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Capitolo 1

L’ordinamento giuridico e i soggetti del diritto

11

almeno 1/3 della popolazione interessata e la proposta deve essere approvata con

referendum dalla stessa).

1.4.5

Esistenza, validità ed e cacia delle fonti e delle norme

La

validità

della norma è quel carattere che identi ca la norma stessa come parte

dell’ordinamento giuridico, poiché essa rispetta tutte le regole procedimentali e so-

stanziali di produzione delle norme.

L’

ef cacia

, invece, è l’idoneità della norma di produrre i propri effetti giuridici.

Le

antinomie normative

, ovvero gli eventuali contrasti tra diverse norme, si risolvono

mediante i seguenti criteri:

>

criterio cronologico

, si applica a fonti dello stesso tipo e fa prevalere la norma di più

recente emanazione. Non trova applicazione se la legge precedente ha carattere

speciale o eccezionale;

>

criterio gerarchico

, vede prevalere le fonti di grado più elevato (ad esempio le nor-

me contenute in una legge, fonte di rango primario, prevalgono sulle norme con-

tenute in un regolamento, fonte di rango secondario);

>

criterio della competenza

, vede prevalere le norme che dispongono speci cata-

mente su di una particolare materia rispetto a norme che si applicano ad una più

ampia generalità dei casi.

1.5

Le fonti dell’ordinamento italiano. Rinvio

L’ordinamento giuridico nazionale è costituito da fonti primarie e fonti secondarie.

Le prime si pongono al vertice della scala gerarchica mentre le seconde sono de nite

come atti o fatti normativi subordinati alle norme di grado primario e prive di ef -

cacia legislativa.

Sono

fonti primarie

:

>

la Costituzione, le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale;

>

le fonti europee, costituite dai trattati istitutivi e dagli atti approvati dalle istituzioni

europee (in particolare regolamenti, direttive e decisioni), che occupano una posi-

zione di preminenza rispetto alla legislazione statale e regionale;

>

le fonti dell’ordinamento statale, vale a dire le leggi ordinarie e gli atti aventi forza

di legge (decreti legge e decreti legislativi), il referendum abrogativo e i regolamen-

ti interni degli organi costituzionali;

>

le fonti regionali, costituite dagli statuti delle Regioni e dalle leggi regionali;

>

le fonti locali, costituite essenzialmente dagli statuti.

Sono

fonti secondarie

gli atti normativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni,

centrali o periferiche, nell’esercizio del potere di autonomia normativa loro ricono-

sciuto, con lo scopo di disciplinare settori di propria competenza. Il principale atto

che rientra in tale categoria è il regolamento (da non confondersi con l’omonimo

atto di derivazione europea).

Si approfondirà la trattazione delle fonti normative e dei loro criteri di classi cazio-

ne, nel

Capitolo 8

di questa stessa Parte.