

Capitolo 7 - La dichiarazione tributaria 57
Il regime dei minimi si applica a condizione che i citati soggetti, nell’anno solare precedente:
– abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superio-
ri a 30.000 euro;
– non abbiano effettuato cessioni all’esportazione o operazioni assimilate;
– non abbiano sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori non occasionali;
– non abbiano erogato utili da partecipazione agli associati che apportano solo lavoro;
– non abbiano effettuato, nel triennio solare precedente, acquisti di beni strumentali, anche
tramite contratti di appalto e locazione (anche finanziaria), per un importo superiore a
15.000 euro.
Il regime dei minimi è il regime naturale dei soggetti che possiedono i requisiti richiesti a tal fine; essi, tuttavia,
possono comunque optare per il regime ordinario. Il regime dei minimi, vincolante per un
triennio
, implica che, ai
fini delle imposte sui redditi:
– la determinazione del reddito avviene in base al
principio di cassa
, ossia come differenza tra ricavi o compen-
si percepiti nel periodo d’imposta e spese sostenute nello stesso periodo;
–
non si applicano
le norme che
limitano la deducibilità
di determinarti componenti negativi;
– il reddito d’impresa o di lavoro autonomo è assoggettato ad un’
imposta sostitutiva
dell’IRPEF e delle addizio-
nali regionali e comunali del 5%;
– i ricavi e i compensi, in deroga alle regole generali e previo rilascio di specifica dichiarazione,
non sono assog-
gettati alla ritenuta d’acconto
da parte del sostituto d’imposta;
– sono
esonerati dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili
;
– è
esclusa l’applicazione degli studi di settore e dei parametri
.
Ai fini dell’IVA
, invece, i contribuenti minimi:
–
non addebitano, a titolo di rivalsa, l’imposta
;
–
non possono esercitare il diritto di detrazione
dell’IVA assolta sugli acquisti.
Infine, tale regime comporta l’
esenzione dall’applicazione dell’IRAP
.
Giova rammentare che, accanto ai due regimi dei minimi appena esaminati (nuovo,
ex
L. 190/2014, e vecchio,
ex
L. 244/2007, come modificato dal D.L. 98/2011), rimane in vita anche il c.d.
regime degli ex minimi
disciplinato
dalla L. n. 244/2007 ante modifiche attuate dal D.L. n. 98/2011, a cui hanno potuto continuare ad aderire tutti quei
contribuenti in possesso dei requisiti richiesti dalla L. 244/2007 i quali, a seguito delle suddette modifiche, non era-
no in possesso dei requisiti necessari per beneficiare del regime per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobi-
lità di cui al D.L. 98/2011. Si ricorda che anche questo regime,
abrogato
dalla Legge di Stabilità 2015, è stato
pro-
rogato
per il 2015 dalla legge di conversione del D.L. 192/2014.
Regime semplificato per le nuove iniziative
L’art. 13 della L. 23-12-2000, n. 388 prevedeva un regime fiscale agevolato, caratterizza-
to da una serie di semplificazioni degli adempimenti ordinari, a favore delle
persone fisiche
che intraprendevano una
nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo
(artistica o pro-
fessionale). Il regime semplificato in oggetto è stato
abrogato
, a decorrere dal 1° gennaio
2015, dall’art. 1, comma 85, della Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014).
Per accedere al suddetto regime, era necessario che i ricavi ed i compensi annui non superassero i seguenti limiti:
– euro 30.987,41, per l’esercizio di arti e professioni e per l’esercizio di imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
– euro 61.974,83, per le imprese aventi ad oggetto altre attività.
In particolare, il suddetto regime opzionale, avente una
durata limitata di tre anni
, decorrenti dal periodo d’im-
posta in cui è avviata l’attività, prevedeva:
– l’applicazione di un’
imposta sostitutiva
dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al
10%
del
reddito d’impresa o di lavoro autonomo;
– l’
esonero dalla tenuta delle scritture contabili
ai fini dell’IVA, delle imposte dirette e dell’IRAP;
– l’
esonero
dall’effettuazione delle
liquidazioni
e dei
versamenti periodici IVA
(incluso l’acconto), pur sussi-
stendo l’obbligo di fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
– il
non assoggettamento a ritenuta d’acconto
, da parte dei committenti, qualora ordinariamente prevista (ad
esempio, nel caso di redditi di lavoro autonomo), dei ricavi e dei compensi conseguiti.
Tale regime non implicava deroghe all’applicazione dell’IRAP
.