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Parte Prima

Legislazione e organizzazione del sistema sanitario

www.

edises

.it

>

il

R.D. 1364/1940

,

contenente il

Regolamento per l’esercizio professionale delle ostetriche

,

che aveva riconosciuto la totale autonomia dell’ostetrica nell’assistenza al travaglio e

al parto fisiologico, nonché al bambino dal parto fino allo svezzamento;

>

la

L. 132/1968

,

il primo provvedimento legislativo di rilievo nel secondo dopoguerra,

in materia di

assistenza ospedaliera

(ed

enti ospedalieri

), che aveva demandato allo Stato

la tutela della salute, in quanto considerata un bene comune e di interesse generale,

secondo quanto sancito dalla Costituzione. La legge riconosceva agli enti ospedalie-

ri pubblici una soggettività giuridica, disciplinava l’organizzazione strutturale degli

ospedali, la loro distinzione in categorie e la loro funzione nell’ambito della program-

mazione nazionale e regionale, nonché il finanziamento della spesa ospedaliera;

>

il

D.P.R. 163/1975

(integrato successivamente con il D.M. 15 giugno 1981), che

aveva abrogato e sostituito il Regolamento del 1940. Con particolare riguardo alla

figura dell’ostetrica, se ne ribadiva la competenza professionale in merito alla fisio-

logia del percorso nascita e si riconosceva all’ostetrica la professionalità per assu-

mere tutti i compiti previsti dal D.P.R. 225/1974 (Mansionario infermieristico) e la

preparazione per illustrare i metodi contraccettivi, come per esempio il diafram-

ma. Successivamente questa normativa sarebbe stata integrata e riveduta con la L.

42/1999, grazie alla quale la professione ostetrica avrebbe perduto la tradizionale

connotazione di professione ausiliaria per assurgere a professione dotata di propria

dignità deontologica (la normativa del 1999 abrogherà peraltro il D.P.R. 225/1974,

con la sola esclusione del titolo V, relativo all’esercizio degli “infermieri generici”);

>

la

L. 386/1974

, che aveva istituito un Fondo nazionale per l’assistenza ospedaliera e

trasferito alle Regioni i compiti assistenziali (la legge estingueva i debiti degli enti

mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, scioglieva i consigli di amministra-

zione degli stessi enti e avviava il commissariamento dell’intero sistema);

>

il

D.P.R. 616/1977

che, in attuazione della L. 382/1975, aveva completato il trasferi-

mento alle Regioni delle materie indicate nell’art. 117 della Costituzione. Venivano

precisate le attribuzioni specifiche riconducibili al concetto di assistenza sanitaria

e ospedaliera. Si individuavano le residue competenze statali, le attribuzioni dei

Comuni e delle Province;

>

la

L. 180/1978

, che codificava il principio in base al quale la salute mentale doveva

realizzarsi privilegiando il momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei

servizi sanitari generali, in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e se-

gregazione, pur nella specificità delle misure terapeutiche. Si favoriva il recupero e il

reinserimento sociale dei soggetti affetti da disturbi psichici e si vietava la costruzio-

ne di nuovi ospedali psichiatrici.

Questi provvedimenti delineano un contesto di principi, quali la territorializzazio-

ne e la gestione integrata dei servizi sanitari e sociali, l’associazionismo intercomunale

per la gestione in ambiti territoriali sovracomunali, che troveranno sviluppo nella L.

833/1978.

Ne sono derivati la globalità degli interventi in materia di prevenzione, cura e riabi-

litazione, l’uguaglianza dei cittadini di fronte al Servizio Sanitario, l’unitarietà di inter-

venti fra istituzioni pubbliche e private che svolgono attività comunque incidenti sullo

stato di salute dei cittadini, il coinvolgimento dei cittadini nell’attuazione del Servizio a

garanzia di un controllo non istituzionale sull’efficienza ed efficacia del Servizio ai vari

livelli di intervento.