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Libro III
Il rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione
L’art. 53 CCNL stabilisce che gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo
parziale, mediante assunzione, per la copertura dei posti delle categorie e dei pro li
individuati nel Piano dei fabbisogni di personale e attraverso la
trasformazione di
rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
, su richiesta dei dipendenti in-
teressati. I successivi commi dello stesso articolo stabiliscono l’ordine delle priorità
nel caso in cui vi fossero più richieste rispetto alla percentuale di rapporti part-time
consentiti.
Il numero dei rapporti a tempo parziale, infatti, non può superare il 25 per cento
della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre
di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative.
Il
lavoro essibile
è un
sottotipo di lavoro dipendente, con particolarità connesse
al tempo o alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, di cui le Pubbliche
Amministrazioni possono avvalersi per
esigenze di carattere esclusivamente tem-
poraneo ed eccezionale
, nelle forme contrattuali di assunzione e di impiego del
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell’impresa (art. 36 D.Lgs. 165/2001, più volte modi cato).
Una delle ultime modi che dell’art. 36 D.Lgs. 165/2001 è quella operata dal D.Lgs.
75/2017. Quest’ultimo, nel confermare che le Pubbliche Amministrazioni possono ri-
correre a forme contrattuali essibili soltanto per
comprovate esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale
(sempre nel rispetto delle modalità di re-
clutamento stabilite dall’art. 35 D.Lgs. 165/2001), speci ca che le forme contrattuali
essibili a cui si può ricorrere sono il
lavoro subordinato a tempo determinato
(
contratto
a termine
), la
somministrazione di lavoro a tempo determinato
(
contratto di somministra-
zione
)
e le altre forme di lavoro previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rap-
porti di lavoro nell’impresa,
nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l’applicazione
nelle Amministrazioni pubbliche
.
Il D.Lgs. 75/2017 dispone, altresì, che il
rapporto informativo sulle tipologie di lavo-
ro essibile utilizzate
(che deve essere redatto annualmente dalle Amministrazioni
sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la Sempli ca-
zione e la Pubblica Amministrazione) sia portato a conoscenza delle organizzazioni
sindacali e contenga l’indicazione dei dati identi cativi dei titolari del rapporto (nel
rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali). Inoltre, il
medesimo rapporto deve essere trasmesso, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai
nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione (OIV), nonché alla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – che
redige una
relazione annuale al Parlamento
.
Tutti i contratti di lavoro (non più solo quelli a tempo determinato) posti in essere in
violazione dell’art. 36 D.Lgs. 165/2001 sono nulli.
Nell’utilizzo del lavoro essibile, le Pubbliche Amministrazioni devono rispettare i
principi di imparzialità e trasparenza
e non possono ricorrere all’impiego del me-
desimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al
triennio nell’arco dell’ultimo quinquennio.
Nel CCNL comparto Funzioni locali, la disciplina è riportata agli artt. 50 ss. Di par-
ticolare rilevanza sono gli artt. 50 e 52, che individuano nel dettaglio le ipotesi per le
quali è possibile ricorrere a queste forme di essibilità. L’art. 50, co. 3, poi, stabilisce
che il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di sommini-
strazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente
non può