Previous Page  34 / 36 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 34 / 36 Next Page
Page Background

14

Parte Prima

Inclusività, interculturalità, riconoscimento e valorizzazione delle differenze

www.

edises

.it

è altrettanto necessario considerare che il sistema scolastico italiano è fondato

sul valore legale dei titoli di studio. Al diploma corrisponde quindi un insieme di

competenze, correttamente certificate, utili all’individuo per la prosecuzione ne-

gli studi come per l’inserimento lavorativo, tenuto conto che il lavoro è un dirit-

to/dovere come sancito dall’art. 4 della Costituzione.

L’art. 45, comma 4, del DPR n. 394/1999 stabilisce che “

il collegio dei docenti de-

finisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessa-

rio adattamento dei programmi di insegnamento […]

”.

Per il consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso

dell’anno scolastico – per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di

educazione linguistica e di messa a punto curricolare – diventa fondamentale

conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiun-

ti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenzia-

li acquisite. Questo contesto privilegia inizialmente la valutazione formativa ri-

spetto a quella certificativa e prende in considerazione il percorso dell’alunno, i

passi compiuti, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno, le potenzialità

di apprendimento dimostrate.

Tuttavia, al momento della valutazione finale per l’ammissione alla classe suc-

cessiva o agli esami di Stato conclusivi dei cicli di istruzione, il criterio di legge

è inderogabilmente fornito dal DPR n. 122/2009, il cui art. 1 (comma 9) così re-

cita:

“i minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in

quanto soggetti all’obbligo d’istruzione ai sensi dell’articolo 45 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei

modi previsti per i cittadini italiani

”.

Resta inteso che, qualora essi siano stati esonerati dallo studio della seconda

lingua comunitaria, non sono soggetti né alla prova scritta né al colloquio orale

sull’unica disciplina dalla quale possono essere esonerati.

Le principali tappe della scuola italiana verso un orizzonte interculturale

1989

CM 8/9/1989,

n. 301

Primo documento sugli alunni stranieri:

Inserimento degli alunni

stranieri nella scuola dell’obbligo. Promozione e coordinamento delle

iniziative per l’esercizio del diritto allo studio.

L’obiettivo della circolare era quello di disciplinare l’accesso generaliz-

zato al diritto allo studio, all’apprendimento della lingua italiana, alla

valorizzazione della lingua e della cultura d’origine. L’attenzione era

posta esclusivamente sugli alunni stranieri

1990

CM 22/7/1990,

n. 205

Primo documento sull’educazione interculturale:

La scuola dell’ob-

bligo e gli alunni stranieri. L’educazione interculturale.

Si afferma il principio del coinvolgimento degli alunni italiani in un

rapporto interattivo con gli alunni stranieri/immigrati, in funzione del

reciproco arricchimento. La circolare introduce per la prima volta il

concetto di educazione interculturale, intesa come la forma più alta e

globale di prevenzione e contrasto del razzismo e di ogni forma di in-

tolleranza (“

L’educazione interculturale avvalora il significato di demo-

crazia, considerato che la diversità culturale va pensata quale risorsa

positiva per i complessi processi di crescita della società e delle persone

”)