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56   Libro Primo - Diritto tributario

L’adozione del nuovo regime dei minimi comporta:

− la determinazione del

reddito imponibile

ai fini IRPEF applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi per-

cepiti un

coefficiente di redditività

diversificato a seconda dell’attività esercitata, variabile dal 40 all’86% (e

non come differenza tra ricavi o compensi percepiti e spese sostenute, come nel pregresso regime dei minimi).

Per le nuova attività, il reddito imponibile è ulteriormente ridotto di 1/3 per i primi 3 anni

, purché il con-

tribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovve-

ro d’impresa, anche in forma associata o familiare; l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo,

mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (esclu-

so il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’eserci-

zio di arti o professioni) e, qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammon-

tare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del pre-

detto beneficio, non deve essere superiore ai limiti previsti per l’accesso al nuovo regime dei minimi;

− l’assoggettamento del reddito così determinato ad un’

imposta sostitutiva

dell’IRPEF, dell’IRAP e delle addi-

zionali regionali e comunali del 15%;

− l’

esonero dai principali adempimenti

, come, ad esempio, l’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture

contabili;

− che i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario

non sono assoggettati a ritenuta d’ac-

conto

da parte del sostituto d’imposta;

− l’

esclusione dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri

;

− un

regime contributivo agevolato

.

Ai fini IVA

, i contribuenti minimi:

non versano l’imposta

;

non possono addebitare l’imposta a titolo di rivalsa

;

non possono esercitare il diritto di detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti

.

Vecchio regime dei contribuenti minimi

Il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, di-

sciplinato dall’art. 1, commi 96-117, della L. n. 244/2007, come modificati dal D.L. n. 98/2011,

conv., con modif., dalla L. n. 111/2011, che prevede considerevoli semplificazioni degli adem-

pimenti ordinari, può essere adottato dalle

persone fisiche

che intraprendono una

nuova

at-

tività d’impresa, arte o professione.

Per fruire di tale regime agevolato, è necessario che il soggetto non abbia esercitato effettivamente, nei 3 anni

precedenti, un’attività artistica, professionale o d’impresa (anche in forma associata), e che la nuova attività non co-

stituisca, in alcun modo, la mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro di-

pendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività svolta precedentemente consista in una pratica obbligatoria ai

fini dell’esercizio di arti e professioni.

Il suddetto regime fiscale di vantaggio ha una durata limitata: esso si applica per il perio-

do di imposta in cui inizia l’attività e per i quattro successivi. Tuttavia i soggetti che non han-

no compiuto il 35° anno di età, possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantag-

gio fino al periodo di imposta di compimento del 35° anno, senza esercitare alcuna opzione

espressa.

Il regime è stato in un primo momento

abrogato

, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall’art.

1, comma 85, della Legge di Stabilità 2015 e poi

prorogato

per l’anno 2015 dalla legge di

conversione del D.L. n. 192/2014.

Prima della suddetta proroga, la Legge di stabilità 2015 già aveva consentito ai contribuenti che nel periodo

d’imposta in corso al 31-12-2014 si sono avvalsi di tale regime di continuare ad applicarlo per i soli periodi d’impo-

sta che residuano al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del 35° anno di età,

ferma restando la possibilità, se in possesso dei requisiti previsti per l’applicazione del nuovo regime dei minimi, di

optare per tale regime o, ancora, optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.