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4

Libro I

Diritto costituzionale ed elementi di diritto regionale

(1875-1947), secondo il quale il diritto «

prima di essere norma

,

prima di contenere un sem-

plice rapporto o una serie di rapporti sociali

,

è organizzazione

,

struttura

,

posizione della stessa

società in cui si svolge e che esso costituisce come unità per sé stante

».

Dalla de nizione che si è fornita di ordinamento giuridico discende che devono ri-

correre i seguenti elementi perché l’ordinamento stesso possa con gurarsi:

>

una

pluralità di soggetti

che compongono il corpo sociale, che persegue determi-

nati obiettivi;

>

un’

organizzazione

, consistente in strutture e attività funzionali al perseguimento

degli obiettivi pre ssi e capace di garantire il funzionamento di strutture anche

complesse;

>

un

sistema di norme

che de nisce l’organizzazione dell’ordinamento e i rapporti

dei vari soggetti.

La Costituzione italiana disegna un ordinamento pluralista. In particolare, l’art. 2

prevede il cosiddetto

pluralismo sociale

che, all’interno delle diverse tipologie di

formazioni sociali che compongono la popolazione, riconosce il momento primario

dello svolgimento della personalità umana.

Proprio perché espressioni della socialità dell’uomo, le formazioni sociali hanno un

substrato costituito da una pluralità di soggetti che persegue un ne comune (art.

18 Cost.). La Costituzione riconosce loro il diritto di organizzarsi in base a norme da

esse stesse prodotte, che sono rilevanti – ossia invocabili in giudizio – in quanto non

contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. Sono formazioni sociali la famiglia

e le unioni civili, i partiti politici, i sindacati, le associazioni, la scuola, le confessioni

religiose, ecc.

I rapporti tra gli ordinamenti possono essere di equi-ordinazione o di subordinazio-

ne. Sono da considerarsi di

equi-ordinazione

, per esempio, i rapporti fra gli Stati,

mentre sono da intendersi

subordinati

, ad esempio, i rapporti fra l’ordinamento sta-

tale e quello sindacale.

1.3

La norma giuridica

1.3.1

Norme sociali e norme giuridiche

Le

norme sociali

sono regole di condotta che disciplinano le relazioni tra persone

appartenenti ad una determinata collettività di riferimento senza essere assistite da

un obbligo di rispetto. Le

norme giuridiche

, invece, sono quelle che regolano in

modo vincolante le azioni e i comportamenti delle persone in quanto appartenenti

ad una determinata comunità così assicurando una convivenza ordinata.

I consociati riconoscono alle norme giuridiche l’attitudine a regolare i loro rapporti

e la violazione di tali norme provoca una sanzione nei confronti del trasgressore. La

norma giuridica differisce anche dalla

norma religiosa

che attiene ad una intima

convinzione della persona e che non è idonea a vincolare oggettivamente i compor-

tamenti dei consociati.

La norma giuridica, pertanto, presenta le seguenti

caratteristiche

:

>

generalità

, si riferisce alla generalità dei cittadini;

>

astrattezza

, si applica a comportamenti replicabili nel tempo e nello spazio;