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Capitolo 1

La disciplina generale e l’instaurazione del

rapporto di lavoro

1.1

Il rapporto di lavoro pubblico

1.1.1

Caratteristiche generali

Si de nisce rapporto di pubblico impiego o, meglio, di lavoro alle dipendenze delle

Pubbliche Amministrazioni, quello in cui il

lavoratore pone le proprie energie, in

maniera stabile e continuativa, a disposizione dello Stato o di un ente pubblico non

economico

.

Due, dunque, sono i soggetti interessati:

>

il

dipendente pubblico

, ovvero la persona sica impegnata volontariamente e

dietro

corrispettivo

a prestare in modo continuativo la propria attività lavorativa alle dipen-

denze dell’ente, assumendo perciò lo

status

di dipendente pubblico, cui si colle-

gano peculiari e reciproci diritti e doveri con l’Amministrazione datrice di lavoro;

>

il

datore di lavoro pubblico

, ovvero la struttura alle cui dipendenze o sotto la cui

direzione un lavoratore presta la propria attività lavorativa. Essa dispone di poteri di

vigilanza e gerarchico-disciplinare, ma, per converso, ha il dovere non solo di corri-

spondere la retribuzione ma anche di attuare comportamenti ed azioni di rispetto

e tutela dei diritti dei lavoratori, previsti dallo Statuto dei lavoratori o dalla discipli-

na normativa e contrattuale. Nell

impiego pubblico, il datore di lavoro non è mai

una persona sica ma sempre un ente (es. il Ministero dell

Interno o il Comune di

Siena), per il cui interesse operano gli organi di vertice dell’apparato burocratico.

Gli

indici rilevatori

dell’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego sono:

>

la natura di ente pubblico del soggetto datore di lavoro;

>

la pertinenza delle mansioni af date ai compiti istituzionali dell’ente;

>

il carattere continuativo e durevole della prestazione richiesta.

Il

rapporto è volontario

, e come tale si instaura sulla base dell’incontro della volontà

del datore e del prestatore di lavoro, ed è caratterizzato dalla rilevanza delle qualità

personali del lavoratore, sia in termini di ducia richiesta per l’assolvimento dell’in-

carico, sia di necessarie competenze tecniche e intellettive.

1.1.2

La privatizzazione

Con il D.Lgs. 3-2-1993, n. 29, poi con

uito nel vigente D.Lgs. 30-3-2001, n. 165 (Testo

unico sul pubblico impiego), e, dunque, con la cosiddetta

privatizzazione dell’impie-

go pubblico

, la

disciplina dei pubblici impiegati è stata sostanzialmente equiparata