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Capitolo 1
La disciplina generale e l’instaurazione del
rapporto di lavoro
1.1
Il rapporto di lavoro pubblico
1.1.1
Caratteristiche generali
Si de nisce rapporto di pubblico impiego o, meglio, di lavoro alle dipendenze delle
Pubbliche Amministrazioni, quello in cui il
lavoratore pone le proprie energie, in
maniera stabile e continuativa, a disposizione dello Stato o di un ente pubblico non
economico
.
Due, dunque, sono i soggetti interessati:
>
il
dipendente pubblico
, ovvero la persona sica impegnata volontariamente e
dietro
corrispettivo
a prestare in modo continuativo la propria attività lavorativa alle dipen-
denze dell’ente, assumendo perciò lo
status
di dipendente pubblico, cui si colle-
gano peculiari e reciproci diritti e doveri con l’Amministrazione datrice di lavoro;
>
il
datore di lavoro pubblico
, ovvero la struttura alle cui dipendenze o sotto la cui
direzione un lavoratore presta la propria attività lavorativa. Essa dispone di poteri di
vigilanza e gerarchico-disciplinare, ma, per converso, ha il dovere non solo di corri-
spondere la retribuzione ma anche di attuare comportamenti ed azioni di rispetto
e tutela dei diritti dei lavoratori, previsti dallo Statuto dei lavoratori o dalla discipli-
na normativa e contrattuale. Nell
’
impiego pubblico, il datore di lavoro non è mai
una persona sica ma sempre un ente (es. il Ministero dell
’
Interno o il Comune di
Siena), per il cui interesse operano gli organi di vertice dell’apparato burocratico.
Gli
indici rilevatori
dell’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego sono:
>
la natura di ente pubblico del soggetto datore di lavoro;
>
la pertinenza delle mansioni af date ai compiti istituzionali dell’ente;
>
il carattere continuativo e durevole della prestazione richiesta.
Il
rapporto è volontario
, e come tale si instaura sulla base dell’incontro della volontà
del datore e del prestatore di lavoro, ed è caratterizzato dalla rilevanza delle qualità
personali del lavoratore, sia in termini di ducia richiesta per l’assolvimento dell’in-
carico, sia di necessarie competenze tecniche e intellettive.
1.1.2
La privatizzazione
Con il D.Lgs. 3-2-1993, n. 29, poi con
uito nel vigente D.Lgs. 30-3-2001, n. 165 (Testo
unico sul pubblico impiego), e, dunque, con la cosiddetta
privatizzazione dell’impie-
go pubblico
, la
disciplina dei pubblici impiegati è stata sostanzialmente equiparata