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Il sistema sanzionatorio nella gestione dei ri uti

– il terzo comma del medesimo articolo 256 contempla le ipotesi sanzionatorie previste per

una

discarica non autorizzata

(realizzazione o gestione di discarica abusiva):

• per discarica di ri uti non pericolosi la pena è da sei mesi a due anni di arresto e am-

menda;

• per discarica che contenga (anche o solo) ri uti pericolosi la pena è da uno a tre anni

di arresto e ammenda.

In entrambi i casi la pena è congiunta (arresto e ammenda), ed è esclusa la possibilità di

chiedere l’oblazione speciale ai sensi dell’art. 162-

bis

c.p., che estinguerebbe il reato. In

caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (cosiddetto pat-

teggiamento), viene sempre disposta la con sca dell’area su cui è realizzata la discarica,

se il proprietario dell’area è autore o compartecipe. Inoltre permane, a carico del trasgres-

sore, l’obbligo di riduzione in pristino e boni ca. Sembra di capire, a proposito del com-

partecipe, che la con sca è disposta sia quando il proprietario è l’unico autore del reato,

sia quando ne risponde anche solo a titolo colposo. E infatti la dizione “compartecipe” è

diversa, e più ristretta, da quella di “persona non estranea” al reato, che pure a volte vie-

ne utilizzata specie in materia di con sca;

abbandono e deposito incontrollato

per titolari di imprese o responsabili di enti (secon-

do comma):

• arresto da tre mesi ad un anno o, in alternativa, ammenda, da 2.600 a 26.000 euro, se

trattasi di ri uti non pericolosi;

• arresto da sei mesi a due anni congiunto ad ammenda, da 2.600 a 26.000 euro, se trat-

tasi di ri uti pericolosi.

In sostanza le pene sono le stesse che per il comma 1, con la distinzione fra ri uti perico-

losi e non pericolosi;

con riferimento ai casi di

inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione

(quarto

comma) è prevista la stessa sanzione indicata per la mancanza di autorizzazione, ma di-

mezzata;

– riguardo il

divieto di miscelazione

(quinto comma) che, lo si ricorda, va distinto dall’i-

nottemperanza all’ordine di remissione in pristino è prevista la pena dell’arresto da sei

mesi a due anni congiunto ad ammenda, da 2.600 a 26.000 euro, cioè la pena prevista per

la “cattiva gestione” dei ri uti pericolosi;

– il sesto comma tratta le

violazioni al deposito temporaneo dei ri uti sanitari

di cui

all’art. 227 (lettera b):

• pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o, in alternativa, ammenda, da 2.600 a 26.000

euro ammenda se si superano i duecento litri;

• sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma se non si superano i due-

cento litri;

– i successivi due commi (7 e 8) dello stesso articolo 256, si riferiscono alla

violazione di

una serie di obblighi

di cui agli artt. 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13 e 234, com-

ma 14, dove è prevista la sola sanzione amministrativa (compresa la inottemperanza agli

obblighi di partecipazione ai consorzi di cui agli artt. 233, 234, 235 e 236).

È in vigore dal 9 febbraio 2014 la previsione introdotta dall’art. 3 D.L. 136/2013 (conv. dalla L. 6/2014)

grazie alla quale la lotta alla

combustione illecita dei ri uti

ha avuto una svolta importante, passando

dalla

status

di contravvenzione a quello di reato punibile penalmente.

In base all’art. 256-

bis

TUA (aggiunto dal citato decreto):