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Capitolo 1
L’ordinamento dello Stato
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a)
uguaglianza formale e sostanziale
: tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di raz-
za, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali e personali,
sono uguali davanti alla legge (art. 3) e devono essere messi nelle condizioni di
sviluppare pienamente la loro personalità (art. 3, commi 1 e 2);
b)
pluralismo
delle formazioni sociali (art. 2), degli enti politici territoriali (art. 5),
delle minoranze linguistiche (art. 6), delle confessioni religiose (art. 8), delle asso-
ciazioni (art. 18), di idee ed espressioni (art. 21), della cultura (art. 33, c. 1), delle
scuole (art. 33, comma 3), delle istituzioni universitarie e di alta cultura (art. 33,
c. 6), dei sindacati (art. 39) e dei partiti politici (art. 49);
c) il
lavoro è posto alla base della Repubblica
(art. 1) come elemento di crescita per la
persona e per la comunità (art. 4, comma 2) costituendo all’insieme diritto e do-
vere per ogni cittadino;
d)
democrazia procedurale
, ovvero preminenza di organi elettivi e di rappresentanza;
principio di maggioranza ma con tutela della minoranze, sovranità popolare (art.
1, comma 2);
e)
solidarietà
politica, economica e sociale (art. 2) o principio di stato sociale;
f)
ripudio della guerra
come strumento di offesa e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali (art. 11).
1.1.2
La ripartizione dei poteri nella Costituzione
La tripartizione dei poteri dello Stato, proposta nel 1748 dal francese Montesquieu
1
nel libro XI de “Lo spirito delle leggi”, teorizzava che:
>
>
la funzione legislativa è svolta dal Parlamento;
>
>
la funzione esecutiva è esercitata dal governo;
>
>
la funzione giurisdizionale è affidata alla magistratura.
Questo modello astratto di ripartizione delle competenze costituzionali è tuttora at-
tuale, pur traducendosi oggi in funzionamenti ben più complessi in quanto alcune
funzioni sono esercitate da più organi:
>
>
il Parlamento può esercitare la funzione giudiziaria mettendo in stato d’accusa il
Presidente della Repubblica nel caso di alto tradimento (art. 90) o il Presidente del
Consiglio e i ministri per reati commessi nell’esercizio delle funzioni di governo
(art. 96);
>
>
il Governo può essere delegato dal Parlamento all’esercizio della funzione legislati-
va (decreti delegati, decreti legislativi, regolamenti) (art. 76);
>
>
il Governo può emanare decreti legge in caso di necessità e urgenza, salvo approva-
zione del Parlamento entro 60 giorni (art. 77);
>
>
la funzione legislativa, nei limiti delle attribuzioni dell’art. 117, è attribuita anche
agli organi territoriali dotati di autonomia legislativa (Regioni).
1
Charles-Louis de Secondat, barone de La Brède et de Montesquieu (La Brède 1689 –
Parigi 1755), è considerato il fondatore della teoria della separazione dei poteri. La sua
opera più nota è
De l’esprit des lois
(Lo spirito delle leggi), pubblicata anonima nel 1748.