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Libro III
Il rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione
collettivi possono sempre derogare a disposizioni di legge, regolamento e statuto,
perché rispettino i limiti previsti dalla legge.
1.3
L’instaurazione del rapporto di lavoro e le modalità di
reclutamento
1.3.1
Il Piano dei fabbisogni
Con il D.Lgs. 75/2017 l’organizzazione e la disciplina degli uf ci e dei rapporti di
lavoro non sono più collegati alla dotazione organica ma ad uno speci co
Piano
triennale dei fabbisogni di personale (PTFP
), documento con il quale, tenendo con-
to anche delle risorse nanziarie a disposizione, si individuano le attività che l’ente
deve svolgere nel successivo triennio e, sulla base di questo atto, si individuano le
risorse umane di cui necessita.
Il fabbisogno di personale dell’ente non è individuato una volta e per sempre sulla
base della dotazione organica, ma è quest’ultima che viene determinata di volta in
volta sulla base del Piano triennale, a sua volta elaborato tenendo conto delle attività
da svolgere.
Le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad adottare il PTFP in coerenza con
la
piani cazione pluriennale delle attività e della
performance
, nonché in aderenza
alle linee di indirizzo stabilite con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(
vedi
il D.M. 8 maggio 2018). Lo scopo è quello di ottimizzare l’impiego delle risorse
pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di
performance
organizzativa, ef cienza,
economicità e qualità dei servizi ai cittadini.
In sede di de nizione del Piano, ciascuna Amministrazione ha l’obbligo di indicare
la
consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione
in base ai
fabbisogni programmati, sempre nell’ambito del limite nanziario stabilito. Vengo-
no de nite speci che
procedure per l’adozione del Piano
, disponendo la sua appro-
vazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nelle Amministrazioni
statali, e secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti, per le
altre Amministrazioni pubbliche. È, in ogni caso, assicurata la
preventiva informa-
zione sindacale
, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
Il D.Lgs. 75/2017 pone il
divieto di assumere personale per le Pubbliche Ammini-
strazioni che non adempiano alle disposizioni relative al Piano dei fabbisogni
; tale
limitazione non opera nei confronti del personale delle categorie protette.
1.3.2
Le procedure di assunzione
Secondo quanto stabilito dall’art. 97, co. 4, Cost. «
agli impieghi nelle Pubbliche Ammi-
nistrazioni si accede mediante concorso
,
salvo i casi stabiliti dalla legge
». Il
concorso pub-
blico per esami e titoli
– nalizzato alla formazione di una graduatoria di merito
con l’indicazione del punteggio per ciascun candidato – è quello che garantisce al
massimo grado non soltanto l’effettività della selezione, di guisa che soltanto i più
capaci e meritevoli siano assunti, ma anche pari opportunità a tutti i concorrenti, nel
rispetto del principio di imparzialità ed ef cienza dall’azione amministrativa. Come
conseguenza della privatizzazione, il procedimento non si conclude più con un atto
di nomina, ma con un
contratto di assunzione individuale
.