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180

Libro III

Il rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione

selettività

, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei

risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito.

Per gli enti locali la disciplina è riportata all’art. 16 CCNL comparto Funzioni locali.

I primi due commi affermano che all’interno di ciascuna categoria è prevista una

progressione economica che si realizza mediante l’acquisizione, in sequenza, dopo

il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti

ai valori delle diverse posizioni economiche. La progressione economica è ricono-

sciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti.

Al co. 3 si speci ca che le progressioni sono attribuite in relazione alle

risultanze della

valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la

decisione di attivazione dell’istituto

; si tiene conto eventualmente anche dell’esperien-

za maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze

acquisite e certi cate a seguito di processi formativi. Il lavoratore deve comunque

avere maturato un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in

godimento pari a 24 mesi (art. 16, co. 6, CCNL comparto Funzioni locali);

>

progressione verticale

(o

di

carriera

), quando il

passaggio avviene fra categorie diverse

.

Le progressioni verticali avvengono

per concorso pubblico

, ferma restando la possi-

bilità per l’Amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli

di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non

superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.

La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno 3 anni costituisce tito-

lo rilevante ai ni della progressione economica e dell’attribuzione dei posti riservati

nei concorsi per l’accesso all’area superiore.

1.5.3

Le posizioni organizzative

La posizione organizzativa è un ruolo che prevede lo svolgimento dì funzioni di di-

rezione, con elevato grado di autonomia gestionale, di unità operative caratterizzate

da rilevante complessità organizzativa in ragione delle risorse umane e strumentali

assegnate; si tratta di

gure intermedie fra il dirigente e la struttura di riferimento

(per molti aspetti assimilabile al ruolo del vicedirigente)

, cui poter delegare funzio-

ni dirigenziali che comprendono il potere di impegnare l’ente verso l’esterno.

Nel CCNL comparto Funzioni locali la loro disciplina è riportata negli artt. 13 ss., ove

si speci ca, in particolare, che è possibile istituire posizioni di lavoro che richiedono,

con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

>

lo svolgimento di funzioni di

direzione di unità organizzative di particolare com-

plessità

, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

>

lo svolgimento di

attività con contenuti di alta professionalità

, comprese quelle

comportanti l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza spe-

cialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educa-

tivo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in

posizioni ad elevata quali cazione professionale o di responsabilità, risultanti dal

curriculum.