

www.
edises
.it
10
Libro I
Diritto processuale civile
dedotto in giudizio i fatti di causa, spetta solo al giudice ricondurre quei fatti stessi
ad una categoria giuridica piuttosto che ad un’altra. Il vizio di
ultra-petizione
deter-
mina una nullità relativa della decisione non rilevabile d’uf cio;
>
l’
obbligo di decisione secondo le norme di diritto
: a norma
dell’art. 113 c.p.c.,
“Nel
pronunciare sulla causa, il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la
legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità. Il Giudice di Pace decide
secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle de-
rivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui
all’articolo 1342 del codice civile”. Solo il Giudice di Pace può pronunciare secon-
do equità nelle cause il cui valore non ecceda il valore di euro 1.100. Sulla norma ha
però inciso la
L. 116/2017
, che ha aumentato il valore delle cause in cui il Giudice
di Pace può decidere secondo equità, individuando il limite in euro 2.500 e preve-
dendo l’applicazione della modi ca a partire dal 2021. Per altro, si ricorda che la
Corte costituzionale nel 2004 ha ridimensionato non poco la portata dell’art. 113
c.p.c., precisando che, anche allorché debba giudicare secondo equità, il Giudice
di Pace deve uniformarsi alle linee essenziali della disciplina giuridica del rapporto
dedotto in causa, come, ad esempio, il c.d.
principio di buona fede nell’esecuzione
delle obbligazioni
;
>
il
principio di libera valutazione delle prove
: l’
art. 116 c.p
.c. stabilisce che il giu-
dice, salvo che la legge non disponga in modo diverso, valuta le prove secondo il
suo prudente apprezzamento. Le prove sono, dunque, liberamente valutabili dal
giudice: la cd.
prova libera
. Al contrario, nella c.d
. prova legale
, il valore probatorio
è predeterminato dalla legge: si pensi, ad esempio, alla confessione, con valore di
piena prova, sulla base della nozione di comune esperienza per la quale chi dice
cose a sé sfavorevoli, normalmente dice la verità;
>
il
principio dell’onere della prova
: l’
art. 2697
c.c. recita testualmente che “chi vuol
far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fonda-
mento. Chi eccepisce l’inef cacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è
modi cato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”;
>
il
principio del giusto processo
:
ex
art. 111 Cost.
, il processo deve svolgersi nel con-
traddittorio tra le parti, in condizioni di parità, innanzi a giudice terzo, imparziale
ed in termini ragionevoli. Tutti i provvedimenti, inoltre, devono essere motivati.