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Capitolo 7 - La dichiarazione tributaria   55

La legge di conversione del D.L. 31-12-2014, n. 192, successivamente, ha

prorogato per

l’anno 2015

il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobi-

lità e il regime dei minimi ex L. n. 244/2007, con la conseguenza che non solo potranno con-

tinuare ad utilizzare detti regimi coloro che già ne usufruivano − come peraltro già previsto

nella Legge di Stabilità 2015 − ma potranno scegliere tali regimi anche coloro che intrapren-

deranno nuove attività nel corso del suddetto anno.

Nuovo regime dei contribuenti minimi ex Legge di Stabilità 2015

Il nuovo regime dei minimi rappresenta un’ulteriore versione, ampliata e modificata, del re-

gime dei minimi ex L. n. 244/2007, come modificato dal D.L. n. 98/2011. Il regime in oggetto

da un punto di vista economico è meno vantaggioso del precedente in quanto prevede l’appli-

cazione di un’imposta sostitutiva del 15% (anziché del 5%); di contro, però,

non contempla i

vincoli temporali del 35° anno di età per l’accesso al regime e della durata massima di cin-

que della permanenza nel regime stesso e non è riservato esclusivamente a chi intrapren-

de una nuova attività

.

Il nuovo regime dei minimi, come il precedente, rappresenta il regime naturale per i con-

tribuenti che possiedono i requisiti previsti dalla norma, i quali

possono

, tuttavia,

optare per

la determinazione ordinaria del reddito e dell’IVA

.

Al regime semplificato possono accedere le

persone fisiche

esercenti attività d’impresa,

arti o professioni che nell’anno precedente:

− hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi annuali non superiori ai limiti

indicati nell’allegato n. 4 annesso alla Legge di Stabilità 2015, diversi a seconda del co-

dice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (variabili dai 15.000 ai 40.00 euro);

− hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro

lordi per lavoro accessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, e successive modifi-

cazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori anche a progetto;

− hanno sostenuto un costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla

chiusura dell’esercizio non superiore a 20.000 euro;

− hanno conseguito redditi nell’attività d’impresa, dell’arte o della professione in misura

prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e

redditi assimilati.

La verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma

dei redditi d’impresa, dell’arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l’importo di 20.000 euro.

I contribuenti che intendono avviare una nuova attività imprenditoriale o professionale

possono accedere subito al nuovo regime dei minimi comunicando direttamente nella dichia-

razione di inizio attività al momento della richiesta della partita IVA di presumere la sussi-

stenza dei requisiti richiesti dalla normativa.

L’

accesso

al nuovo regime dei minimi

è precluso

:

− a coloro che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione

del reddito;

− ai soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri

dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo;

− ai soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di

fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;

− agli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente

all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni.