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Capitolo 1
I principi generali del processo
5
Corollari di questo principio sono:
>
la
garanzia della motivazione
, che è espressa dall’art. 111, per cui
i provvedimenti giurisdizionali
devono essere adeguatamente motivati.
Va ribadìto che la motivazione possiede una sua funzione
non solo nei confronti delle parti, per esempio, ai ni dell’impugnazione di quel provvedi-
mento (funzione endoprocessuale), ma anche nei confronti della collettività, per la quale
la motivazione costituisce un parametro utile a valutare il corretto esercizio della funzione
giurisdizionale (infatti
l’attività giurisdizionale
è
esercitata in nome del popolo
);
>
la
garanzia della ricorribilità in Cassazione
di alcuni provvedimenti, che si ricava dall’articolo
111 della Costituzione, a mente del quale contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla
libertà personale è sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge.
1.4
La ragionevole durata del processo e la legge Pinto
L’
art. 111 Cost.
ha cristallizzato la necessità di una
ragionevole durata del processo
:
la
L. 24-3-2001, n. 89
(Legge Pinto) ha regolamentato in modo preciso e puntuale
la procedura da seguire per ottenere il ristoro dei danni derivanti dalle lungaggini
del processo, irragionevolmente protratto oltre i termini previsti dalla legge. L’uso
massiccio da parte dei cittadini lesi lo ha reso però troppo gravoso per le casse dello
Stato. Sono state quindi introdotte alcune restrizioni al suo ambito di applicazione,
volte a limitare il pagamento dell’indennizzo. La L. 208/2015 ha previsto un limi-
te di ammissibilità della domanda di indennizzo, individuato nel comportamento
processuale delle parti, per cui l’indennizzo può essere concesso solo alle parti che
hanno operato per rendere più veloce la trattazione della causa; l’indennizzo non
può essere attribuito alla parte che abbia tenuto nel processo comportamenti abusivi
o se lo sviluppo della causa denoti mancanza di interesse della parte alla pronuncia
di merito, rivelando l’insussistenza del pregiudizio; sono state ridotte le somme che
possono essere attribuite al soggetto da indennizzare. Altre norme limitative sono
previste anche per i casi di processi a pluralità di parti, di cause riunite e di rigetto
delle domande della parte attrice.
1.5
L’attività giurisdizionale
Per ottenere una risposta giudiziaria valida per l’ordinamento giuridico occorre for-
mulare al giudice una
domanda
, nella quale dovranno essere necessariamente con-
tenuti tutti gli elementi, di fatto e di diritto, necessari ai ni di una corretta analisi e
decisione del caso. Dunque, con la domanda rivolta al giudice si esercita il cd.
potere
di azione giurisdizionale
, cui corrisponde il dovere del giudice di esercitare la propria
funzione giurisdizionale, ossia,
emettere provvedimenti con carattere decisorio
. Al
potere di azione da parte del cittadino, rappresentato dalla domanda, corrisponde,
dunque, il dovere di decidere da parte del giudice, espressione primaria della funzio-
ne giurisdizionale.
La giurisdizione viene svolta da organi diversi tra essi. E così, occorre distinguere tra
giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale
e
giurisdizione costituzionale, penale,
amministrativa e civile
.
La
giurisdizione ordinaria
si caratterizza per due elementi: è esercitata da magistrati
ordinari (art. 102 Cost.) e ha un carattere generale, ossia copre tutte le materie che