

www.
edises
.it
8
Parte Prima
Costituzione e ordinamento della Repubblica italiana
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno com-
piuto i venticinque anni di età (art. 56, comma 3, Cost.).
Il Senato della Repubblica
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circo-
scrizione Estero (art. 57, comma 1, Cost.).
Il numero dei senatori elettivi è di 315, di cui 6 eletti nella circoscrizione Estero (art.
57, comma 2, Cost.).
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno supera-
to il venticinquesimo anno di età (art. 58, comma 1, Cost.).
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno (art.
58, comma 2, Cost.).
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica
(art. 59, comma 1, Cost.).
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che han-
no illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e
letterario (art. 59, comma 2, Cost.).
1.2.1
Le funzioni del Parlamento
Sono tre le funzioni esercitate dal Parlamento: la funzione legislativa, la funzione di
controllo sul Governo e le funzioni di indirizzo.
La funzione legislativa
La funzione legislativa, la più significativa tra le funzioni del Parlamento, è esercitata
collettivamente dalle due Camere (art. 70, comma 1, Cost.): essa consiste nella prepa-
razione, nell’esame e nell’approvazione delle leggi.
Il procedimento legislativo, descritto dall’art. 72 della Costituzione, è dato dall’insie-
me degli atti posti in essere da ciascuna Camera per approvare una legge: l’iniziativa,
l’istruttoria, la discussione e l’approvazione, la promulgazione e la pubblicazione.
L’iniziativa legislativa
consiste nella presentazione di un progetto di legge davanti a
una delle due Camere.
L’iniziativa spetta (art. 71, comma 1, Cost.):
>
>
al Governo: in questo caso, l’iniziativa prende il nome di disegno di legge;
>
>
a ciascun membro del Parlamento;
>
>
ai Consigli regionali;
>
>
al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;
>
>
al Popolo (iniziativa legislativa popolare): la proposta di legge deve essere presenta-
ta e firmata da almeno 50.000 elettori (ai sensi dell’art. 71, comma 2, Cost.).
L’
istruttoria
è svolta dalla commissione parlamentare competente per materia per-
ché compia l’istruttoria.
Dopo l’esame in sede di commissione il progetto di legge è inviato alla Camera per
la
discussione e l’approvazione
: quest’ultima dovrà avvenire «
articolo per articolo e con
votazione finale
» (art. 72, comma 1, Cost.).