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Parte Prima
Costituzione e ordinamento della Repubblica italiana
La terza funzione, quella della giurisdizione (dal lat.
iuris dictio
, pronuncia del dirit-
to), consiste nell’attività con cui il potere giudiziario dà applicazione concreta alle
norme formulate in termini astratti e generali dal potere legislativo.
Tale applicazione si esplica nel giudizio: è la decisione che scaturisce nel raffronto
che il giudice opera tra la norma astratta ed il fatto concreto sottoposto alla sua at-
tenzione.
1.1.3
La Corte costituzionale
Nel sistema politico italiano, la Corte costituzionale è l’organo che garantisce il cor-
retto esercizio dei poteri delle istituzioni della Repubblica.
È chiamata a giudicare (art. 134 Cost.):
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sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aven-
ti forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
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sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regio-
ni, e tra le Regioni;
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sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica.
Essa è composta di quindici giudici, nominati per un terzo dal Presidente della Re-
pubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supre-
me magistrature ordinaria ed amministrativa; ciascun giudice resta in carica per
nove anni e, alla scadenza, non può essere nuovamente nominato.
Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di
atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione.
Contro le decisioni della Corte non è ammessa alcuna impugnazione.
1.1.4
La Costituzione italiana e l’ordinamento dell’Unione europea
I rapporti tra ordinamento giuridico italiano e ordinamento giuridico europeo sono
regolati:
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dall’art. 11 della Costituzione del 1948: “
l’Italia consente, in condizioni di parità con gli
altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e
la giustizia tra le nazioni
”;
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dall’art. 117, c.1, della Costituzione, come modificato dalla riforma del 2001: “
la
potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, non-
ché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali
”.
L’art. 11 della Costituzione fu scritto in previsione dell’adesione all’ONU, istituita il
24 ottobre 1945 alla fine della seconda guerra mondiale: il Trattato istitutivo della
prima delle tre Comunità europee fu firmato più di tre anni dopo l’entrata in vigore
della Costituzione repubblicana, il 18 aprile 1951.
Eppure, le “
limitazioni di sovranità
” furono accolte soprattutto in forza dell’adesione
alle Comunità europee, poi divenute Unione europea nel 1992.
Da tale adesione conseguì l’accettazione di due fondamentali principi, che regolano
il rapporto fra l’ordinamento dello Stato italiano (e degli Stati membri) e l’ordina-
mento dell’UE: