

Capitolo 7 - La dichiarazione tributaria 55
La legge di conversione del D.L. 31-12-2014, n. 192, successivamente, ha
prorogato per
l’anno 2015
il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobi-
lità e il regime dei minimi ex L. n. 244/2007, con la conseguenza che non solo potranno con-
tinuare ad utilizzare detti regimi coloro che già ne usufruivano − come peraltro già previsto
nella Legge di Stabilità 2015 − ma potranno scegliere tali regimi anche coloro che intrapren-
deranno nuove attività nel corso del suddetto anno.
Nuovo regime dei contribuenti minimi ex Legge di Stabilità 2015
Il nuovo regime dei minimi rappresenta un’ulteriore versione, ampliata e modificata, del re-
gime dei minimi ex L. n. 244/2007, come modificato dal D.L. n. 98/2011. Il regime in oggetto
da un punto di vista economico è meno vantaggioso del precedente in quanto prevede l’appli-
cazione di un’imposta sostitutiva del 15% (anziché del 5%); di contro, però,
non contempla i
vincoli temporali del 35° anno di età per l’accesso al regime e della durata massima di cin-
que della permanenza nel regime stesso e non è riservato esclusivamente a chi intrapren-
de una nuova attività
.
Il nuovo regime dei minimi, come il precedente, rappresenta il regime naturale per i con-
tribuenti che possiedono i requisiti previsti dalla norma, i quali
possono
, tuttavia,
optare per
la determinazione ordinaria del reddito e dell’IVA
.
Al regime semplificato possono accedere le
persone fisiche
esercenti attività d’impresa,
arti o professioni che nell’anno precedente:
− hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi annuali non superiori ai limiti
indicati nell’allegato n. 4 annesso alla Legge di Stabilità 2015, diversi a seconda del co-
dice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (variabili dai 15.000 ai 40.00 euro);
− hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro
lordi per lavoro accessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, e successive modifi-
cazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori anche a progetto;
− hanno sostenuto un costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla
chiusura dell’esercizio non superiore a 20.000 euro;
− hanno conseguito redditi nell’attività d’impresa, dell’arte o della professione in misura
prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e
redditi assimilati.
La verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma
dei redditi d’impresa, dell’arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l’importo di 20.000 euro.
I contribuenti che intendono avviare una nuova attività imprenditoriale o professionale
possono accedere subito al nuovo regime dei minimi comunicando direttamente nella dichia-
razione di inizio attività al momento della richiesta della partita IVA di presumere la sussi-
stenza dei requisiti richiesti dalla normativa.
L’
accesso
al nuovo regime dei minimi
è precluso
:
− a coloro che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione
del reddito;
− ai soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri
dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo;
− ai soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di
fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
− agli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente
all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni.