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Capitolo 1

L’ordinamento giuridico e i soggetti del diritto

1.1

L’origine e la funzione del diritto

L’esigenza che i gruppi sociali hanno di darsi regole di comportamento è conna-

turale alla loro stessa esistenza. Se gli appartenenti alla specie umana tendono per

naturale inclinazione ad aggregarsi in gruppi stabili e organizzati, piuttosto che vi-

vere isolatamente dai propri simili, la convivenza, vantaggiosa da un lato, compor-

ta dall’altro lato delle necessarie limitazioni, perché l’esigenza di soddisfazione dei

bisogni particolari di ciascuno non può spingersi al punto di sacri care gli interessi

degli altri, né quelli della collettività globalmente considerata.

Ogni volta che degli individui si consociano per costituire, entro con ni territorial-

mente demarcati, una comunità istituzionalmente strutturata e saldamente radicata,

il carattere organizzato di questa aggregazione si esprime in un sistema di regole

vincolanti, dette

norme

, concepite per disciplinare sia i rapporti fra i consociati, sia

quelli fra i singoli e la comunità. Non è dif cile comprendere la ragione per cui

l’osservanza di queste norme si impone come necessaria a tutti gli appartenenti al

corpo sociale: si tratta di regole pensate e applicate per evitare che i contrasti sociali

siano risolti attraverso il ricorso alla violenza. Esse mirano cioè a garantire la paci ca

convivenza fra i consociati e il benessere collettivo.

L’insieme delle norme costituisce il

diritto od ordinamento giuridico

. Si può affer-

mare che il diritto, e precisamente l’esistenza di un sistema di norme, è elemento ca-

ratterizzante e imprescindibile di qualsiasi organizzazione sociale (

ubi societas, ibi ius

).

Il termine latino «

ius»

, nella sua accezione soggettiva, indicava la facoltà di agire in forza

di una determinata norma (dal latino «

norma agèndi»

), espressione utilizzata per indicare

il complesso delle norme imposte da un’autorità per disciplinare i rapporti tra i consociati

(

diritto oggettivo

), che si distingueva dalla «

facùltas agèndi»

, ovvero il potere attribuito

ad un soggetto di agire per soddisfare un proprio interesse (

diritto soggettivo

). Il

ius

(il

diritto) veniva distinto dagli antichi romani tanto dalla «

lex

», ovvero dalla fonte formale

del diritto, quanto dal «

fas

», inteso come complesso di norme di origine etico-religiosa.

1.2

L’ordinamento giuridico

Si è detto che l’ordinamento giuridico è l’insieme delle norme che regolano i rappor-

ti fra i consociati e fra questi e il corpo sociale unitariamente considerato. Non tutte

le norme fanno parte dell’ordinamento giuridico. Restano escluse, infatti, le regole

morali, religiose, di costume, che pure in uenzano i nostri comportamenti. Come

si dirà più avanti, sono regole giuridiche soltanto quelle che presentano i caratteri

dell’

obbligatorietà

e della

coercibilità

.

La dottrina giuspubblicistica classica ha evidenziato l’esistenza di una

pluralità di

ordinamenti giuridici

. Questa teoria la si deve soprattutto al giurista Santi Romano