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– chiunque può commettere tale reato, anche il “semplice” privato: qualora gli venga ingiun-
to dal sindaco di liberare un’area di sua proprietà dai ri uti che vi si trovano, o perché è
stato lui ad abbandonarli o perché il fatto è imputabile a sua colpa, il mancato adempimen-
to con gura reato.
È bene precisare che la norma non sanziona il mancato rispetto del divieto di miscelazione
dei ri uti (sanzionato dall’art. 256, comma 5), ma la mancata ottemperanza alle norme che
prevedono la separazione dei ri uti illegittimamente miscelati.
9.4
Art. 256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
La norma cardine, dal punto di vista penalistico, è racchiusa in questo articolo, che rimanda
alle attività di gestione di ri uti non autorizzate. In realtà la rubrica è opportuna solo per la
prima parte (Attività di gestione), perché l’articolo in esame non considera solo attività non
autorizzate, ma anche tutte le altre attività sottoposte a controllo che non si siano svolte se-
condo i dettami prescritti dalla legge. Inoltre il trattamento sanzionatorio è omogeneo sia per
attività ordinarie (sottoposte al regime dell’autorizzazione di cui agli artt. 208 e 211) sia per
altre attività, anche per quelle ricomprese nelle procedure sempli cate di cui al capo V (iscri-
zione per autosmaltimento e operazioni di recupero – artt. da 214 a 216).
Poiché il decreto, tra i suoi obiettivi principali, intende disciplinare tutte le fasi di “gestione”
dei ri uti (vedi art. 183, comma 1, lettera
n
), ovviamente pone una particolare attenzione, so-
prattutto in termini sanzionatori, verso coloro che gestiscono qualsiasi attività di ri uti senza
munirsi di apposito titolo.
Ciò signi ca che chi gestisce ri uti deve:
– munirsi di autorizzazione (o rinnovarla, o modi carla ecc.) nei casi di cui agli artt. 208-
211 (realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento e/o di recupero);
– iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’art. 212 se vuole trasportare i ri-
uti o comunque commerciare in ri uti o svolgere qualunque intermediazione nel passag-
gio degli stessi;
– iscriversi nel Registro tenuto dalle Province qualora intenda compiere le operazioni di au-
tosmaltimento (quando saranno varate le relative norme tecniche) o di recupero;
– utilizzare l’autorizzazione integrata ambientale se ne è già titolare (cfr. art. 29-
quater
, co.
11, D.Lgs. 128/2010).
L’art. 256 sanziona:
– la
gestione dei ri uti senza autorizzazione
(raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,
commercio e intermediazione di ri uti), con le seguenti pene:
• arresto da tre mesi ad un anno o, in alternativa, ammenda, da 2.600 a 26.000 euro, se
trattasi di ri uti non pericolosi;
• arresto da sei mesi a due anni congiunto ad ammenda, da 2.600 a 26.000 euro, se trat-
tasi di ri uti pericolosi.
Si noti che la sanzione riguarda qualunque attività svolta in difetto di titolo (cioè senza au-
torizzazione ma anche senza comunicazione alla Provincia); in caso di trasporto illecito
di ri uti, qualora si pervenga a condanna o a sentenza di applicazione della pena, segue
obbligatoriamente la con sca del mezzo usato per il trasporto (vedi art. 259, co. 2);