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Capitolo 1

L’ordinamento giuridico e i soggetti del diritto

5

>

coercibilità

, può essere attuata ed imposta anche andando contro la volontà di chi

dovrebbe spontaneamente osservarla, e ciò a maggior ragione quando la sua appli-

cazione coatta è necessaria per ripristinare l’ordine violato;

>

novità

, introduce sempre elementi di novità nell’ordinamento giuridico;

>

intersoggettività

, disciplina sempre le relazioni fra cittadini e fra i cittadini e lo Stato;

>

positività

, è posta dallo Stato, o dagli organi da esso delegati.

Un complesso ordinato di norme giuridiche forma l’

ordinamento giuridico

. Ogni Stato

ha un ordinamento giuridico, il cosiddetto

diritto oggettivo

.

Esistono diversi modi di quali care e distinguere tra loro le norme giuridiche; ad

esempio si distingue tra norme cogenti e norme dispositive, tra norme precettive e

norme proibitive, tra norme di diritto privato e norme di diritto pubblico, norme

confermative e norme classi catorie, norme de nitorie e norme organizzatorie e

così via.

Il diritto è un complesso di norme che rispondono alle fondamentali esigenze di giustizia

proprie di tutti gli uomini; il

diritto naturale

, invece, corrisponde a ciò che è oggettiva-

mente buono e giusto. Tale formulazione, e la stessa esistenza di un diritto naturale, sono

state oggetto sia di adesione sia di critica e a vario titolo nel corso dei secoli (la dottrina

del diritto naturale e non scritto risale all’antica Grecia). Il

diritto positivo

è, invece, il

complesso di norme giuridiche che in un determinato periodo storico sono state poste

dallo Stato e vigono per la collettività di riferimento. Mentre il diritto naturale non muta

nel tempo, essendo tendenzialmente permanente, il diritto positivo è mutevole perché su

di esso si riverberano i cambiamenti ideologici, storici, sociali, culturali.

1.3.2

La classi cazione delle norme giuridiche

Secondo la loro ef cacia, le norme giuridiche possono essere classi cate in

norme

derogabili

(o

dispositive

) e

inderogabili

(o

imperative

). Sono derogabili le norme

contenenti regole di condotta che i destinatari possono anche non osservare, discipli-

nando in modo diverso i rapporti giuridici che li riguardano. Per esempio, è deroga-

bile la norma che prevede l’obbligo di pagare gli interessi nel prestito di una somma

di denaro, in quanto le parti possono anche concordare un prestito gratuito.

Sono, invece, inderogabili le norme che impongono regole di condotta anche con-

tro la volontà dei destinatari, i quali sono obbligati a osservarle, non essendo loro

consentito di disciplinare diversamente i loro rapporti giuridici. Per esempio, la nor-

ma che consente il divorzio dei coniugi solamente dopo sei mesi dalla separazione

consensuale è inderogabile in quanto, anche se i coniugi sono d’accordo nello scio-

gliere subito il matrimonio, il giudice non può pronunciare il divorzio prima che sia

trascorso il termine previsto dalla legge. Più in generale, sono inderogabili tutte le

norme poste a tutela di interessi pubblici (es. sicurezza interna ed esterna dello Stato,

incolumità pubblica e privata ecc.).

Classi cazione ulteriore è quella basata su elementi di carattere strutturale. La nor-

ma si compone di due elementi: il precetto, cioè il comando di tenere o meno un

determinato comportamento, e la sanzione, cioè la minaccia di una punizione (o

comunque di conseguenze sfavorevoli) nel caso di inosservanza o violazione del pre-

cetto. Si de niscono, pertanto,

perfette

le norme che presentano sia il precetto che la