

www.
edises
.it
Capitolo 1
L’ordinamento giuridico e i soggetti del diritto
9
1.4
Le fonti normative
1.4.1
Pro li de nitori
Si de nisce fonte del diritto il
fatto
o l’
atto
che l’ordinamento giuridico riconosce
come idoneo a ssare una nuova regola, alla quale viene riconosciuta l’attitudine di
modi care l’ordinamento stesso e che diviene vincolante per tutti gli appartenenti
ad un determinato gruppo di individui.
Le fonti si distinguono in
fonti di produzione
, ovvero creative di diritto, come le
norme giuridiche, e
fonti di cognizione
, che indicano il mezzo attraverso il quale
è possibile venire a conoscenza delle norme (ad esempio, la Gazzetta Uf ciale della
Repubblica Italiana).
1.4.2
Fonti di produzione
Sono fonti di produzione le
norme
, i
precetti
e le
regole
che si ricavano da un testo
normativo o da un comportamento o un accadimento.
Più in generale sono quegli
atti
o
fatti
cui l’ordinamento giuridico riconosce l’idonei-
tà a produrre norme di diritto. Alla luce di ciò si può operare una distinzione tra
fon-
ti atto
e
fonti fatto
. Le prime indicano gli atti posti in essere
volontariamente
da
soggetti
quali cati
, primo tra tutti il Parlamento, cui l’ordinamento attribuisce il potere di
emanare atti normativi. Le seconde, invece, sono comportamenti che si consolidano
in una determinata collettività sociale e che, per la loro
costante e uniforme ripetizione
nel tempo, vengono riconosciuti
oggettivamente idonei
a creare regole di diritto.
All’interno di uno Stato hanno carattere giuridico, e quindi
ef cacia obbligatoria
,
solo le norme che lo Stato pone, e quelle che, pur provenendo da altra fonte, vengano
fatte proprie dallo Stato. Da qui discende il carattere statuale del diritto.
1.4.3
Fonti atto e fonti fatto
Le
fonti atto
si concretizzano in atti scritti, dai quali è possibile desumere la volontà
di un soggetto al quale l’ordinamento riconosce il potere di produrre delle norme
giuridiche.
Gli ordinamenti giuridici caratterizzati da fonti atto sono detti
codi cati
, ovvero le
norme sono desumibili da
documenti
ai quali è riconosciuta la qualità di fonti di pro-
duzione del diritto.
La
disposizione
è la proposizione normativa inserita nel testo di legge o di
regolamento, ovvero nel documento al quale la collettività riconosce forza normativa.
La
norma
, invece, è il risultato del processo interpretativo della disposizione medesi-
ma e detta la regola che deve essere rispettata.
A differenza delle fonti atto, i
fatti normativi
(o
fonti fatto
) sono caratterizzati dalla
diretta produttività delle norme (senza la mediazione cioè delle proposizioni nor-
mative che compongono nel loro insieme il testo dell’atto nel quale si concretizza la
potestà normativa di cui è investito un determinato soggetto od organo).