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Libro III
Il rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione
a quella dei lavoratori del settore privato
; è, infatti, prevista l’assunzione mediante
un contratto individuale di lavoro, è stata introdotta una speci ca contrattazione
collettiva di settore e sono state attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le
controversie fra dipendenti e Amministrazione.
Rimangono al di fuori della logica contrattuale, e quindi al di
fuori della detta pri-
vatizzazione
, alcune categorie (magistrati, avvocati dello Stato, personale militare e
forze della polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e prefettizia), per le
quali il rapporto di impiego permane di stampo pubblicistico e la giurisdizione sulle
controversie resta esclusiva in capo al giudice amministrativo.
Il rapporto di lavoro presso la P.A. è oggi caratterizzato da:
>
separazione fra
indirizzo politico
, riservato agli organi di vertice politico delle Pub-
bliche Amministrazioni, e
attività gestionale
, interamente attribuita alla dirigenza;
>
attuazione della piena disciplina del rapporto lavorativo sulla base del
contratto
collettivo nazionale di lavoro
e costituzione dei singoli rapporti mediante
contratto
individuale
;
>
per le Amministrazioni statali, eliminazione dell’appartenenza dei dirigenti ai ruoli
delle varie Amministrazioni ministeriali e costituzione del
ruolo unico della dirigenza
;
>
de nizione del
trattamento economico
agganciato, almeno per una parte, all’ef -
cienza e al raggiungimento degli obiettivi pre ssati;
>
attribuzione delle controversie relative al rapporto di lavoro (con esclusione delle
procedure concorsuali) alla giurisdizione del
giudice ordinario
.
1.2
Il sistema delle fonti
1.2.1
Le fonti pubblicistiche
L’art. 2, co. 2, D.Lgs. 165/2001 afferma che «i rapporti di lavoro dei dipendenti delle
Amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II,
del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’im-
presa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001, che costitui-
scono disposizioni a carattere imperativo».
Quello che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici è un sistema in
cui, nonostante la spinta alla privatizzazione, convivono
fonti di natura pubblicistica
(Costituzione, legge ordinaria, regolamenti) con
norme di diritto comune
(codice
civile e altre leggi) e riconducibili alla
contrattazione collettiva
.
1.2.2
La disciplina costituzionale
A
livello costituzionale
sono da ricordare le seguenti norme:
>
l’
art. 28
, in virtù del quale «i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pub-
blici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrati-
ve, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si
estende allo Stato e agli enti pubblici»;
>
l’
art. 51
, in base al quale tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere
agli uf ci pubblici;