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Capitolo 1
La disciplina generale e l’instaurazione del rapporto di lavoro
175
Il contratto collettivo, una volta sottoscritto, vincola sia le Pubbliche Amministrazioni
che tutti i lavoratori interessati; esso acquista ef cacia immediata, svincolata dalla
pubblicazione (in
Gazzetta Uf ciale
, per i contratti nazionali, o sul
Bollettino Uf ciale
dell’ente di riferimento, per i contratti integrativi), che ha funzione di pubblicità-
notizia e non incide sull’ef cacia del contratto stesso.
1.2.6
Il contratto del comparto Funzioni locali
Il contratto che attualmente disciplina l’attività dei dipendenti non dirigenti degli
enti locali (
comparto Funzioni locali
) è stato rmato il
21 maggio 2018
, e sostituisce
una disciplina che era risalente al 2009; è da sottolineare, comunque, che lo stesso
testo del 2018 speci ca che, per quanto non previsto dal nuovo contratto, continua-
no a trovare applicazione, in quanto compatibili o non disapplicate, le disposizioni
dei precedenti CCNL. Il contratto ha una validità per il periodo 2016-2018 sia per la
parte giuridica che per quella economica e si rinnova tacitamente di anno in anno
se non viene data disdetta; anche in questo caso, però, continua ad applicarsi no al
successivo rinnovo contrattuale.
Il
campo di applicazione
del contratto è indicato nell’art. 4 CCNQ sui comparti di
contrattazione del 2016. Il citato articolo afferma che il comparto delle Funzioni lo-
cali comprende il personale non dirigente dipendente da Regioni a statuto ordinario
e dagli enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti, Province, Città metropo-
litane, enti di area vasta, liberi consorzi comunali (L. 15/2015 della Regione Sicilia),
Comuni, Comunità montane, ex Istituti autonomi per le case popolari comunque de-
nominati, Consorzi e associazioni (incluse le Unioni di Comuni), Aziende pubbliche
di servizi alla persona (ex IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali,
Università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali, Camere di
commercio e Autorità di bacino.
1.2.7
Il riparto fra i vari livelli di contrattazione
La presenza di vari livelli di contrattazione, cui si aggiunge la speci ca disciplina del
rapporto derivante da fonti legislative, ha reso indispensabile de nire la
ripartizione
degli aspetti che ogni fonte può disciplinare
. Nell’art. 40, co. 1, D.Lgs. 165/2001 si
afferma, infatti, che sono
escluse dalla contrattazione collettiva
le materie attinenti
all’
organizzazione degli uf ci
, quelle oggetto di
partecipazione sindacale
, quelle afferenti
alle
prerogative dirigenziali
e concernenti il
conferimento
e la
revoca
degli
incarichi diri-
genziali
.
Di converso
spetta alla contrattazione collettiva
il compito di
disciplinare il rapporto
di lavoro e le relazioni sindacali
. Nelle materie relative alle
sanzioni disciplinari
, alla
va-
lutazione delle prestazioni
ai ni della corresponsione del trattamento accessorio, della
mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita
negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
Il
contratto integrativo può disciplinare
solo ed esclusivamente le materie rimesse
dal contratto nazionale e incontra dei limiti nel fatto che
non può contrastare con i
vincoli di cui al contratto collettivo nazionale né comportare oneri non previsti da quest’ultimo
atto
. Le clausole del contratto decentrato eventualmente stipulate in violazione di tali
limiti sono nulle e non potranno essere applicate. Si precisa, in ne, che i contratti