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Capitolo 1
La disciplina generale e l’instaurazione del rapporto di lavoro
177
Costituiscono modalità ulteriori la procedura di
avviamento degli iscritti
negli elen-
chi anagra ci (che hanno sostituito le liste di collocamento) e le
assunzioni obbliga-
torie
(di cui all’art. 1 L. 68/1999) dei soggetti appartenenti a categorie protette (es.
invalidi), previa veri ca della compatibilità con le mansioni da svolgere.
Secondo le indicazioni contenute nell’art. 35 D.Lgs. 165/2001, l’assunzione avviene
con
contratto individuale di lavoro
.
L’art. 19 CCNL comparto Funzioni locali afferma che nel contratto di lavoro indivi-
duale, per il quale è richiesta la
forma scritta
, sono comunque indicati: tipologia e
data di inizio del rapporto di lavoro, categoria e pro lo professionale di inquadra-
mento, posizione economica iniziale, durata del periodo di prova, sede di lavoro e
termine nale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato.
Il contratto individuale speci ca che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti
collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di
risoluzione del contratto
di lavoro
e per i termini di
preavviso
. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto,
senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne
costituisce il presupposto.
Il
periodo di prova
– a norma dell’art. 20 CCNL comparto Funzioni locali – ha una
durata di 2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle categorie A e B e di 6 mesi per il
personale inquadrato nelle restanti categorie.
L’assunzione in servizio comporta, per il pubblico dipendente, diritti e doveri. Questi
sono stabiliti da norme di legge e dai contratti collettivi.
1.4
Il lavoro dipendente e l’utilizzo del lavor
o flessibile
Nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni si possono individuare diverse tipolo-
gie di rapporti di lavoro.
Il
lavoro dipendente ordinario
, a tempo indeterminato, è la
tipologia principale
(art. 36 D.Lgs. 165/2001) ed è accessibile mediante selezione pubblica con successiva
stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato. L’assunzione
può avvenire con
rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale
. In quest’ul-
timo caso, il contratto individuale indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro
assegnato, nell’ambito delle tipologie possibili.
L’
art. 54 CCNL comparto Funzioni locali
afferma che il rapporto di lavoro a tempo
parziale può essere:
>
orizzontale
, con
orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta
rispetto al
tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni
lavorativi (5 o 6 giorni);
>
verticale
, con
prestazione lavorativa svolta a tempo pieno
, ma limitatamente a pe-
riodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e con articola-
zione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati
periodi dell’anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro setti-
manale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione
(settimana, mese o anno);
>
misto
, ossia con
combinazione delle due
modalità in precedenza indicate.
La prestazione lavorativa a tempo parziale non può essere inferiore al 30 per cento
di quella a tempo pieno.