
gli studi come per l’inserimento lavorativo, tenuto conto che il lavoro è un dirit-
to/dovere come sancito dall’art. 4 della Costituzione.
L’art. 45, comma 4, del DPR n. 394/1999 stabilisce che “
il collegio dei docenti de-
finisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessa-
rio adattamento dei programmi di insegnamento […]
”.
Per il consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso
dell’anno scolastico – per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di
educazione linguistica e di messa a punto curricolare – diventa fondamentale
conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiun-
ti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenzia-
li acquisite. Questo contesto privilegia inizialmente la valutazione formativa ri-
spetto a quella certificativa e prende in considerazione il percorso dell’alunno, i
passi compiuti, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno, le potenzialità
di apprendimento dimostrate.
Tuttavia, al momento della valutazione finale per l’ammissione alla classe suc-
cessiva o agli esami di Stato conclusivi dei cicli di istruzione, il criterio di legge
è inderogabilmente fornito dal DPR n. 122/2009, il cui art. 1 (comma 9) così re-
cita:
“i minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in
quanto soggetti all’obbligo d’istruzione ai sensi dell’articolo 45 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei
modi previsti per i cittadini italiani
”.
Resta inteso che, qualora essi siano stati esonerati dallo studio della seconda
lingua comunitaria, non sono soggetti né alla prova scritta né al colloquio orale
sull’unica disciplina dalla quale possono essere esonerati.
Le principali tappe della scuola italiana verso un orizzonte interculturale
1989
CM 8/9/1989,
n. 301
Primo documento sugli alunni stranieri:
Inserimento degli alunni
stranieri nella scuola dell’obbligo. Promozione e coordinamento delle
iniziative per l’esercizio del diritto allo studio.
L’obiettivo della circolare era quello di disciplinare l’accesso generaliz-
zato al diritto allo studio, all’apprendimento della lingua italiana, alla
valorizzazione della lingua e della cultura d’origine. L’attenzione era
posta esclusivamente sugli alunni stranieri
1990
CM 22/7/1990,
n. 205
Primo documento sull’educazione interculturale:
La scuola dell’ob-
bligo e gli alunni stranieri. L’educazione interculturale.
Si afferma il principio del coinvolgimento degli alunni italiani in un
rapporto interattivo con gli alunni stranieri/immigrati, in funzione del
reciproco arricchimento. La circolare introduce per la prima volta il
concetto di educazione interculturale, intesa come la forma più alta e
globale di prevenzione e contrasto del razzismo e di ogni forma di in-
tolleranza (“
L’educazione interculturale avvalora il significato di demo-
crazia, considerato che la diversità culturale va pensata quale risorsa
positiva per i complessi processi di crescita della società e delle persone
”)