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Capitolo 1

La disciplina generale e l’instaurazione del rapporto di lavoro

177

Costituiscono modalità ulteriori la procedura di

avviamento degli iscritti

negli elen-

chi anagra ci (che hanno sostituito le liste di collocamento) e le

assunzioni obbliga-

torie

(di cui all’art. 1 L. 68/1999) dei soggetti appartenenti a categorie protette (es.

invalidi), previa veri ca della compatibilità con le mansioni da svolgere.

Secondo le indicazioni contenute nell’art. 35 D.Lgs. 165/2001, l’assunzione avviene

con

contratto individuale di lavoro

.

L’art. 19 CCNL comparto Funzioni locali afferma che nel contratto di lavoro indivi-

duale, per il quale è richiesta la

forma scritta

, sono comunque indicati: tipologia e

data di inizio del rapporto di lavoro, categoria e pro lo professionale di inquadra-

mento, posizione economica iniziale, durata del periodo di prova, sede di lavoro e

termine nale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato.

Il contratto individuale speci ca che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti

collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di

risoluzione del contratto

di lavoro

e per i termini di

preavviso

. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto,

senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne

costituisce il presupposto.

Il

periodo di prova

– a norma dell’art. 20 CCNL comparto Funzioni locali – ha una

durata di 2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle categorie A e B e di 6 mesi per il

personale inquadrato nelle restanti categorie.

L’assunzione in servizio comporta, per il pubblico dipendente, diritti e doveri. Questi

sono stabiliti da norme di legge e dai contratti collettivi.

1.4

Il lavoro dipendente e l’utilizzo del lavor

o flessibile

Nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni si possono individuare diverse tipolo-

gie di rapporti di lavoro.

Il

lavoro dipendente ordinario

, a tempo indeterminato, è la

tipologia principale

(art. 36 D.Lgs. 165/2001) ed è accessibile mediante selezione pubblica con successiva

stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato. L’assunzione

può avvenire con

rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale

. In quest’ul-

timo caso, il contratto individuale indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro

assegnato, nell’ambito delle tipologie possibili.

L’

art. 54 CCNL comparto Funzioni locali

afferma che il rapporto di lavoro a tempo

parziale può essere:

>

orizzontale

, con

orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta

rispetto al

tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni

lavorativi (5 o 6 giorni);

>

verticale

, con

prestazione lavorativa svolta a tempo pieno

, ma limitatamente a pe-

riodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e con articola-

zione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati

periodi dell’anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro setti-

manale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione

(settimana, mese o anno);

>

misto

, ossia con

combinazione delle due

modalità in precedenza indicate.

La prestazione lavorativa a tempo parziale non può essere inferiore al 30 per cento

di quella a tempo pieno.