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Capitolo 1

I principi generali del processo

1.1

La funzione giurisdizionale

Nel nostro sistema giuridico, allorquando si pretenda di possedere un diritto da far

valere nei confronti altrui, è necessario ricorrere alla autorità giudiziaria, la quale

interviene per accertare il diritto stesso e, eventualmente, per comandarne la esecu-

zione.

Questo principio di giustizia, è espresso dall’art. 102 Cost. ai sensi del quale “la fun-

zione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme

sull’ordinamento giudiziario”; si ribadisce, dunque, che

solo i giudici possono eserci-

tare funzioni di carattere giurisdizionale

.

L’art. 2907 c.c. stabilisce, da parte sua, che alla tutela giurisdizionale dei diritti prov-

vede l’autorità giurisdizionale ordinaria.

Le forme di autotutela previste dal codice civile sono davvero poche e comunque esse

rivestono un carattere di eccezionalità che rendono le norme stesse inapplicabili in

via analogica.

È da sottolineare, tuttavia, che le ultime riforme del processo civile sono caratterizzate

dal tentativo del legislatore di

snellire i procedimenti

o, comunque, di

trovare delle

forme alternative al ricorso al giudice

, in modo da permettere uno sgravio del carico

giudiziale: chiari esempi in tal senso si possono riscontrare nell’istituto della

mediazione

civile

, nel

trasferimento in sede arbitrale dei processi

, nell’istituto della

negoziazione assistita da

avvocati

, nella possibilità di

conversione del rito

per le cause di minore complessità, nonché,

in ne, nella sempre più accentuata spinta alla dematerializzazione degli atti del processo

attraverso l’implementazione del cosiddetto

processo civile telematico

.

1.2

I principi costituzionali fondamentali del processo

Fonte primaria è la Costituzione; i principi fondamentali, per quel che qui interessa

sono:

>

il

principio di diritto alla difesa

. L’art. 24 recita: “Tutti possono agire in giudizio per

la tutela dei loro diritti ed interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni

stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istitu-

ti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina

le condizioni ed i modi per la riparazione degli errori giudiziari”;

>

i

principi di legalità

e del

giudice naturale

. L’art. 25 afferma che “Nessuno può esse-

re distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito

se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla

legge”;