Previous Page  50 / 56 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 50 / 56 Next Page
Page Background

www.

edises

.it

176

Libro III

Il rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione

collettivi possono sempre derogare a disposizioni di legge, regolamento e statuto,

perché rispettino i limiti previsti dalla legge.

1.3

L’instaurazione del rapporto di lavoro e le modalità di

reclutamento

1.3.1

Il Piano dei fabbisogni

Con il D.Lgs. 75/2017 l’organizzazione e la disciplina degli uf ci e dei rapporti di

lavoro non sono più collegati alla dotazione organica ma ad uno speci co

Piano

triennale dei fabbisogni di personale (PTFP

), documento con il quale, tenendo con-

to anche delle risorse nanziarie a disposizione, si individuano le attività che l’ente

deve svolgere nel successivo triennio e, sulla base di questo atto, si individuano le

risorse umane di cui necessita.

Il fabbisogno di personale dell’ente non è individuato una volta e per sempre sulla

base della dotazione organica, ma è quest’ultima che viene determinata di volta in

volta sulla base del Piano triennale, a sua volta elaborato tenendo conto delle attività

da svolgere.

Le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad adottare il PTFP in coerenza con

la

piani cazione pluriennale delle attività e della

performance

, nonché in aderenza

alle linee di indirizzo stabilite con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri

(

vedi

il D.M. 8 maggio 2018). Lo scopo è quello di ottimizzare l’impiego delle risorse

pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di

performance

organizzativa, ef cienza,

economicità e qualità dei servizi ai cittadini.

In sede di de nizione del Piano, ciascuna Amministrazione ha l’obbligo di indicare

la

consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione

in base ai

fabbisogni programmati, sempre nell’ambito del limite nanziario stabilito. Vengo-

no de nite speci che

procedure per l’adozione del Piano

, disponendo la sua appro-

vazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nelle Amministrazioni

statali, e secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti, per le

altre Amministrazioni pubbliche. È, in ogni caso, assicurata la

preventiva informa-

zione sindacale

, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

Il D.Lgs. 75/2017 pone il

divieto di assumere personale per le Pubbliche Ammini-

strazioni che non adempiano alle disposizioni relative al Piano dei fabbisogni

; tale

limitazione non opera nei confronti del personale delle categorie protette.

1.3.2

Le procedure di assunzione

Secondo quanto stabilito dall’art. 97, co. 4, Cost. «

agli impieghi nelle Pubbliche Ammi-

nistrazioni si accede mediante concorso

,

salvo i casi stabiliti dalla legge

». Il

concorso pub-

blico per esami e titoli

– nalizzato alla formazione di una graduatoria di merito

con l’indicazione del punteggio per ciascun candidato – è quello che garantisce al

massimo grado non soltanto l’effettività della selezione, di guisa che soltanto i più

capaci e meritevoli siano assunti, ma anche pari opportunità a tutti i concorrenti, nel

rispetto del principio di imparzialità ed ef cienza dall’azione amministrativa. Come

conseguenza della privatizzazione, il procedimento non si conclude più con un atto

di nomina, ma con un

contratto di assunzione individuale

.