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Capitolo 1
L’ordinamento giuridico e i soggetti del diritto
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almeno 1/3 della popolazione interessata e la proposta deve essere approvata con
referendum dalla stessa).
1.4.5
Esistenza, validità ed e cacia delle fonti e delle norme
La
validità
della norma è quel carattere che identi ca la norma stessa come parte
dell’ordinamento giuridico, poiché essa rispetta tutte le regole procedimentali e so-
stanziali di produzione delle norme.
L’
ef cacia
, invece, è l’idoneità della norma di produrre i propri effetti giuridici.
Le
antinomie normative
, ovvero gli eventuali contrasti tra diverse norme, si risolvono
mediante i seguenti criteri:
>
criterio cronologico
, si applica a fonti dello stesso tipo e fa prevalere la norma di più
recente emanazione. Non trova applicazione se la legge precedente ha carattere
speciale o eccezionale;
>
criterio gerarchico
, vede prevalere le fonti di grado più elevato (ad esempio le nor-
me contenute in una legge, fonte di rango primario, prevalgono sulle norme con-
tenute in un regolamento, fonte di rango secondario);
>
criterio della competenza
, vede prevalere le norme che dispongono speci cata-
mente su di una particolare materia rispetto a norme che si applicano ad una più
ampia generalità dei casi.
1.5
Le fonti dell’ordinamento italiano. Rinvio
L’ordinamento giuridico nazionale è costituito da fonti primarie e fonti secondarie.
Le prime si pongono al vertice della scala gerarchica mentre le seconde sono de nite
come atti o fatti normativi subordinati alle norme di grado primario e prive di ef -
cacia legislativa.
Sono
fonti primarie
:
>
la Costituzione, le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale;
>
le fonti europee, costituite dai trattati istitutivi e dagli atti approvati dalle istituzioni
europee (in particolare regolamenti, direttive e decisioni), che occupano una posi-
zione di preminenza rispetto alla legislazione statale e regionale;
>
le fonti dell’ordinamento statale, vale a dire le leggi ordinarie e gli atti aventi forza
di legge (decreti legge e decreti legislativi), il referendum abrogativo e i regolamen-
ti interni degli organi costituzionali;
>
le fonti regionali, costituite dagli statuti delle Regioni e dalle leggi regionali;
>
le fonti locali, costituite essenzialmente dagli statuti.
Sono
fonti secondarie
gli atti normativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni,
centrali o periferiche, nell’esercizio del potere di autonomia normativa loro ricono-
sciuto, con lo scopo di disciplinare settori di propria competenza. Il principale atto
che rientra in tale categoria è il regolamento (da non confondersi con l’omonimo
atto di derivazione europea).
Si approfondirà la trattazione delle fonti normative e dei loro criteri di classi cazio-
ne, nel
Capitolo 8
di questa stessa Parte.