Previous Page  48 / 56 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 48 / 56 Next Page
Page Background

www.

edises

.it

174

Libro III

Il rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione

1.2.4

La disciplina applicabile agli enti locali

Il

Titolo IV del TUEL (organizzazione e personale, articoli dal 88 a 111)

esordisce

con l’art. 88, nel quale si afferma che all’ordinamento degli uf ci e del personale

degli enti locali, ivi compresi i dirigenti e i Segretari comunali e provinciali, si appli-

cano le disposizioni del D.Lgs. 165/2001 e le altre disposizioni di legge in materia di

organizzazione e lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni. L’art. 89, co. 1, aggiunge

che gli

enti locali disciplinano, con propri regolamenti e in conformità allo statuto,

l’ordinamento generale degli uf ci e dei servizi, in base a criteri di autonomia, fun-

zionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e respon-

sabilità.

1.2.5

I livelli di contrattazione

Nel pubblico impiego, così come in ambito privato, sono previsti diversi livelli di con-

trattazione: si distingue fra contratti quadro, di comparto e integrativi.

I

contratti quadro (CCNQ)

, conclusi fra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale

delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le varie confederazioni sindacali,

regola-

mentano aspetti trasversali

rispetto ai singoli contratti collettivi come la rappresentanza

sindacale, le procedure di conciliazione e arbitrato ecc.

I

contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) dei comparti

sono accordi che disci-

plinano l’attività lavorativa di

raggruppamenti di pubblici dipendenti riuniti per settori omoge-

nei ed af ni

. Nel pubblico impiego, infatti, non esiste un unico contratto collettivo ma

sono stipulati tanti accordi quanti sono i comparti individuati da un apposito accordo

quadro. Anche in questo caso sono negoziati dall’ARAN e dai sindacati nazionali.

Fino al 2016 erano contemplati 12 comparti di contrattazione, anche se già dal 2009

era stato modi cato l’art. 40 D.Lgs. 165/2001 (dall’art. 54, D.Lgs. 150/2009), preve-

dendo una loro riduzione a 4. La novità è divenuta operativa solo con l’Accordo del

13 luglio 2016 che ha distinto i seguenti comparti: delle

Funzioni centrali

, delle

Fun-

zioni locali

, dell’

Istruzione

e ricerca

e della

Sanità

. Il primo accordo post-riforma

(concernente le Funzioni centrali) è stato rmato il 23 dicembre 2017.

Nell’ambito dei contratti di comparto possono essere stipulati accordi nalizzati ad

integrare o speci care aspetti in esso trattati o a de nire materie non affrontate e

risolte in seno al CCNL, perché particolarmente controverse fra le parti (cd.

code

contrattuali

). Inoltre, per ciascun comparto, sono stipulati distinti contratti per il

per-

sonale dirigente

e per il

personale non dirigente

.

I

contratti collettivi integrativi (CCI)

sono stipulati dalle singole Amministrazioni

(un ministero, una Regione, un Comune ecc.) e i sindacati di comparto (o dalle

rappresentanze sindacali unitarie). Integrano le disposizioni riportate nei contratti

nazionali e riportano la disciplina di dettaglio che, nel rispetto delle linee del CCNL,

regola aspetti particolari quali le mansioni speci che, le progressioni di carriera ecc.

L’art. 40, co. 3, D.Lgs. 165/2001 (nel testo modi cato dal D.Lgs. 150/2009) prevede

che la contrattazione collettiva disciplini la struttura contrattuale, i rapporti fra i

diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, e che la durata

venga stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica

e di quella economica (in ragione di

trienni

).