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Capitolo 1
L’ordinamento giuridico e i soggetti del diritto
7
Il principio di irretroattività della norma ammette delle
eccezioni
. In alcuni casi,
infatti, la norma è
retroattiva
, cioè può essere applicata a fatti accaduti prima della
sua entrata in vigore. Ciò si veri ca solo se la nuova norma dichiara espressamente la
propria retroattività, se interpreta una legge precedente, o se, trattandosi di norma
penale, introduce un trattamento sanzionatorio più favorevole al reo.
La retroattività è vietata per le
leggi penali che introducono nuovi reati
. Questo divieto
è talmente pregnante da essere stato inserito nella Carta costituzionale: l’art. 25 Cost.,
infatti, recita che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata
in vigore prima del fatto commesso. Si tratta di un logico corollario del più generale prin-
cipio di legalità, che assolve una fondamentale funzione di garanzia per il cittadino, che
altrimenti sarebbe esposto al rischio di abusi e ingiustizie da parte del potere giudiziario.
La norma giuridica vive nché non interviene un nuovo atto normativo che discipli-
na diversamente i rapporti da essa regolati (
abrogazione implicita
) oppure quando
all’interno di disposizioni di legge sia contenuta una norma che espunga espressa-
mente una norma precedente dall’ordinamento (
abrogazione espressa
). Dunque, le
leggi sono «
abrogate da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore
,
o per incom-
patibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti
,
o perché la nuova legge regola l’intera materia
già regolata dalla legge anteriore
» (art. 15 disp. prel. cod. civ.). Sia nell’una che nell’altra
ipotesi, l’abrogazione può essere
totale
(se la nuova norma toglie del tutto ef cacia
alla preesistente o la elimina per intero) o
parziale
(se la perdita di ef cacia o la
eliminazione non investe la vecchia regola nella sua interezza, ma solo alcune delle
disposizioni in essa contenute, con la conseguenza che le disposizioni non eliminate
continuano a produrre i loro effetti).
L’abrogazione di una norma può essere anche conseguenza di un
referendum abrogati-
vo
o della
dichiarazione d’incostituzionalità
da parte della Corte costituzionale.
Il
referendum abrogativo
è previsto dall’art. 75 Cost., il quale stabilisce che è indetto refe-
rendum popolare, per deliberare in merito all’
abrogazione totale o parziale di una legge
o di un atto avente forza di legge
, quando ne facciano richiesta cinquecentomila elettori
o cinque Consigli regionali.
Sono escluse dalla sottoposizione a referendum abrogativo
ex
art. 75 Cost. le
leggi di bilan-
cio
, le
leggi di amnistia e indulto
, le
leggi di rati ca dei trattati internazionali
e le
leggi tributarie
,
poiché considerate di un’importanza politica e nanziaria tale da essere sottratte alla
volontà del popolo.
La
dichiarazione d’incostituzionalità
, invece, è la pronuncia con cui la Corte costituzio-
nale dichiara formalmente che una legge o un atto ad essa equiparata (decreto legge o
decreto legislativo) contrasta con norme di rango costituzionale. La norma dichiarata
incostituzionale cessa di avere ef cacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sen-
tenza e, da quel momento, non può essere applicata.
1.3.4
L’interpretazione delle norme giuridiche
L’interpretazione è l’attività mediante la quale si procede a fornire di signi cato una
o più disposizioni normative estrapolando da esse la regola (norma) da applicare
concretamente (art. 12 disp. prel. cod. civ.).