

54 Libro Primo - Diritto tributario
Se le scritture ed i documenti contabili si trovano presso un terzo soggetto, quest’ultimo deve rilasciare al con-
tribuente un’
attestazione
contenente l’indicazione dettagliata delle scritture e dei documenti in suo possesso, non-
ché la sua disponibilità ad esibirle in caso di verifica fiscale. Pertanto, il contribuente dovrà esibire la citata attesta-
zione agli organi di controllo nel caso di verifica fiscale nei suoi confronti.
Modalità di conservazione
La
conservazione
delle scritture e dei documenti contabili può avvenire, alternativamente:
– su supporto cartaceo, mediante la conservazione dei documenti originali;
– elettronicamente (cd. conservazione sostitutiva), ossia mediante la memorizzazione dei do-
cumenti a rilevanza tributaria, analogici o informatici, su supporti idonei (DVD, CD ecc.) e
nel rispetto di determinate condizioni. In particolare, i documenti memorizzati devono:
• assumere la forma di documenti statici non modificabili, nonché leggibili nel tempo;
• essere memorizzati con l’apposizione della marca temporale e con la sottoscrizione elet-
tronica, ai fini delle garanzia della loro data, autenticità e integrità, nonché assicurare
l’ordine cronologico e che non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d’im-
posta. Per la conservazione sostitutiva dei documenti analogici unici, l’apposizione del-
la marca temporale e la sottoscrizione elettronica deve essere effettuata da un pubblico
ufficiale, che attesti la conformità del documento originale a quello memorizzato.
Con il D.M. 17-6-2014 sono state definite le modalità di assolvimento degli obblighi fisca-
li relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto.
Termini di conservazione
Le scritture contabili obbligatorie devono essere conservate fino a quando non siano
de-
finiti gli accertamenti
relativi al corrispondente periodo d’imposta, anche oltre il termine di
10 anni stabilito, ai fini civilistici, dall’art. 2220 c.c. (art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973).
Inoltre, fino al citato termine, devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli
originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti, nonché le copie delle lettere e
dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.
Imposta di bollo
Le scritture previste
solo ai fini fiscali
, come ad esempio i registri IVA, sono
esenti
dall’im-
posta di bollo. Tale imposta è applicabile, invece, al libro giornale, al libro degli inventari ed
ai libri sociali obbligatori, per ogni cento pagine o frazione di esse, nella misura (art. 16, par-
te I, Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972) di 16,00 euro per le società che versano la tassa di
concessione governativa in misura forfetaria (società di capitali), ovvero di 32,00 euro negli
altri casi.
7.7 I
regimi
semplificati
Dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore un nuovo regime semplificato per i contribuenti
con un modesto volume d’affari (i cd. contribuenti minimi) che prevede notevoli semplifica-
zioni degli adempimenti ordinari: si tratta del regime di cui all’art. 1, commi 54-89, della Leg-
ge di Stabilità 2015 (L. 23-12-2014, n. 190).
La Legge di Stabilità 2015 ha inoltre abrogato il regime semplificato per le nuove inizia-
tive di cui all’art. 13 della L. n. 388/2000, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 del D.L. n. 98/2011, conv., con modif., in
L. n. 111/2011 e il regime dei minimi disciplinato dall’art. 1, commi 96-117, della L. n.
244/2007, consentendo l’applicazione di questi ultimi due regimi per un limitato lasso tem-
porale ai contribuenti che lo abbiano applicato nel 2014.