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Capitolo 7 - La dichiarazione tributaria   57

Il regime dei minimi si applica a condizione che i citati soggetti, nell’anno solare precedente:

– abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superio-

ri a 30.000 euro;

– non abbiano effettuato cessioni all’esportazione o operazioni assimilate;

– non abbiano sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori non occasionali;

– non abbiano erogato utili da partecipazione agli associati che apportano solo lavoro;

– non abbiano effettuato, nel triennio solare precedente, acquisti di beni strumentali, anche

tramite contratti di appalto e locazione (anche finanziaria), per un importo superiore a

15.000 euro.

Il regime dei minimi è il regime naturale dei soggetti che possiedono i requisiti richiesti a tal fine; essi, tuttavia,

possono comunque optare per il regime ordinario. Il regime dei minimi, vincolante per un

triennio

, implica che, ai

fini delle imposte sui redditi:

– la determinazione del reddito avviene in base al

principio di cassa

, ossia come differenza tra ricavi o compen-

si percepiti nel periodo d’imposta e spese sostenute nello stesso periodo;

non si applicano

le norme che

limitano la deducibilità

di determinarti componenti negativi;

– il reddito d’impresa o di lavoro autonomo è assoggettato ad un’

imposta sostitutiva

dell’IRPEF e delle addizio-

nali regionali e comunali del 5%;

– i ricavi e i compensi, in deroga alle regole generali e previo rilascio di specifica dichiarazione,

non sono assog-

gettati alla ritenuta d’acconto

da parte del sostituto d’imposta;

– sono

esonerati dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili

;

– è

esclusa l’applicazione degli studi di settore e dei parametri

.

Ai fini dell’IVA

, invece, i contribuenti minimi:

non addebitano, a titolo di rivalsa, l’imposta

;

non possono esercitare il diritto di detrazione

dell’IVA assolta sugli acquisti.

Infine, tale regime comporta l’

esenzione dall’applicazione dell’IRAP

.

Giova rammentare che, accanto ai due regimi dei minimi appena esaminati (nuovo,

ex

L. 190/2014, e vecchio,

ex

L. 244/2007, come modificato dal D.L. 98/2011), rimane in vita anche il c.d.

regime degli ex minimi

disciplinato

dalla L. n. 244/2007 ante modifiche attuate dal D.L. n. 98/2011, a cui hanno potuto continuare ad aderire tutti quei

contribuenti in possesso dei requisiti richiesti dalla L. 244/2007 i quali, a seguito delle suddette modifiche, non era-

no in possesso dei requisiti necessari per beneficiare del regime per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobi-

lità di cui al D.L. 98/2011. Si ricorda che anche questo regime,

abrogato

dalla Legge di Stabilità 2015, è stato

pro-

rogato

per il 2015 dalla legge di conversione del D.L. 192/2014.

Regime semplificato per le nuove iniziative

L’art. 13 della L. 23-12-2000, n. 388 prevedeva un regime fiscale agevolato, caratterizza-

to da una serie di semplificazioni degli adempimenti ordinari, a favore delle

persone fisiche

che intraprendevano una

nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo

(artistica o pro-

fessionale). Il regime semplificato in oggetto è stato

abrogato

, a decorrere dal 1° gennaio

2015, dall’art. 1, comma 85, della Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014).

Per accedere al suddetto regime, era necessario che i ricavi ed i compensi annui non superassero i seguenti limiti:

– euro 30.987,41, per l’esercizio di arti e professioni e per l’esercizio di imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;

– euro 61.974,83, per le imprese aventi ad oggetto altre attività.

In particolare, il suddetto regime opzionale, avente una

durata limitata di tre anni

, decorrenti dal periodo d’im-

posta in cui è avviata l’attività, prevedeva:

– l’applicazione di un’

imposta sostitutiva

dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al

10%

del

reddito d’impresa o di lavoro autonomo;

– l’

esonero dalla tenuta delle scritture contabili

ai fini dell’IVA, delle imposte dirette e dell’IRAP;

– l’

esonero

dall’effettuazione delle

liquidazioni

e dei

versamenti periodici IVA

(incluso l’acconto), pur sussi-

stendo l’obbligo di fatturazione e certificazione dei corrispettivi;

– il

non assoggettamento a ritenuta d’acconto

, da parte dei committenti, qualora ordinariamente prevista (ad

esempio, nel caso di redditi di lavoro autonomo), dei ricavi e dei compensi conseguiti.

Tale regime non implicava deroghe all’applicazione dell’IRAP

.