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Capitolo 1

Plurilinguismo, identità culturali e bisogni educativi

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www.

edises

.it

All’atto dell’iscrizione, devono essere richiesti i documenti in elenco.

1)

Permesso di soggiorno e documenti anagrafici

Il permesso di soggiorno viene rilasciato direttamente all’alunno straniero

che abbia compiuto il 14° anno d’età; in caso contrario, esso è rilasciato ai

genitori. Nell’attesa del rilascio del permesso di soggiorno, va accettata la ri-

cevuta della Questura attestante la richiesta.

In mancanza dei documenti, la scuola iscrive comunque il minore straniero,

poiché la posizione di irregolarità non influisce sull’esercizio del diritto-dove-

re all’istruzione.

Qualora la scuola riscontri il caso di minori stranieri non accompagnati (os-

sia che risultino abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente

responsabili della loro tutela), deve darne subito segnalazione all’autorità

pubblica competente per le procedure di accoglienza e affido, ovvero di rim-

patrio assistito (art. 32 del D.Lgs. n. 286/98).

Per quanto concerne l’accertamento della cittadinanza dell’alunno, si ricorda

che chi nasce in Italia da genitori stranieri acquisisce la cittadinanza dei ge-

nitori; i figli di coppie miste possono avere doppia cittadinanza.

2)

Documenti sanitari

Il documento attestante le vaccinazioni obbligatorie effettuate deve essere

tradotto in italiano: i dirigenti scolastici sono tenuti ad accertare se sono sta-

te praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presenta-

zione della relativa certificazione.

Se il minore ne è privo, la famiglia va indirizzata ai servizi sanitari perché

rilevino la situazione vaccinale ed eseguano l’intervento sanitario.

In ogni caso, la mancanza di vaccinazioni non può precludere l’ingresso a

scuola, né la regolare frequenza. Se il minore non è vaccinato e la famiglia

dichiara di non volerlo vaccinare, il dirigente scolastico comunica la circo-

stanza alla ASL di competenza.

3)

Documenti scolastici

È richiesto il certificato attestante gli studi compiuti nel Paese d’origine o la

dichiarazione del genitore dell’alunno (o di chi ha la responsabilità del mino-

re) attestante la classe e il tipo d’istituto frequentato. Il dirigente scolastico,

per le informazioni e le conferme del caso, può prendere contatto con l’auto-

rità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carat-

tere legale della scuola estera di provenienza dell’alunno. Il documento scola-

stico può essere tradotto da traduttori ufficiali accreditati presso il tribunale.

L’accoglienza

La gestione dell’accoglienza implica all’interno dell’istituto la presa in carico da

parte del collegio dei docenti nonché un lavoro di formazione del personale, at-

traverso gli strumenti che la scuola nella sua autonomia ritiene di adottare.

Di particolare importanza risulta la capacità della scuola di facilitare la comuni-

cazione con la famiglia dell’alunno, facendo ricorso, ove possibile, a mediatori