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Parte Prima

Costituzione e ordinamento della Repubblica italiana

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno com-

piuto i venticinque anni di età (art. 56, comma 3, Cost.).

Il Senato della Repubblica

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circo-

scrizione Estero (art. 57, comma 1, Cost.).

Il numero dei senatori elettivi è di 315, di cui 6 eletti nella circoscrizione Estero (art.

57, comma 2, Cost.).

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno supera-

to il venticinquesimo anno di età (art. 58, comma 1, Cost.).

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno (art.

58, comma 2, Cost.).

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica

(art. 59, comma 1, Cost.).

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che han-

no illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e

letterario (art. 59, comma 2, Cost.).

1.2.1

 Le funzioni del Parlamento

Sono tre le funzioni esercitate dal Parlamento: la funzione legislativa, la funzione di

controllo sul Governo e le funzioni di indirizzo.

La funzione legislativa

La funzione legislativa, la più significativa tra le funzioni del Parlamento, è esercitata

collettivamente dalle due Camere (art. 70, comma 1, Cost.): essa consiste nella prepa-

razione, nell’esame e nell’approvazione delle leggi.

Il procedimento legislativo, descritto dall’art. 72 della Costituzione, è dato dall’insie-

me degli atti posti in essere da ciascuna Camera per approvare una legge: l’iniziativa,

l’istruttoria, la discussione e l’approvazione, la promulgazione e la pubblicazione.

L’iniziativa legislativa

consiste nella presentazione di un progetto di legge davanti a

una delle due Camere.

L’iniziativa spetta (art. 71, comma 1, Cost.):

>

>

al Governo: in questo caso, l’iniziativa prende il nome di disegno di legge;

>

>

a ciascun membro del Parlamento;

>

>

ai Consigli regionali;

>

>

al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;

>

>

al Popolo (iniziativa legislativa popolare): la proposta di legge deve essere presenta-

ta e firmata da almeno 50.000 elettori (ai sensi dell’art. 71, comma 2, Cost.).

L’

istruttoria

è svolta dalla commissione parlamentare competente per materia per-

ché compia l’istruttoria.

Dopo l’esame in sede di commissione il progetto di legge è inviato alla Camera per

la

discussione e l’approvazione

: quest’ultima dovrà avvenire «

articolo per articolo e con

votazione finale

» (art. 72, comma 1, Cost.).