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6

Libro I

Diritto costituzionale ed elementi di diritto regionale

sanzione, e

imperfette

quelle prive di sanzione: è il caso delle

norme permissive

, la cui

funzione è soltanto quella di autorizzare determinati comportamenti, e delle

norme

de nitorie

, quelle che de niscono concetti o istituti giuridici, senza alcuna prescrizio-

ne di carattere impositivo.

Caratteristiche particolari presentano le

norme cosiddette di principio

e le

norme pro-

grammatiche

. Quelle di principio sono una categoria di norme presenti soprattutto nei

testi costituzionali. Si tratta di

norme senza fattispecie normativa predeterminata e a pre-

scrizione generica

, come per esempio l’art. 2 Cost. che, nel riconoscere l’inviolabilità dei

diritti fondamentali della persona, non precisa quali conseguenze discenderanno dalla

loro violazione, né tantomeno indica al veri carsi di quali fatti o circostanze tali conse-

guenze si produrranno. Quelle programmatiche, invece, sono

norme la cui applicazione è

condizionata all’emanazione di altre norme

che diano attuazione ai programmi ssati da

quelle. Si tratta in particolare di alcune norme costituzionali che inizialmente non erano

considerate dalla dottrina, e dalla stessa giurisprudenza, come immediatamente vincolan-

ti, in quanto rivolte al solo legislatore ordinario.

1.3.3

L’e cacia delle norme giuridiche nello spazio e nel tempo

Gli atti normativi, una volta formati, entrano in vigore a partire dal quindicesimo

giorno successivo a quello della loro

pubblicazione nella Gazzetta uf ciale

. Dal mo-

mento in cui la norma entra in vigore, nessuno può più sottrarsi alla sua osservanza:

ciò signi ca che

non è ammessa l’ignoranza della legge

come giusti cazione del

mancato rispetto della stessa.

Le norme giuridiche hanno un

campo spaziale

di applicazione che è costituito, ge-

neralmente, dal territorio dello Stato del cui ordinamento giuridico esse fanno parte

(

territorialità del diritto

). La Costituzione, le leggi costituzionali, le leggi ordinarie e

gli atti aventi forza di legge del nostro ordinamento si applicano nello spazio costituito

dal territorio italiano.

Alcune norme, tuttavia, hanno una

portata spaziale limitata

: in circostanze particolari,

per esempio, le leggi ordinarie possono prevedere determinati bene ci per gli abitanti

delle zone colpite da un terremoto; le leggi regionali, nelle materie di competenza delle

Regioni, dettano norme applicabili soltanto nelle Regioni che le hanno emanate e non

nelle altre.

L’ef cacia delle norme è anche da considerare in una

dimensione temporale

, poiché

l’ordinamento giuridico subisce continue modi che nel tempo, per l’emanazione di

norme nuove e il venir meno di altre (per effetto della loro abrogazione, vale a dire

della loro eliminazione).

Ora, siccome le norme cambiano continuamente, può accadere che chi è chiamato

a giudicare sia nel dubbio riguardo a quale norma applicare in una fattispecie con-

creta: la nuova o la vecchia? Vale, nel nostro ordinamento, il

principio dell’irretroat-

tività

: stabilisce, infatti, l’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (cosiddette

preleggi

) che la legge non dispone che per l’avvenire e, quindi, non ha effetto retro-

attivo. Ciò signi ca che la legge deve essere applicata alle situazioni che si veri che-

ranno successivamente alla sua entrata in vigore, mentre non ha effetto per quanto

è accaduto prima.