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Capitolo 1
I principi generali del processo
1.1
La funzione giurisdizionale
Nel nostro sistema giuridico, allorquando si pretenda di possedere un diritto da far
valere nei confronti altrui, è necessario ricorrere alla autorità giudiziaria, la quale
interviene per accertare il diritto stesso e, eventualmente, per comandarne la esecu-
zione.
Questo principio di giustizia, è espresso dall’art. 102 Cost. ai sensi del quale “la fun-
zione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme
sull’ordinamento giudiziario”; si ribadisce, dunque, che
solo i giudici possono eserci-
tare funzioni di carattere giurisdizionale
.
L’art. 2907 c.c. stabilisce, da parte sua, che alla tutela giurisdizionale dei diritti prov-
vede l’autorità giurisdizionale ordinaria.
Le forme di autotutela previste dal codice civile sono davvero poche e comunque esse
rivestono un carattere di eccezionalità che rendono le norme stesse inapplicabili in
via analogica.
È da sottolineare, tuttavia, che le ultime riforme del processo civile sono caratterizzate
dal tentativo del legislatore di
snellire i procedimenti
o, comunque, di
trovare delle
forme alternative al ricorso al giudice
, in modo da permettere uno sgravio del carico
giudiziale: chiari esempi in tal senso si possono riscontrare nell’istituto della
mediazione
civile
, nel
trasferimento in sede arbitrale dei processi
, nell’istituto della
negoziazione assistita da
avvocati
, nella possibilità di
conversione del rito
per le cause di minore complessità, nonché,
in ne, nella sempre più accentuata spinta alla dematerializzazione degli atti del processo
attraverso l’implementazione del cosiddetto
processo civile telematico
.
1.2
I principi costituzionali fondamentali del processo
Fonte primaria è la Costituzione; i principi fondamentali, per quel che qui interessa
sono:
>
il
principio di diritto alla difesa
. L’art. 24 recita: “Tutti possono agire in giudizio per
la tutela dei loro diritti ed interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni
stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istitu-
ti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina
le condizioni ed i modi per la riparazione degli errori giudiziari”;
>
i
principi di legalità
e del
giudice naturale
. L’art. 25 afferma che “Nessuno può esse-
re distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito
se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla
legge”;