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Capitolo 1

I principi generali del processo

5

Corollari di questo principio sono:

>

la

garanzia della motivazione

, che è espressa dall’art. 111, per cui

i provvedimenti giurisdizionali

devono essere adeguatamente motivati.

Va ribadìto che la motivazione possiede una sua funzione

non solo nei confronti delle parti, per esempio, ai ni dell’impugnazione di quel provvedi-

mento (funzione endoprocessuale), ma anche nei confronti della collettività, per la quale

la motivazione costituisce un parametro utile a valutare il corretto esercizio della funzione

giurisdizionale (infatti

l’attività giurisdizionale

è

esercitata in nome del popolo

);

>

la

garanzia della ricorribilità in Cassazione

di alcuni provvedimenti, che si ricava dall’articolo

111 della Costituzione, a mente del quale contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla

libertà personale è sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge.

1.4

La ragionevole durata del processo e la legge Pinto

L’

art. 111 Cost.

ha cristallizzato la necessità di una

ragionevole durata del processo

:

la

L. 24-3-2001, n. 89

(Legge Pinto) ha regolamentato in modo preciso e puntuale

la procedura da seguire per ottenere il ristoro dei danni derivanti dalle lungaggini

del processo, irragionevolmente protratto oltre i termini previsti dalla legge. L’uso

massiccio da parte dei cittadini lesi lo ha reso però troppo gravoso per le casse dello

Stato. Sono state quindi introdotte alcune restrizioni al suo ambito di applicazione,

volte a limitare il pagamento dell’indennizzo. La L. 208/2015 ha previsto un limi-

te di ammissibilità della domanda di indennizzo, individuato nel comportamento

processuale delle parti, per cui l’indennizzo può essere concesso solo alle parti che

hanno operato per rendere più veloce la trattazione della causa; l’indennizzo non

può essere attribuito alla parte che abbia tenuto nel processo comportamenti abusivi

o se lo sviluppo della causa denoti mancanza di interesse della parte alla pronuncia

di merito, rivelando l’insussistenza del pregiudizio; sono state ridotte le somme che

possono essere attribuite al soggetto da indennizzare. Altre norme limitative sono

previste anche per i casi di processi a pluralità di parti, di cause riunite e di rigetto

delle domande della parte attrice.

1.5

L’attività giurisdizionale

Per ottenere una risposta giudiziaria valida per l’ordinamento giuridico occorre for-

mulare al giudice una

domanda

, nella quale dovranno essere necessariamente con-

tenuti tutti gli elementi, di fatto e di diritto, necessari ai ni di una corretta analisi e

decisione del caso. Dunque, con la domanda rivolta al giudice si esercita il cd.

potere

di azione giurisdizionale

, cui corrisponde il dovere del giudice di esercitare la propria

funzione giurisdizionale, ossia,

emettere provvedimenti con carattere decisorio

. Al

potere di azione da parte del cittadino, rappresentato dalla domanda, corrisponde,

dunque, il dovere di decidere da parte del giudice, espressione primaria della funzio-

ne giurisdizionale.

La giurisdizione viene svolta da organi diversi tra essi. E così, occorre distinguere tra

giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale

e

giurisdizione costituzionale, penale,

amministrativa e civile

.

La

giurisdizione ordinaria

si caratterizza per due elementi: è esercitata da magistrati

ordinari (art. 102 Cost.) e ha un carattere generale, ossia copre tutte le materie che