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Capitolo 5
Storia, evoluzione e organizzazione del
Servizio Sanitario Nazionale
5.1
L’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale
5.1.1
I precedenti normativi
Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è il risultato di cambiamenti evolutivi occorsi
nella società italiana dalla seconda guerra mondiale ai tempi odierni. In questo periodo
si è passati dal concetto di carità e assistenza al concetto di diritto alle cure.
Nel 1978, in applicazione dei principi di tutela sanciti dalla Costituzione (art. 32), la
L. 833 ha istituito il
Servizio Sanitario Nazionale
, definito come complesso di fun-
zioni, servizi e attività destinati alla promozione, al mantenimento e al recupero della
salute fisica e psichica di tutta la popolazione, senza distinzione alcuna. A livello or-
ganizzativo ne sono articolazioni le
Unità Sanitarie Locali
(USL), le cui prestazioni
abbracciano le categorie della prevenzione, della cura e della riabilitazione.
Si rende così effettivo il diritto alla salute e si stabilisce che l’attuazione della legge
sia di pertinenza dello Stato e delle Regioni, più che degli ambiti territoriali.
La riforma introdotta con la L. 833/1978 sancisce anche l’abolizione delle condotte
ostetriche e il divieto alla libera professione per le ostetriche inquadrate nel ruolo sa-
nitario quali dipendenti di servizio pubblico. Con queste abolizioni/limitazioni, inizia
un processo di involuzione per l’ambito professionale dell’ostetrica, che si trova definita
nello scritto dei testi e nell’azione d’équipe; una “professione ausiliaria” inquadrata in
un modello “ospedalocentrico e tecnocratico” delle cure.
La riforma sanitaria del 1978 viene raggiunta dopo un lungo e travagliato dibattito
politico e giuridico, che ha impegnato il Governo, il Parlamento e le forze sociali più
rappresentative.
La legge, in effetti, era stata preceduta da una serie di provvedimenti legislativi,
che possono essere considerati significativi di un percorso per i processi assistenziali,
con particolare attenzione alla professione ostetrica e del suo ambito di competenza e
responsabilità:
>
la
L. 5849/1888
(
Legge della Riforma Sanitaria
), voluta dal governo Crispi, che con
un emendamento aveva subordinato l’esercizio della professione di levatrice (nonché
di medico-chirurgo, veterinario, farmacista, dentista e flebotomo) al raggiungimento
della maggiore età e al possesso di un titolo di laurea o diploma, conseguito presso
un’università o scuola del Regno;
>
l’
istituzione nel 1906 delle condotte ostetriche
, mediante il
Regolamento dell’assi-
stenza sanitaria
;