Table of Contents Table of Contents
Previous Page  56 / 58 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 56 / 58 Next Page
Page Background

www.

edises

.it

Il sistema sanzionatorio nella gestione dei ri uti

È espressamente previsto che il giudice possa subordinare la concessione della sospensione

della pena alla messa in sicurezza, boni ca e ripristino ambientale.

L’art. 250 prevede che in caso di inadempienza del responsabile o di impossibilità di identi-

care lo stesso, il compito di boni care il sito inquinato spetta al Comune e, in caso di iner-

zia, alla Regione.

Cosa succede nei casi di impossibilità ad identi care l’autore del reato e di inottemperanza

da parte delle autorità amministrative?

C’è da considerare che tale fattispecie è costruita come

reato proprio

, dato che solo chi ha

cagionato (anche solo oggettivamente) l’inquinamento è individuato come soggetto agente,

mentre i terzi, pur tenuti alla boni ca, non sono inclusi fra i soggetti agenti. Tuttavia l’inerzia

di tali soggetti potrebbe rientrare nella previsione dell’art. 328 c.p. (Ri uto di atti di uf cio.

Omissione), qualora la boni ca sia atto da compiere per ragioni di igiene o sanità pubblica,

cioè quando vi sia il concreto pericolo di inquinamento con conseguenze dannose (anche non

immediate) per la popolazione.

9.6

Art. 261. Imballaggi

Ai sensi dell’art. 221 TUA, i produttori e gli utilizzatori di imballaggi sono responsabili del-

la corretta ed ef cace gestione ambientale degli stessi e dei ri uti di imballaggio generati dal

consumo dei propri prodotti. Qualora tali soggetti vengano meno a tale obbligo o non adotti-

no, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del citato art. 221, co. 3, lettere

a)

e

c)

, sono pu-

niti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro.

Inoltre, i produttori di imballaggi che non provvedano ad organizzare un sistema per l’adem-

pimento degli obblighi di cui al medesimo art. 221, co. 3, e non aderiscano ai consorzi previ-

sti dal TUA (art. 223) né adottino un sistema di restituzione dei propri imballaggi ai sensi

dell’art. 221, co. 3, lettere

a)

e

c)

, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da

15.500 a 46.500 euro.

La stessa pena si applica agli utilizzatori che non adempiono all’obbligo di consegna degli

imballaggi usati secondari e terziari e dei ri uti di imballaggio secondari e terziari in un luo-

go di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato.

9.7 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art.

452-

QUATERDECIES

c.p.)

Una trattazione speci ca merita questo reato (un delitto), introdotto nel 2001, riproposto all’art.

260 TUA e successivamente inserito direttamente nel codice penale con l’aggiunta dell’art.

452-

quaterdecies

c.p. (per effetto di quanto disposto dal D.Lgs. 21/2018 sulla riserva di co-

dice, che ha provveduto anche ad abrogare l’art. 260 TUA). La previsione di questo reato ha

consentito agli organi investigativi di avere maggiori strumenti per il contrasto alle ecoma e.

Lo smaltimento illegale di ri uti industriali, infatti, è il più pericoloso dei campi di attività delle ecoma-

e, e uno tra i business illegali più redditizio. Anziché essere trattati e gestiti secondo le norme, che ne

assicurano lo smaltimento in regime di sicurezza ambientale e sanitaria, i ri uti vengono illecitamente

occultati avvelenando così l’aria, contaminando le falde acquifere, inquinando i umi e le coltivazioni

agricole, minacciando la salute dei cittadini, contaminando con metalli pesanti, diossine e altre sostan-

ze cancerogene i prodotti alimentari.