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Capitolo 1
L’ordinamento dello Stato
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Il regolamento parlamentare stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge
dei quali è dichiarata l’urgenza (art. 72, comma 2, Cost.).
Può anche stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge
siano deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare
la proporzione dei gruppi parlamentari (art. 72, comma 3, Cost.).
La
promulgazione delle leggi
è atto del Presidente della Repubblica, con il quale egli con-
trolla la regolarità del procedimento di approvazione della legge (art. 73, comma 1, Cost.).
Egli può rifiutarla: per motivi formali, nel caso in cui il procedimento di approvazio-
ne non sia stato regolare; oppure per motivi di opportunità.
Tuttavia, se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promul-
gata.
Una volta promulgata dal Presidente della Repubblica, segue la
pubblicazione
sulla
Gazzetta Ufficiale.
Entra in vigore, di norma, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione: la legge può prevedere
periodi di tempo più brevi o più lunghi per l’entrata in vigore (art. 73, comma 3, Cost.).
La funzione di indirizzo e di controllo
La funzione di indirizzo attiene alla determinazione degli obiettivi della politica na-
zionale e l’individuazione dei mezzi per perseguirli.
Il Parlamento esercita tale funzione anzitutto mediante la votazione con la quale
concede la fiducia al Governo.
L’approvazione di leggi di particolare rilievo costituisce altresì partecipazione diretta
alla direzione politica dello Stato: è il caso delle leggi di bilancio, di approvazione dei
programmi economici, di concessione dell’amnistia e dell’indulto, di autorizzazione
alla ratifica dei trattati internazionali.
Altri momenti di esercizio della funzione di indirizzo e controllo sono:
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le mozioni di sfiducia al Governo o a singoli Ministri;
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la conversione in legge dei decreti legge adottati dal Governo (che possono essere
modificati in sede di dibattito parlamentare);
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negli ordini del giorno di indirizzo al Governo per l’attuazione delle leggi (istru-
zioni e direttive);
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nella delega al Presidente della Repubblica a concedere amnistia e indulto;
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nella deliberazione dello stato di guerra.
La funzione di controllo e di informazione
Essa si realizza con:
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l’interrogazione: domande orali o scritte, rivolte al Governo o al singolo Ministro
da parte di un parlamentare, per conoscere se un fatto sia vero o se su quel fatto il
Governo sia in possesso di specifiche informazioni;
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l’interpellanza: domanda scritta al Governo o al singolo Ministro sui motivi della
loro condotta in relazione a fatti che investono la loro azione politica; se l’interpel-
lante dovesse dichiararsi insoddisfatto della risposta ottenuta potrebbe trasformare
l’interpellanza in mozione;
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la mozione: promuove discussioni e deliberazioni dell’assemblea su di un determi-
nato argomento; le più importanti sono quelle di fiducia e di sfiducia;
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la risoluzione: manifesta orientamenti o definisce indirizzi su specifici argomenti;