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Capitolo 1

Plurilinguismo, identità culturali e bisogni educativi

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www.

edises

.it

L’applicazione di questo criterio si ritrova nella CM n. 2 dell’8 gennaio 2010

“In-

dicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non ita-

liana”,

là dove viene data l’indicazione di massima di non superare il 30% degli

stranieri iscritti a ciascuna classe: tetto superabile in presenza di immigrati già

in possesso di adeguate competenze linguistiche.

La stessa circolare, preso atto della eccezionale concentrazione di stranieri in

alcune aree del territorio nazionale, fa carico alle direzioni regionali di attivare

iniziative di regolazione dei flussi di iscrizione così da ripartirli su un numero

più alto di istituzioni scolastiche: ovviamente l’operazione richiede il coinvolgi-

mento degli enti locali per organizzare i necessari servizi. Più recentemente (set-

tembre 2015) nel documento “

Diversi da chi? Raccomandazioni per l’integrazione

degli alunni stranieri

”, il MIUR sottolinea l’importanza di accordi a livello locale

per rendere operativi i criteri di equo-eterogeneità nella formazione delle classi.

L’obiettivo è sempre il “successo formativo” di tutti gli studenti, successo che è il

senso stesso dell’autonomia scolastica e che, per essere garantito, richiede ini-

ziativa e responsabilità.

Il test di italiano per gli stranieri

Il decreto 4 giugno 2010, emanato dal Ministero dell’Interno in attuazione

dell’art. 1, comma 22, della legge n. 24/2009, regolamenta il “

test di conoscenza

della lingua italiana

” del livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo: il

superamento di tale test è una delle condizioni per il rilascio del permesso di

soggiorno valido per i Paesi dell’Unione Europea.

La norma non riguarda gli studenti iscritti a regolari corsi di studio nelle scuole

italiane: anzi, per essi è previsto l’esonero dal test nel caso in cui abbiano conse-

guito il diploma di scuola secondaria italiana di primo o di secondo grado (art. 4).

L’insegnamento della seconda lingua comunitaria

Come verrà più diffusamente illustrato nella seconda parte del volume, l’art. 5,

comma 10, del DPR n. 89/2009 (valido per la scuola del I ciclo) prevede che le

due ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria possano essere utiliz-

zate per potenziare l’insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri

non in possesso delle necessarie conoscenze.

La relativa delibera del consiglio di classe è assunta in coerenza con il progetto,

inserito nel Piano dell’Offerta Formativa, di integrazione scolastica deliberato

dai competenti organi collegiali. Le valutazioni vanno ovviamente espresse caso

per caso, evitando generalizzazioni contrarie alla norma nonché all’interesse de-

gli studenti stessi.

La valutazione degli alunni stranieri

Anche i temi della valutazione verranno trattati con maggior dettaglio nella se-

conda parte del presente lavoro. In questo contesto basta anticipare come la

valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si possono defini-

re neo-arrivati, ponga diversi ordini di problemi.

Se è necessario tener conto del singolo percorso di apprendimento, dare i tempi

per consentire l’inserimento in un ambiente di vita e di studio del tutto diverso,