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172

Libro III

Il rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione

a quella dei lavoratori del settore privato

; è, infatti, prevista l’assunzione mediante

un contratto individuale di lavoro, è stata introdotta una speci ca contrattazione

collettiva di settore e sono state attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le

controversie fra dipendenti e Amministrazione.

Rimangono al di fuori della logica contrattuale, e quindi al di

fuori della detta pri-

vatizzazione

, alcune categorie (magistrati, avvocati dello Stato, personale militare e

forze della polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e prefettizia), per le

quali il rapporto di impiego permane di stampo pubblicistico e la giurisdizione sulle

controversie resta esclusiva in capo al giudice amministrativo.

Il rapporto di lavoro presso la P.A. è oggi caratterizzato da:

>

separazione fra

indirizzo politico

, riservato agli organi di vertice politico delle Pub-

bliche Amministrazioni, e

attività gestionale

, interamente attribuita alla dirigenza;

>

attuazione della piena disciplina del rapporto lavorativo sulla base del

contratto

collettivo nazionale di lavoro

e costituzione dei singoli rapporti mediante

contratto

individuale

;

>

per le Amministrazioni statali, eliminazione dell’appartenenza dei dirigenti ai ruoli

delle varie Amministrazioni ministeriali e costituzione del

ruolo unico della dirigenza

;

>

de nizione del

trattamento economico

agganciato, almeno per una parte, all’ef -

cienza e al raggiungimento degli obiettivi pre ssati;

>

attribuzione delle controversie relative al rapporto di lavoro (con esclusione delle

procedure concorsuali) alla giurisdizione del

giudice ordinario

.

1.2

Il sistema delle fonti

1.2.1

Le fonti pubblicistiche

L’art. 2, co. 2, D.Lgs. 165/2001 afferma che «i rapporti di lavoro dei dipendenti delle

Amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II,

del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’im-

presa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001, che costitui-

scono disposizioni a carattere imperativo».

Quello che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici è un sistema in

cui, nonostante la spinta alla privatizzazione, convivono

fonti di natura pubblicistica

(Costituzione, legge ordinaria, regolamenti) con

norme di diritto comune

(codice

civile e altre leggi) e riconducibili alla

contrattazione collettiva

.

1.2.2

La disciplina costituzionale

A

livello costituzionale

sono da ricordare le seguenti norme:

>

l’

art. 28

, in virtù del quale «i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pub-

blici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrati-

ve, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si

estende allo Stato e agli enti pubblici»;

>

l’

art. 51

, in base al quale tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere

agli uf ci pubblici;