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Libro I
Diritto costituzionale ed elementi di diritto regionale
sanzione, e
imperfette
quelle prive di sanzione: è il caso delle
norme permissive
, la cui
funzione è soltanto quella di autorizzare determinati comportamenti, e delle
norme
de nitorie
, quelle che de niscono concetti o istituti giuridici, senza alcuna prescrizio-
ne di carattere impositivo.
Caratteristiche particolari presentano le
norme cosiddette di principio
e le
norme pro-
grammatiche
. Quelle di principio sono una categoria di norme presenti soprattutto nei
testi costituzionali. Si tratta di
norme senza fattispecie normativa predeterminata e a pre-
scrizione generica
, come per esempio l’art. 2 Cost. che, nel riconoscere l’inviolabilità dei
diritti fondamentali della persona, non precisa quali conseguenze discenderanno dalla
loro violazione, né tantomeno indica al veri carsi di quali fatti o circostanze tali conse-
guenze si produrranno. Quelle programmatiche, invece, sono
norme la cui applicazione è
condizionata all’emanazione di altre norme
che diano attuazione ai programmi ssati da
quelle. Si tratta in particolare di alcune norme costituzionali che inizialmente non erano
considerate dalla dottrina, e dalla stessa giurisprudenza, come immediatamente vincolan-
ti, in quanto rivolte al solo legislatore ordinario.
1.3.3
L’e cacia delle norme giuridiche nello spazio e nel tempo
Gli atti normativi, una volta formati, entrano in vigore a partire dal quindicesimo
giorno successivo a quello della loro
pubblicazione nella Gazzetta uf ciale
. Dal mo-
mento in cui la norma entra in vigore, nessuno può più sottrarsi alla sua osservanza:
ciò signi ca che
non è ammessa l’ignoranza della legge
come giusti cazione del
mancato rispetto della stessa.
Le norme giuridiche hanno un
campo spaziale
di applicazione che è costituito, ge-
neralmente, dal territorio dello Stato del cui ordinamento giuridico esse fanno parte
(
territorialità del diritto
). La Costituzione, le leggi costituzionali, le leggi ordinarie e
gli atti aventi forza di legge del nostro ordinamento si applicano nello spazio costituito
dal territorio italiano.
Alcune norme, tuttavia, hanno una
portata spaziale limitata
: in circostanze particolari,
per esempio, le leggi ordinarie possono prevedere determinati bene ci per gli abitanti
delle zone colpite da un terremoto; le leggi regionali, nelle materie di competenza delle
Regioni, dettano norme applicabili soltanto nelle Regioni che le hanno emanate e non
nelle altre.
L’ef cacia delle norme è anche da considerare in una
dimensione temporale
, poiché
l’ordinamento giuridico subisce continue modi che nel tempo, per l’emanazione di
norme nuove e il venir meno di altre (per effetto della loro abrogazione, vale a dire
della loro eliminazione).
Ora, siccome le norme cambiano continuamente, può accadere che chi è chiamato
a giudicare sia nel dubbio riguardo a quale norma applicare in una fattispecie con-
creta: la nuova o la vecchia? Vale, nel nostro ordinamento, il
principio dell’irretroat-
tività
: stabilisce, infatti, l’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (cosiddette
preleggi
) che la legge non dispone che per l’avvenire e, quindi, non ha effetto retro-
attivo. Ciò signi ca che la legge deve essere applicata alle situazioni che si veri che-
ranno successivamente alla sua entrata in vigore, mentre non ha effetto per quanto
è accaduto prima.