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Capitolo 1

La disciplina generale e l’instaurazione del rapporto di lavoro

175

Il contratto collettivo, una volta sottoscritto, vincola sia le Pubbliche Amministrazioni

che tutti i lavoratori interessati; esso acquista ef cacia immediata, svincolata dalla

pubblicazione (in

Gazzetta Uf ciale

, per i contratti nazionali, o sul

Bollettino Uf ciale

dell’ente di riferimento, per i contratti integrativi), che ha funzione di pubblicità-

notizia e non incide sull’ef cacia del contratto stesso.

1.2.6

Il contratto del comparto Funzioni locali

Il contratto che attualmente disciplina l’attività dei dipendenti non dirigenti degli

enti locali (

comparto Funzioni locali

) è stato rmato il

21 maggio 2018

, e sostituisce

una disciplina che era risalente al 2009; è da sottolineare, comunque, che lo stesso

testo del 2018 speci ca che, per quanto non previsto dal nuovo contratto, continua-

no a trovare applicazione, in quanto compatibili o non disapplicate, le disposizioni

dei precedenti CCNL. Il contratto ha una validità per il periodo 2016-2018 sia per la

parte giuridica che per quella economica e si rinnova tacitamente di anno in anno

se non viene data disdetta; anche in questo caso, però, continua ad applicarsi no al

successivo rinnovo contrattuale.

Il

campo di applicazione

del contratto è indicato nell’art. 4 CCNQ sui comparti di

contrattazione del 2016. Il citato articolo afferma che il comparto delle Funzioni lo-

cali comprende il personale non dirigente dipendente da Regioni a statuto ordinario

e dagli enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti, Province, Città metropo-

litane, enti di area vasta, liberi consorzi comunali (L. 15/2015 della Regione Sicilia),

Comuni, Comunità montane, ex Istituti autonomi per le case popolari comunque de-

nominati, Consorzi e associazioni (incluse le Unioni di Comuni), Aziende pubbliche

di servizi alla persona (ex IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali,

Università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali, Camere di

commercio e Autorità di bacino.

1.2.7

Il riparto fra i vari livelli di contrattazione

La presenza di vari livelli di contrattazione, cui si aggiunge la speci ca disciplina del

rapporto derivante da fonti legislative, ha reso indispensabile de nire la

ripartizione

degli aspetti che ogni fonte può disciplinare

. Nell’art. 40, co. 1, D.Lgs. 165/2001 si

afferma, infatti, che sono

escluse dalla contrattazione collettiva

le materie attinenti

all’

organizzazione degli uf ci

, quelle oggetto di

partecipazione sindacale

, quelle afferenti

alle

prerogative dirigenziali

e concernenti il

conferimento

e la

revoca

degli

incarichi diri-

genziali

.

Di converso

spetta alla contrattazione collettiva

il compito di

disciplinare il rapporto

di lavoro e le relazioni sindacali

. Nelle materie relative alle

sanzioni disciplinari

, alla

va-

lutazione delle prestazioni

ai ni della corresponsione del trattamento accessorio, della

mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita

negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.

Il

contratto integrativo può disciplinare

solo ed esclusivamente le materie rimesse

dal contratto nazionale e incontra dei limiti nel fatto che

non può contrastare con i

vincoli di cui al contratto collettivo nazionale né comportare oneri non previsti da quest’ultimo

atto

. Le clausole del contratto decentrato eventualmente stipulate in violazione di tali

limiti sono nulle e non potranno essere applicate. Si precisa, in ne, che i contratti