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178

Libro III

Il rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione

L’art. 53 CCNL stabilisce che gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo

parziale, mediante assunzione, per la copertura dei posti delle categorie e dei pro li

individuati nel Piano dei fabbisogni di personale e attraverso la

trasformazione di

rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

, su richiesta dei dipendenti in-

teressati. I successivi commi dello stesso articolo stabiliscono l’ordine delle priorità

nel caso in cui vi fossero più richieste rispetto alla percentuale di rapporti part-time

consentiti.

Il numero dei rapporti a tempo parziale, infatti, non può superare il 25 per cento

della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre

di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative.

Il

lavoro essibile

è un

sottotipo di lavoro dipendente, con particolarità connesse

al tempo o alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, di cui le Pubbliche

Amministrazioni possono avvalersi per

esigenze di carattere esclusivamente tem-

poraneo ed eccezionale

, nelle forme contrattuali di assunzione e di impiego del

personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato

nell’impresa (art. 36 D.Lgs. 165/2001, più volte modi cato).

Una delle ultime modi che dell’art. 36 D.Lgs. 165/2001 è quella operata dal D.Lgs.

75/2017. Quest’ultimo, nel confermare che le Pubbliche Amministrazioni possono ri-

correre a forme contrattuali essibili soltanto per

comprovate esigenze di carattere

esclusivamente temporaneo o eccezionale

(sempre nel rispetto delle modalità di re-

clutamento stabilite dall’art. 35 D.Lgs. 165/2001), speci ca che le forme contrattuali

essibili a cui si può ricorrere sono il

lavoro subordinato a tempo determinato

(

contratto

a termine

), la

somministrazione di lavoro a tempo determinato

(

contratto di somministra-

zione

)

e le altre forme di lavoro previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rap-

porti di lavoro nell’impresa,

nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l’applicazione

nelle Amministrazioni pubbliche

.

Il D.Lgs. 75/2017 dispone, altresì, che il

rapporto informativo sulle tipologie di lavo-

ro essibile utilizzate

(che deve essere redatto annualmente dalle Amministrazioni

sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la Sempli ca-

zione e la Pubblica Amministrazione) sia portato a conoscenza delle organizzazioni

sindacali e contenga l’indicazione dei dati identi cativi dei titolari del rapporto (nel

rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali). Inoltre, il

medesimo rapporto deve essere trasmesso, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai

nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione (OIV), nonché alla

Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – che

redige una

relazione annuale al Parlamento

.

Tutti i contratti di lavoro (non più solo quelli a tempo determinato) posti in essere in

violazione dell’art. 36 D.Lgs. 165/2001 sono nulli.

Nell’utilizzo del lavoro essibile, le Pubbliche Amministrazioni devono rispettare i

principi di imparzialità e trasparenza

e non possono ricorrere all’impiego del me-

desimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al

triennio nell’arco dell’ultimo quinquennio.

Nel CCNL comparto Funzioni locali, la disciplina è riportata agli artt. 50 ss. Di par-

ticolare rilevanza sono gli artt. 50 e 52, che individuano nel dettaglio le ipotesi per le

quali è possibile ricorrere a queste forme di essibilità. L’art. 50, co. 3, poi, stabilisce

che il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di sommini-

strazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente

non può