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Libro III
Il rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione
1.2.4
La disciplina applicabile agli enti locali
Il
Titolo IV del TUEL (organizzazione e personale, articoli dal 88 a 111)
esordisce
con l’art. 88, nel quale si afferma che all’ordinamento degli uf ci e del personale
degli enti locali, ivi compresi i dirigenti e i Segretari comunali e provinciali, si appli-
cano le disposizioni del D.Lgs. 165/2001 e le altre disposizioni di legge in materia di
organizzazione e lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni. L’art. 89, co. 1, aggiunge
che gli
enti locali disciplinano, con propri regolamenti e in conformità allo statuto,
l’ordinamento generale degli uf ci e dei servizi, in base a criteri di autonomia, fun-
zionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e respon-
sabilità.
1.2.5
I livelli di contrattazione
Nel pubblico impiego, così come in ambito privato, sono previsti diversi livelli di con-
trattazione: si distingue fra contratti quadro, di comparto e integrativi.
I
contratti quadro (CCNQ)
, conclusi fra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le varie confederazioni sindacali,
regola-
mentano aspetti trasversali
rispetto ai singoli contratti collettivi come la rappresentanza
sindacale, le procedure di conciliazione e arbitrato ecc.
I
contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) dei comparti
sono accordi che disci-
plinano l’attività lavorativa di
raggruppamenti di pubblici dipendenti riuniti per settori omoge-
nei ed af ni
. Nel pubblico impiego, infatti, non esiste un unico contratto collettivo ma
sono stipulati tanti accordi quanti sono i comparti individuati da un apposito accordo
quadro. Anche in questo caso sono negoziati dall’ARAN e dai sindacati nazionali.
Fino al 2016 erano contemplati 12 comparti di contrattazione, anche se già dal 2009
era stato modi cato l’art. 40 D.Lgs. 165/2001 (dall’art. 54, D.Lgs. 150/2009), preve-
dendo una loro riduzione a 4. La novità è divenuta operativa solo con l’Accordo del
13 luglio 2016 che ha distinto i seguenti comparti: delle
Funzioni centrali
, delle
Fun-
zioni locali
, dell’
Istruzione
e ricerca
e della
Sanità
. Il primo accordo post-riforma
(concernente le Funzioni centrali) è stato rmato il 23 dicembre 2017.
Nell’ambito dei contratti di comparto possono essere stipulati accordi nalizzati ad
integrare o speci care aspetti in esso trattati o a de nire materie non affrontate e
risolte in seno al CCNL, perché particolarmente controverse fra le parti (cd.
code
contrattuali
). Inoltre, per ciascun comparto, sono stipulati distinti contratti per il
per-
sonale dirigente
e per il
personale non dirigente
.
I
contratti collettivi integrativi (CCI)
sono stipulati dalle singole Amministrazioni
(un ministero, una Regione, un Comune ecc.) e i sindacati di comparto (o dalle
rappresentanze sindacali unitarie). Integrano le disposizioni riportate nei contratti
nazionali e riportano la disciplina di dettaglio che, nel rispetto delle linee del CCNL,
regola aspetti particolari quali le mansioni speci che, le progressioni di carriera ecc.
L’art. 40, co. 3, D.Lgs. 165/2001 (nel testo modi cato dal D.Lgs. 150/2009) prevede
che la contrattazione collettiva disciplini la struttura contrattuale, i rapporti fra i
diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, e che la durata
venga stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica
e di quella economica (in ragione di
trienni
).