Previous Page  27 / 36 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 27 / 36 Next Page
Page Background

www.

edises

.it

Capitolo 1

L’ordinamento dello Stato

5

a)

uguaglianza formale e sostanziale

: tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di raz-

za, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali e personali,

sono uguali davanti alla legge (art. 3) e devono essere messi nelle condizioni di

sviluppare pienamente la loro personalità (art. 3, commi 1 e 2);

b)

pluralismo

delle formazioni sociali (art. 2), degli enti politici territoriali (art. 5),

delle minoranze linguistiche (art. 6), delle confessioni religiose (art. 8), delle asso-

ciazioni (art. 18), di idee ed espressioni (art. 21), della cultura (art. 33, c. 1), delle

scuole (art. 33, comma 3), delle istituzioni universitarie e di alta cultura (art. 33,

c. 6), dei sindacati (art. 39) e dei partiti politici (art. 49);

c) il

lavoro è posto alla base della Repubblica

(art. 1) come elemento di crescita per la

persona e per la comunità (art. 4, comma 2) costituendo all’insieme diritto e do-

vere per ogni cittadino;

d)

democrazia procedurale

, ovvero preminenza di organi elettivi e di rappresentanza;

principio di maggioranza ma con tutela della minoranze, sovranità popolare (art.

1, comma 2);

e)

solidarietà

politica, economica e sociale (art. 2) o principio di stato sociale;

f)

ripudio della guerra

come strumento di offesa e come mezzo di risoluzione delle

controversie internazionali (art. 11).

1.1.2

 La ripartizione dei poteri nella Costituzione

La tripartizione dei poteri dello Stato, proposta nel 1748 dal francese Montesquieu

1

nel libro XI de “Lo spirito delle leggi”, teorizzava che:

>

>

la funzione legislativa è svolta dal Parlamento;

>

>

la funzione esecutiva è esercitata dal governo;

>

>

la funzione giurisdizionale è affidata alla magistratura.

Questo modello astratto di ripartizione delle competenze costituzionali è tuttora at-

tuale, pur traducendosi oggi in funzionamenti ben più complessi in quanto alcune

funzioni sono esercitate da più organi:

>

>

il Parlamento può esercitare la funzione giudiziaria mettendo in stato d’accusa il

Presidente della Repubblica nel caso di alto tradimento (art. 90) o il Presidente del

Consiglio e i ministri per reati commessi nell’esercizio delle funzioni di governo

(art. 96);

>

>

il Governo può essere delegato dal Parlamento all’esercizio della funzione legislati-

va (decreti delegati, decreti legislativi, regolamenti) (art. 76);

>

>

il Governo può emanare decreti legge in caso di necessità e urgenza, salvo approva-

zione del Parlamento entro 60 giorni (art. 77);

>

>

la funzione legislativa, nei limiti delle attribuzioni dell’art. 117, è attribuita anche

agli organi territoriali dotati di autonomia legislativa (Regioni).

1

 Charles-Louis de Secondat, barone de La Brède et de Montesquieu (La Brède 1689 –

Parigi 1755), è considerato il fondatore della teoria della separazione dei poteri. La sua

opera più nota è

De l’esprit des lois

(Lo spirito delle leggi), pubblicata anonima nel 1748.