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Libro I
Diritto processuale civile
mata ad essere in giudizio, non poteva prendere in considerazione in alcun modo
(Cass. n. 1196/1998);
>
l’
esistenza del diritto
, vale a dire che la fattispecie dedotta in giudizio si trovi a coin-
cidere con una fattispecie astratta prevista e tutelata dalla legge.
Si è visto che i presupposti processuali e le condizioni dell’azione sono condizioni di
procedibilità e proponibilità della domanda
: altre condizioni di procedibilità sono
quelle previste espressamente dalla legge quando stabilisce che il processo non può
avere inizio se prima non viene compiuta un’attività extra processuale.
1.7
I caratteri e gli elementi dell’azione
Gli elementi essenziali dell’azione giudiziale sono:
>
i
soggetti
, comunemente denominati parti del processo (attore e convenuto, ricor-
rente e resistente);
>
l’oggetto della domanda (
petitum
)
, che può essere
immediato
(ciò che si chiede al
giudice, ad es. la sentenza di accertamento), o
mediato
(ciò che si intende tutelare,
ad es. il pagamento di un credito);
>
il titolo (
causa petendi
)
, ossia la ragione di fatto e di diritto sulla quale si fonda la
domanda.
Le azioni civili possono essere classi cate in base al tipo di provvedimento che viene
chiesto dalle parti, per cui si avranno:
>
le
azioni di cognizione
, che mirano ad una pronuncia del giudice volta ad accertare
la situazione giuridica esistente tra due persone, al ne di ottenere, con sentenza,
l’individuazione di chi ha ragione e di chi ha torto.
Tali azioni possono essere, a loro volta:
• di mero accertamento
, quando viene chiesto al giudice solo di chiarire una situazione incerta,
dichiarando a chi spetti il diritto vantato. Ad esempio, le azioni di dichiarazione di paternità o
quelle dichiarative dell’autenticità di una scrittura privata;
• di condanna
, quando tendono ad ottenere, una volta accertato il diritto, la conseguente
condanna del convenuto ad adempiere al comando impartito dal giudice;
• costitutive
, quando una parte chiede che il giudice, con sentenza, costituisca, modi chi o
estingua un rapporto giuridico (ad es. la risoluzione di un contratto; lo scioglimento del
matrimonio; l’adempimento dell’obbligo a contrarre);
>
le
azioni esecutive
, dirette a realizzare in concreto il comando giudiziario ottenuto
o con sentenza o con altri provvedimenti (ad es. assegno protestato o cambiale sca-
duta). Esse presuppongono, quindi, un titolo esecutivo in cui il diritto del creditore
appaia certo, liquido ed esigibile;
>
le
azioni cautelari
che servono a tutelare immediatamente il diritto che altrimenti
sarebbe pregiudicato. Deve essere rispettato il
fumus boni juris
(ossia la probabile
esistenza del diritto vantato) ed il
periculum in mora
(ossia il fondato timore che
nell’attesa della tutela, il bene da tutelare perisca o perda valore: ad es. il sequestro
giudiziario del bene di cui sia controversa la proprietà; la prova testimoniale a fu-
tura memoria).