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Capitolo 1
La disciplina generale e l’instaurazione del rapporto di lavoro
173
>
l’
art. 54
, che impone ai cittadini cui sono af date funzioni pubbliche il dovere di
adempierle con disciplina ed onore;
>
l’
art. 97
, laddove si prevede che i pubblici uf ci sono organizzati secondo dispo-
sizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità
dell’Amministrazione. Lo stesso articolo stabilisce che «nell’ordinamento degli uf-
ci sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità pro-
prie dei funzionari» e che «agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge».
1.2.3
La disciplina legislativa
A livello legislativo il provvedimento di maggiore rilevanza è indubbiamente il più
volte citato
D.Lgs. 30-3-
2
001, n. 165
, meglio noto come
Testo unico sul pubblico
impiego
; la denominazione uf ciale del provvedimento è «Norme generali sull’ordi-
namento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche».
La
nozione di Pubbliche Amministrazioni
, agli effetti del D.Lgs. 165/2001, è fornita
dall’art. 1, co. 2, che vi fa rientrare tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi
gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
Regioni
, le
Province
, i
Comuni
, le
Comunità montane
,
e loro consorzi e associazioni
, le istituzioni universi-
tarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio e loro associazioni,
tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni,
le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le altre Agenzie pubbliche
(anche se si fa esplicito riferimento alle Agenzia previste dal D.Lgs. 300/1999, in
realtà il Testo unico si applica a tutte le Agenzie istituite).
Nell’elenco non sono richiamate le
Città metropolitane
; tuttavia l’art. 1, co. 48, L.
56/2014 (legge Delrio) stabilisce che al personale delle Città metropolitane si ap-
plicano le disposizioni vigenti per il personale delle Province. Il richiamo è, invece,
presente nell’accordo che de nisce i comparti di contrattazione.
Tra le modi che di maggiore incisività sul citato testo unico va sicuramente ricorda-
ta la cosiddetta
riforma Brunetta
(L. 4-3-2009, n. 15 e D.Lgs. 27-10-2009, n. 150 di
attuazione), che si poneva l’ambizioso obiettivo di avviare una vera e propria azione
di riordino del pubblico impiego e tentava di incidere sulla gestione del rapporto
individuale di lavoro attraverso l’introduzione di strumenti tipici del settore privato
come la
valutazione e la misurazione della performance e la predisposizione di meccanismi
premiali
(
vedi Cap. 3
)
.
Sul solco già tracciato dalla riforma Brunetta hanno preso consistenza gli indirizzi
della
riforma Madia
,
di cui alla L. 124/2015, che prevedeva un completo riassetto
della materia attraverso modi che radicali dei nodi più critici. In particolare oggetto
di riforma sono stati i
meccanismi di reclutamento del personale
e la
responsabilità discipli-
nare
(D.Lgs. 25-5-2017 n. 75) nonché il riordino del sistema di
valutazione della per-
formance
(D.Lgs. 25-5-2017, n. 74). Non si è mai concretizzata, invece, la pur prevista
revisione della dirigenza pubblica.