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Libro I
Diritto processuale civile
>
il
principio della soggezione del giudice alla legge
. Nell’art. 101 si legge che
“La
giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti solo alla legge”;
>
il
divieto di istituzione di giudici straordinari e speciali
. L’art. 102 recita: “La funzio-
ne giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme
sull’ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giu-
dici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni
specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini ido-
nei estranei alla magistratura”;
>
i
principi del giusto processo
, del
contraddittorio tra le parti
, dell’
imparzialità del giu-
dice
e della
ragionevole durata del processo
. Sono tutti desumibili dall’art. 111 laddo-
ve si afferma che “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla
legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità,
davanti a giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”.
1.3
Il principio di imparzialità del giudice e i suoi corollari
I principi fondamentali del processo sono variamente interdipendenti tra loro. In
particolare, tra di essi, hanno la funzione di garantire l’imparzialità del giudice:
>
il divieto di iniziativa processuale d’uf cio. Tale divieto costituisce il logico corolla-
rio del principio della neutralità del giudice. Solo impedendo che il giudice possa,
motu proprio
, iniziare una determinata azione giudiziaria si può evitare che egli stes-
so, partendo da una posizione precostituita, arrivi ad una decisione non imparziale.
Nonostante la cogenza di tale principio, tuttavia, lo stesso non è considerato dal
legislatore assolutamente inderogabile, in quanto può essere, in determinate mate-
rie, non osservato. Il principio in esame esprime, inoltre, l’esigenza che soltanto chi
sia portatore della situazione sostanziale possa decidere se adire o meno il giudice;
>
la garanzia del giudice naturale. L’articolo 25 della Costituzione stabilisce che nes-
suno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Ciò sta a si-
gni care che è
naturale
il giudice scelto in base a criteri oggettivi preesistenti alla
nascita del processo e non elaborati a posteriori;
>
il divieto di istituire giudici speciali o straordinari. Il principio del giudice natu-
rale non è però suf ciente ad evitare ogni rischio, perché il legislatore ordinario
potrebbe eluderlo creando giudici
ad hoc
, ai quali potrebbe af dare la competenza
solo su determinate controversie. Per cui il principio espresso dall’art. 25 Cost. va
correlato con quello espresso dall’art. 102, co. 2, Cost. che, appunto, pone il divieto
di istituire giudici straordinari o giudici speciali.
>
la soggezione del giudice alla legge. Esso consente una duplice lettura:
• in senso positivo
,
è in funzione della garanzia della autonomia del giudice, al
ne di renderlo assolutamente impermeabile alle pressioni degli altri organi
costituzionali e di assoggettarlo soltanto alla legge;
• in negativo
,
invece, questo principio sta a signi care che i giudici non possono
oltrepassare la legge e in essa devono trovare il canone di valutazione precostitu-
ito in base al quale risolvere i singoli casi concreti.