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Capitolo 1

La disciplina generale e l’instaurazione del rapporto di lavoro

173

>

l’

art. 54

, che impone ai cittadini cui sono af date funzioni pubbliche il dovere di

adempierle con disciplina ed onore;

>

l’

art. 97

, laddove si prevede che i pubblici uf ci sono organizzati secondo dispo-

sizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità

dell’Amministrazione. Lo stesso articolo stabilisce che «nell’ordinamento degli uf-

ci sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità pro-

prie dei funzionari» e che «agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede

mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge».

1.2.3

La disciplina legislativa

A livello legislativo il provvedimento di maggiore rilevanza è indubbiamente il più

volte citato

D.Lgs. 30-3-

2

001, n. 165

, meglio noto come

Testo unico sul pubblico

impiego

; la denominazione uf ciale del provvedimento è «Norme generali sull’ordi-

namento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche».

La

nozione di Pubbliche Amministrazioni

, agli effetti del D.Lgs. 165/2001, è fornita

dall’art. 1, co. 2, che vi fa rientrare tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi

gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed

Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le

Regioni

, le

Province

, i

Comuni

, le

Comunità montane

,

e loro consorzi e associazioni

, le istituzioni universi-

tarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio e loro associazioni,

tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni,

le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza

negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le altre Agenzie pubbliche

(anche se si fa esplicito riferimento alle Agenzia previste dal D.Lgs. 300/1999, in

realtà il Testo unico si applica a tutte le Agenzie istituite).

Nell’elenco non sono richiamate le

Città metropolitane

; tuttavia l’art. 1, co. 48, L.

56/2014 (legge Delrio) stabilisce che al personale delle Città metropolitane si ap-

plicano le disposizioni vigenti per il personale delle Province. Il richiamo è, invece,

presente nell’accordo che de nisce i comparti di contrattazione.

Tra le modi che di maggiore incisività sul citato testo unico va sicuramente ricorda-

ta la cosiddetta

riforma Brunetta

(L. 4-3-2009, n. 15 e D.Lgs. 27-10-2009, n. 150 di

attuazione), che si poneva l’ambizioso obiettivo di avviare una vera e propria azione

di riordino del pubblico impiego e tentava di incidere sulla gestione del rapporto

individuale di lavoro attraverso l’introduzione di strumenti tipici del settore privato

come la

valutazione e la misurazione della performance e la predisposizione di meccanismi

premiali

(

vedi Cap. 3

)

.

Sul solco già tracciato dalla riforma Brunetta hanno preso consistenza gli indirizzi

della

riforma Madia

,

di cui alla L. 124/2015, che prevedeva un completo riassetto

della materia attraverso modi che radicali dei nodi più critici. In particolare oggetto

di riforma sono stati i

meccanismi di reclutamento del personale

e la

responsabilità discipli-

nare

(D.Lgs. 25-5-2017 n. 75) nonché il riordino del sistema di

valutazione della per-

formance

(D.Lgs. 25-5-2017, n. 74). Non si è mai concretizzata, invece, la pur prevista

revisione della dirigenza pubblica.