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Libro I
Diritto processuale civile
la legge non attribuisce a giudici speciali (vedi sul punto gli artt. 1 del codice di pro-
cedura civile e penale).
Le
giurisdizioni speciali
, invece, si differenziano in quanto sono attribuite a giudici spe-
ciali e hanno ad oggetto solo determinate materie, che, per lo più, richiedono un certo
grado di specializzazione. Esempio classico di giudice speciale è la Corte dei conti.
Discorso a parte va fatto per le
sezioni specializzate
. Esse, infatti, sono organi degli uf ci
giudiziari ordinari, quali le sezioni specializzate agrarie, i tribunali dei minori, e le sezioni
specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale istituite con il D.Lgs. 168/2003.
Esse sono istituite all’interno dei singoli uf ci giudiziari ordinari, per cui non contravven-
gono al divieto di cui all’art. 102 della Costituzione.
Accanto alla giurisdizione civile, vi sono, poi, le giurisdizioni penale, amministrativa e
costituzionale, ognuna dotata di proprie funzioni e competenze. In sintesi, la
giurisdi-
zione costituzionale
ha per oggetto la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti
con forza di legge (art. 134 della Costituzione).
La
giurisdizione penale
, invece, ha per oggetto, invece, l’accertamento dei reati e
l’applicazione delle pene relative. Essa è attribuita a giudici ordinari o, in alcuni casi, a
giudici speciali, quali, ad esempio, i tribunali militari per i reati commessi dai militari
in servizio (art. 103, ultimo comma della Costituzione).
La
giurisdizione amministrativa
ha ad oggetto, invece, la tutela di situazioni giuridi-
che dei privati cittadini de nite come interessi legittimi; è esercitata in primo grado
dal TAR ed in secondo grado dal Consiglio di Stato.
Altre giurisdizioni, sempre in materia amministrativa, sono quelle della Corte dei con-
ti, che giudica sulla contabilità pubblica, e quelle delle Commissioni tributarie.
In ne, la
giustizia civile
, quella su cui si soffermerà la nostra attenzione, che riguarda
la tutela dei diritti soggettivi, sia dei privati che degli enti pubblici.
L’ordinamento vieta l’autotutela privata (artt. 392 e 393 c.p.), motivo pe cui la riso-
luzione delle controversie avviene solo tramite l’intervento dello Stato: sono però
riconosciuti validi strumentio alternativi al giudice.
1.6
L’azione giudiziale
1.6.1
Il principio della domanda
Il nostro processo civile è dominato dal principio della domanda. L’art. 99 c.p.c. sta-
bilisce, infatti, che
chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre la doman-
da al giudice competente
. Il giudice, in sostanza, non può intraprendere iniziative
motu proprio
, ma deve necessariamente attendere la iniziativa di parte. Questo potere
giuridico insito nella domanda giudiziale è espressione del c.d. potere di azione giu-
diziale.
L’azione giudiziale, espressione e concretizzazione del potere di cui all’art. 99 c.p.c.,
per poter produrre tutti gli effetti che la parte si propone di ottenere, deve avere de-
terminati requisiti, che si suddividono nelle due note categorie teoriche dei
presup-
posti processuali
e
condizioni della azione
.