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Il sistema sanzionatorio nella gestione dei ri uti

9.3

Art. 255. Abbandono di rifiuti

La prima delle norme del sistema sanzionatorio riguarda tutti i cittadini. Anzi, in prima bat-

tuta, proprio i

cittadini comuni

. Si tratta delle sanzioni previste per chi viola i divieti di:

– abbandono di ri uti “sul” e “nel” suolo, o in acque super ciali o sotterranee (art. 192, com-

mi 1 e 2);

– immissione nel normale ciclo di raccolta di ri uti urbani di imballaggi terziari e seconda-

ri (art. 226, comma 2);

– abbandono di veicoli a motore o rimorchi (art. 231, commi 1 e 2);

– abbandono di ri uti di piccolissime dimensioni (art. 232

-ter

, D.Lgs. 152/2006).

Tale ultimo divieto è stato inserito nel TUA dalla L. 221/2015 (collegato ambientale), al ne

di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dal-

la dispersione incontrollata nell’ambiente di ri uti di piccolissime dimensioni, quali anche

scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare. Il divieto di abbandono di tali ri uti non

è limitato solo al suolo, ma si estende anche alle acque, alle caditoie ed, in ne, agli scarichi.

La violazione del suddetto divieto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30

a 150 euro; se, tuttavia, l’abbandono riguarda i ri uti di prodotti da fumo, la sanzione ammi-

nistrativa è aumentata no al doppio (art. 255, comma 1

-bis

).

Occorre precisare che tale norma si applica solo ai cittadini comuni, poiché viene fatta salva l’applica-

zione dell’art. 256, comma 2, che sanziona la violazione del divieto di abbandono di ri uti commesso

da titolari di imprese e responsabili di enti relativamente ai propri ri uti.

Quindi se il cittadino abbandona il sacchetto con i ri uti urbani per strada, viola l’art. 255, comma 1, e

subisce solo una sanzione amministrativa; se l’imprenditore lascia per strada (o altrove) i ri uti prodot-

ti nel corso della lavorazione, viola l’art. 256, comma 2, e commette un reato (neppure tanto lieve se i

ri uti sono pericolosi).

L’abbandono di veicoli a motore o rimorchi riguarda anche il concessionario o il titolare di

centri di raccolta che, in base all’art. 231, comma 5, in seguito alla consegna di un veicolo da

demolire ha alcuni obblighi, essenzialmente di comunicazione e consegna.

Il comma 3 dell’art. 255 prevede anche le sanzioni (di carattere penale) per le violazioni de-

gli artt. 187 e 192; in particolare, lo stesso si riferisce alle ipotesi di mancato ottemperamen-

to di ordinanze sindacali di riduzione in pristino, connesse all’obbligo di separazione dei ri-

uti miscelati conseguenti al divieto di miscelazione dell’art. 187, comma 3, e all’obbligo di

rimozione, avvio al recupero o smaltimento dei ri uti abbandonati o depositati in maniera in-

controllata sul o nel suolo di cui all’art. 192, comma 3.

Per la violazione del divieto di abbandono dei ri uti, cui è equiparato il deposito abusivo e

l’immissione in acque, la sanzione consiste nel pagamento di una somma diversa a secondo

che trattasi di ri uti non pericolosi o pericolosi.

La violazione di omessa comunicazione dei veicoli da demolire comporta una sanzione am-

ministrativa.

La

sanzione diventa penale

quando siano violate le ordinanze sindacali di riduzione in pri-

stino di cui sopra. Per tali violazioni è previsto l’arresto no a un anno. La pena non è certo

irrisoria, anche se prevede un minimo di cinque giorni di arresto, convertibili in ammenda.

Non va dimenticato, che:

– in questo caso (a differenza che per violazioni dell’art. 256, comma 1, lettera a), cioè i re-

ati riguardanti i ri uti non pericolosi) non è possibile l’oblazione;