

www.
edises
.it
12
Parte Prima
Costituzione e ordinamento della Repubblica italiana
1.3.1
La formazione del Governo
La Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica nomini il Presidente del
Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni,
prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Il procedimento per giungere alla formazione del Governo passa attraverso le seguen-
ti fasi: consultazioni, incarico, nomina e giuramento, elaborazione del programma
di governo e voto di fiducia.
Il Presidente della Repubblica avvia le consultazioni preliminari prima di conferire
l’incarico di formazione di un nuovo Governo: incontra i presidenti dei gruppi par-
lamentari, i segretari o le delegazioni dei partiti politici, i Presidenti delle Camere e
gli ex Presidenti della Repubblica.
Terminate le consultazioni, il Presidente della Repubblica conferisce l’incarico di
Presidente del Consiglio al soggetto prescelto, il quale accetta con riserva.
Il Presidente incaricato scioglie la riserva nel momento in cui è in grado di assicurare
un nuovo esecutivo e di poter ottenere la fiducia in Parlamento.
Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, nomina il Presidente del Con-
siglio e, su proposta di questi, i singoli ministri. Tutti devono quindi prestare giura-
mento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Programma di governo e voto di fiducia
Il programma di governo è predisposto dal nuovo Presidente del Consiglio e presen-
tato al Parlamento per il necessario voto di fiducia sia della Camera sia del Senato,
dopo dibattito tra le forze politiche.
Quindi ciascuna Camera «
accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata
per appello nominale
» (art. 94, Cost.).
1.3.2
Il Presidente del Consiglio dei ministri
È organo costituzionale monocratico e riveste posizione di preminenza nella compo-
sizione del governo e all’interno del Consiglio dei ministri; rappresenta il Governo
nei rapporti con gli altri organi costituzionali e ne assicura l’unità dell’indirizzo po-
litico ed amministrativo; ha pertanto poteri di direzione della politica generale del
Governo (art. 95, comma 1, Cost.), di promozione e di coordinamento dell’attività
dei ministri, di esternazione della volontà del Governo, e poteri normativi dal 1999
(decreti del Presidente del Consiglio dei ministri - D.P.C.M.); controfirma le leggi e
gli atti aventi forza di legge; cura i rapporti istituzionali con il Presidente della Re-
pubblica e con il Parlamento.
1.3.3
Il Consiglio dei ministri
È costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai singoli ministri; il Consiglio è
convocato dal suo Presidente, sulla base di un ordine del giorno, ed è da lui presieduto.
Le attribuzioni del Consiglio dei ministri sono stabilite dall’art. 2 della legge n.
400/1988.