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Libro I

Diritto processuale civile

la legge non attribuisce a giudici speciali (vedi sul punto gli artt. 1 del codice di pro-

cedura civile e penale).

Le

giurisdizioni speciali

, invece, si differenziano in quanto sono attribuite a giudici spe-

ciali e hanno ad oggetto solo determinate materie, che, per lo più, richiedono un certo

grado di specializzazione. Esempio classico di giudice speciale è la Corte dei conti.

Discorso a parte va fatto per le

sezioni specializzate

. Esse, infatti, sono organi degli uf ci

giudiziari ordinari, quali le sezioni specializzate agrarie, i tribunali dei minori, e le sezioni

specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale istituite con il D.Lgs. 168/2003.

Esse sono istituite all’interno dei singoli uf ci giudiziari ordinari, per cui non contravven-

gono al divieto di cui all’art. 102 della Costituzione.

Accanto alla giurisdizione civile, vi sono, poi, le giurisdizioni penale, amministrativa e

costituzionale, ognuna dotata di proprie funzioni e competenze. In sintesi, la

giurisdi-

zione costituzionale

ha per oggetto la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti

con forza di legge (art. 134 della Costituzione).

La

giurisdizione penale

, invece, ha per oggetto, invece, l’accertamento dei reati e

l’applicazione delle pene relative. Essa è attribuita a giudici ordinari o, in alcuni casi, a

giudici speciali, quali, ad esempio, i tribunali militari per i reati commessi dai militari

in servizio (art. 103, ultimo comma della Costituzione).

La

giurisdizione amministrativa

ha ad oggetto, invece, la tutela di situazioni giuridi-

che dei privati cittadini de nite come interessi legittimi; è esercitata in primo grado

dal TAR ed in secondo grado dal Consiglio di Stato.

Altre giurisdizioni, sempre in materia amministrativa, sono quelle della Corte dei con-

ti, che giudica sulla contabilità pubblica, e quelle delle Commissioni tributarie.

In ne, la

giustizia civile

, quella su cui si soffermerà la nostra attenzione, che riguarda

la tutela dei diritti soggettivi, sia dei privati che degli enti pubblici.

L’ordinamento vieta l’autotutela privata (artt. 392 e 393 c.p.), motivo pe cui la riso-

luzione delle controversie avviene solo tramite l’intervento dello Stato: sono però

riconosciuti validi strumentio alternativi al giudice.

1.6

L’azione giudiziale

1.6.1

Il principio della domanda

Il nostro processo civile è dominato dal principio della domanda. L’art. 99 c.p.c. sta-

bilisce, infatti, che

chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre la doman-

da al giudice competente

. Il giudice, in sostanza, non può intraprendere iniziative

motu proprio

, ma deve necessariamente attendere la iniziativa di parte. Questo potere

giuridico insito nella domanda giudiziale è espressione del c.d. potere di azione giu-

diziale.

L’azione giudiziale, espressione e concretizzazione del potere di cui all’art. 99 c.p.c.,

per poter produrre tutti gli effetti che la parte si propone di ottenere, deve avere de-

terminati requisiti, che si suddividono nelle due note categorie teoriche dei

presup-

posti processuali

e

condizioni della azione

.