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Capitolo 1

L’ordinamento giuridico e i soggetti del diritto

7

Il principio di irretroattività della norma ammette delle

eccezioni

. In alcuni casi,

infatti, la norma è

retroattiva

, cioè può essere applicata a fatti accaduti prima della

sua entrata in vigore. Ciò si veri ca solo se la nuova norma dichiara espressamente la

propria retroattività, se interpreta una legge precedente, o se, trattandosi di norma

penale, introduce un trattamento sanzionatorio più favorevole al reo.

La retroattività è vietata per le

leggi penali che introducono nuovi reati

. Questo divieto

è talmente pregnante da essere stato inserito nella Carta costituzionale: l’art. 25 Cost.,

infatti, recita che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata

in vigore prima del fatto commesso. Si tratta di un logico corollario del più generale prin-

cipio di legalità, che assolve una fondamentale funzione di garanzia per il cittadino, che

altrimenti sarebbe esposto al rischio di abusi e ingiustizie da parte del potere giudiziario.

La norma giuridica vive nché non interviene un nuovo atto normativo che discipli-

na diversamente i rapporti da essa regolati (

abrogazione implicita

) oppure quando

all’interno di disposizioni di legge sia contenuta una norma che espunga espressa-

mente una norma precedente dall’ordinamento (

abrogazione espressa

). Dunque, le

leggi sono «

abrogate da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore

,

o per incom-

patibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti

,

o perché la nuova legge regola l’intera materia

già regolata dalla legge anteriore

» (art. 15 disp. prel. cod. civ.). Sia nell’una che nell’altra

ipotesi, l’abrogazione può essere

totale

(se la nuova norma toglie del tutto ef cacia

alla preesistente o la elimina per intero) o

parziale

(se la perdita di ef cacia o la

eliminazione non investe la vecchia regola nella sua interezza, ma solo alcune delle

disposizioni in essa contenute, con la conseguenza che le disposizioni non eliminate

continuano a produrre i loro effetti).

L’abrogazione di una norma può essere anche conseguenza di un

referendum abrogati-

vo

o della

dichiarazione d’incostituzionalità

da parte della Corte costituzionale.

Il

referendum abrogativo

è previsto dall’art. 75 Cost., il quale stabilisce che è indetto refe-

rendum popolare, per deliberare in merito all’

abrogazione totale o parziale di una legge

o di un atto avente forza di legge

, quando ne facciano richiesta cinquecentomila elettori

o cinque Consigli regionali.

Sono escluse dalla sottoposizione a referendum abrogativo

ex

art. 75 Cost. le

leggi di bilan-

cio

, le

leggi di amnistia e indulto

, le

leggi di rati ca dei trattati internazionali

e le

leggi tributarie

,

poiché considerate di un’importanza politica e nanziaria tale da essere sottratte alla

volontà del popolo.

La

dichiarazione d’incostituzionalità

, invece, è la pronuncia con cui la Corte costituzio-

nale dichiara formalmente che una legge o un atto ad essa equiparata (decreto legge o

decreto legislativo) contrasta con norme di rango costituzionale. La norma dichiarata

incostituzionale cessa di avere ef cacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sen-

tenza e, da quel momento, non può essere applicata.

1.3.4

L’interpretazione delle norme giuridiche

L’interpretazione è l’attività mediante la quale si procede a fornire di signi cato una

o più disposizioni normative estrapolando da esse la regola (norma) da applicare

concretamente (art. 12 disp. prel. cod. civ.).