Table of Contents Table of Contents
Previous Page  42 / 48 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 42 / 48 Next Page
Page Background

www.

edises

.it

8

Libro I

Diritto costituzionale ed elementi di diritto regionale

Secondo la tecnica impiegata, l’interpretazione può essere:

>

letterale

(anche detta “grammaticale” o “testuale”), quando alle parole della legge

è attribuito lo stesso signi cato che hanno nella lingua in cui sono scritte, senza

necessità di ricorrere ad altri criteri;

>

logica

, quando alle parole della legge è attribuito il signi cato che dipende dal loro

senso complessivo, scoprendo così la reale

voluntas legis

, ovvero ciò che il legislatore

ha voluto realmente intendere al di là del dato testuale;

>

sistematica

, quando non basta il criterio logico per scoprire la precisa volontà del

legislatore, ma il signi cato della regola giuridica viene chiarito collegandola ad

altre regole af ni, che operano nella stessa materia, e così ricercando il principio

generale alla base di tutte.

Si parla poi di

interpretazione autentica

per indicare l’attività interpretativa di una di-

sposizione già vigente, effettuata con legge direttamente dal legislatore (la legge di in-

terpretazione autentica è, dunque, una legge con cui il legislatore indica il signi cato

di disposizioni legislative precedenti); di

interpretazione uf ciale

, quando è effettuata

da organi dello Stato; di

interpretazione giudiziale

, quando è operata dal giudice; di

in-

terpretazione dottrinale

, quando è operata da accademici e studiosi; di

interpretazione

adeguatrice

, quando è diretta a conformare il signi cato di una disposizione a norme di

rango superiore; di

interpretazione

evolutiva

, quando è frutto di un necessario adegua-

mento della norma alle condizioni sociali del momento.

Secondo i risultati cui porta, l’interpretazione può essere:

restrittiva

, se riduce la

portata effettiva della norma giuridica rispetto a quella, apparente, che risulta dalla

sua prima lettura;

estensiva

, se applica questa portata al di là di quella formalmente

delineata dal testo della norma.

Se, anche dando alle norme esistenti la più dilatata interpretazione estensiva, il giu-

dice non riesce a farvi rientrare una certa fattispecie concreta perché il legislatore

non l’ha in alcun modo prevista, si può colmare la lacuna ricorrendo all’

analogia

,

mediante la quale il giudice applica al caso che resterebbe privo di giuridica re-

golazione la norma stabilita per un caso diverso, ma analogo al primo (cosiddetta

analogia legis

).

Se non esistono nemmeno norme che regolano casi o materie simili, il giudice potrà

ricorrere ai

principi generali dell’ordinamento

(cosiddetta

analogia iuris

). Se, infatti,

il giudice dichiarasse di non potersi pronunciare per l’impossibilità di attribuire un

signi cato giuridico ai fatti, questa decisione contrasterebbe con il

principio di com-

pletezza dell’ordinamento

giuridico

, in base al quale si presume che l’ordinamento

copra ogni situazione concreta della vita sociale, da cui derivino diritti e obblighi per

le persone.

Ciò nondimeno l’art. 14 delle preleggi esclude il ricorso al procedimento analogico

per le

leggi penali

(«…

le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali

o ad altre

leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in essi considerati

»). La dottrina prevalente, però,

supportata dalla giurisprudenza, ammette in materia penale la cosiddetta

analogia

in bonam partem

, ovvero quella favorevole al reo, purché la norma suscettibile di ap-

plicazione analogica sia in linea con il principio di tassatività e non abbia carattere

eccezionale.