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Il sistema sanzionatorio nella gestione dei ri uti
– il terzo comma del medesimo articolo 256 contempla le ipotesi sanzionatorie previste per
una
discarica non autorizzata
(realizzazione o gestione di discarica abusiva):
• per discarica di ri uti non pericolosi la pena è da sei mesi a due anni di arresto e am-
menda;
• per discarica che contenga (anche o solo) ri uti pericolosi la pena è da uno a tre anni
di arresto e ammenda.
In entrambi i casi la pena è congiunta (arresto e ammenda), ed è esclusa la possibilità di
chiedere l’oblazione speciale ai sensi dell’art. 162-
bis
c.p., che estinguerebbe il reato. In
caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (cosiddetto pat-
teggiamento), viene sempre disposta la con sca dell’area su cui è realizzata la discarica,
se il proprietario dell’area è autore o compartecipe. Inoltre permane, a carico del trasgres-
sore, l’obbligo di riduzione in pristino e boni ca. Sembra di capire, a proposito del com-
partecipe, che la con sca è disposta sia quando il proprietario è l’unico autore del reato,
sia quando ne risponde anche solo a titolo colposo. E infatti la dizione “compartecipe” è
diversa, e più ristretta, da quella di “persona non estranea” al reato, che pure a volte vie-
ne utilizzata specie in materia di con sca;
–
abbandono e deposito incontrollato
per titolari di imprese o responsabili di enti (secon-
do comma):
• arresto da tre mesi ad un anno o, in alternativa, ammenda, da 2.600 a 26.000 euro, se
trattasi di ri uti non pericolosi;
• arresto da sei mesi a due anni congiunto ad ammenda, da 2.600 a 26.000 euro, se trat-
tasi di ri uti pericolosi.
In sostanza le pene sono le stesse che per il comma 1, con la distinzione fra ri uti perico-
losi e non pericolosi;
–
con riferimento ai casi di
inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione
(quarto
comma) è prevista la stessa sanzione indicata per la mancanza di autorizzazione, ma di-
mezzata;
– riguardo il
divieto di miscelazione
(quinto comma) che, lo si ricorda, va distinto dall’i-
nottemperanza all’ordine di remissione in pristino è prevista la pena dell’arresto da sei
mesi a due anni congiunto ad ammenda, da 2.600 a 26.000 euro, cioè la pena prevista per
la “cattiva gestione” dei ri uti pericolosi;
– il sesto comma tratta le
violazioni al deposito temporaneo dei ri uti sanitari
di cui
all’art. 227 (lettera b):
• pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o, in alternativa, ammenda, da 2.600 a 26.000
euro ammenda se si superano i duecento litri;
• sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma se non si superano i due-
cento litri;
– i successivi due commi (7 e 8) dello stesso articolo 256, si riferiscono alla
violazione di
una serie di obblighi
di cui agli artt. 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13 e 234, com-
ma 14, dove è prevista la sola sanzione amministrativa (compresa la inottemperanza agli
obblighi di partecipazione ai consorzi di cui agli artt. 233, 234, 235 e 236).
È in vigore dal 9 febbraio 2014 la previsione introdotta dall’art. 3 D.L. 136/2013 (conv. dalla L. 6/2014)
grazie alla quale la lotta alla
combustione illecita dei ri uti
ha avuto una svolta importante, passando
dalla
status
di contravvenzione a quello di reato punibile penalmente.
In base all’art. 256-
bis
TUA (aggiunto dal citato decreto):