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54   Libro Primo - Diritto tributario

Se le scritture ed i documenti contabili si trovano presso un terzo soggetto, quest’ultimo deve rilasciare al con-

tribuente un’

attestazione

contenente l’indicazione dettagliata delle scritture e dei documenti in suo possesso, non-

ché la sua disponibilità ad esibirle in caso di verifica fiscale. Pertanto, il contribuente dovrà esibire la citata attesta-

zione agli organi di controllo nel caso di verifica fiscale nei suoi confronti.

Modalità di conservazione

La

conservazione

delle scritture e dei documenti contabili può avvenire, alternativamente:

– su supporto cartaceo, mediante la conservazione dei documenti originali;

– elettronicamente (cd. conservazione sostitutiva), ossia mediante la memorizzazione dei do-

cumenti a rilevanza tributaria, analogici o informatici, su supporti idonei (DVD, CD ecc.) e

nel rispetto di determinate condizioni. In particolare, i documenti memorizzati devono:

• assumere la forma di documenti statici non modificabili, nonché leggibili nel tempo;

• essere memorizzati con l’apposizione della marca temporale e con la sottoscrizione elet-

tronica, ai fini delle garanzia della loro data, autenticità e integrità, nonché assicurare

l’ordine cronologico e che non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d’im-

posta. Per la conservazione sostitutiva dei documenti analogici unici, l’apposizione del-

la marca temporale e la sottoscrizione elettronica deve essere effettuata da un pubblico

ufficiale, che attesti la conformità del documento originale a quello memorizzato.

Con il D.M. 17-6-2014 sono state definite le modalità di assolvimento degli obblighi fisca-

li relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto.

Termini di conservazione

Le scritture contabili obbligatorie devono essere conservate fino a quando non siano

de-

finiti gli accertamenti

relativi al corrispondente periodo d’imposta, anche oltre il termine di

10 anni stabilito, ai fini civilistici, dall’art. 2220 c.c. (art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973).

Inoltre, fino al citato termine, devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli

originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti, nonché le copie delle lettere e

dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.

Imposta di bollo

Le scritture previste

solo ai fini fiscali

, come ad esempio i registri IVA, sono

esenti

dall’im-

posta di bollo. Tale imposta è applicabile, invece, al libro giornale, al libro degli inventari ed

ai libri sociali obbligatori, per ogni cento pagine o frazione di esse, nella misura (art. 16, par-

te I, Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972) di 16,00 euro per le società che versano la tassa di

concessione governativa in misura forfetaria (società di capitali), ovvero di 32,00 euro negli

altri casi.

7.7  I

regimi

semplificati

Dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore un nuovo regime semplificato per i contribuenti

con un modesto volume d’affari (i cd. contribuenti minimi) che prevede notevoli semplifica-

zioni degli adempimenti ordinari: si tratta del regime di cui all’art. 1, commi 54-89, della Leg-

ge di Stabilità 2015 (L. 23-12-2014, n. 190).

La Legge di Stabilità 2015 ha inoltre abrogato il regime semplificato per le nuove inizia-

tive di cui all’art. 13 della L. n. 388/2000, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria

giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 del D.L. n. 98/2011, conv., con modif., in

L. n. 111/2011 e il regime dei minimi disciplinato dall’art. 1, commi 96-117, della L. n.

244/2007, consentendo l’applicazione di questi ultimi due regimi per un limitato lasso tem-

porale ai contribuenti che lo abbiano applicato nel 2014.