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Capitolo 1
L’ordinamento dello Stato
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1. il primato del diritto europeo sul diritto nazionale;
2. il principio di efficacia diretta del diritto europeo, in base al quale il diritto europeo
non solo impone obblighi agli Stati membri ma attribuisce anche diritti ai singoli.
In sostanza: la Corte di giustizia dell’UE ha stabilito che il primato del diritto comu-
nitario si sostanzia nella prevalenza di quest’ultimo sulle norme interne con esso con-
trastanti, sia precedenti che successive e quale ne sia il rango, anche costituzionale.
Fino al 1973 la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana si era mossa in con-
trasto con tali principi; tuttavia, a partire dalla sentenza n. 183 del 1973, pervenne ad
un orientamento di segno opposto, tuttora costante, che individua nell’art. 11 Cost.
la fonte delle limitazioni di sovranità derivanti dalla partecipazione all’ordinamento
comunitario, riconoscendo che l’Italia, facendo parte di un ordinamento soprana-
zionale più ampio, ha ceduto parte della propria sovranità nelle materie individuate
dai Trattati.
1.2
Il Parlamento
Il Parlamento è l’organo costituzionale elettivo che esercita la funzione legislativa, di
indirizzo politico e di controllo sull’attività del Governo.
Il Parlamento è espressione della sovranità popolare. La Costituzione delinea la
struttura e la funzione del Parlamento nella Parte II (
Ordinamento della Repubblica
),
Titolo I (
Il Parlamento
), dall’art. 55 all’art. 82.
L’organizzazione e il funzionamento di Camera e Senato sono rimessi ai regolamenti
adottati da Camera e Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti (art. 64,
comma 1, Cost.).
I regolamenti sono espressione di autonomia del Parlamento; non sono leggi o atti
con forza di leggi e perciò non sono sindacabili da parte della Corte costituzionale.
L’autonomia del Parlamento si esprime non solo nell’adozione del proprio regolamen-
to ma anche nella determinazione delle proprie risorse (autonomia finanziaria).
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione, esercita le sue funzioni senza
vincolo di mandato (art. 67, Cost.) e non può essere chiamato a rispondere delle opi-
nioni espresse e dei voti dati nell’esercizio della sua funzione.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(art. 55, comma 1, Cost.); ad entrambe le assemblee legislative sono attribuite le stes-
se funzioni (bicameralismo perfetto).
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni (art.
60, comma 1, Cost.).
Le commissioni parlamentari sono organi di ciascuna Camera, composte da deputa-
ti e senatori che rappresentano, in modo proporzionale, le forze politiche presenti.
La più importante delle loro funzioni è quella dell’esame obbligatorio dei disegni di
legge, da compiersi prima della loro discussione in assemblea.
La Camera dei deputati
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto (art. 56, comma 1,
Cost.).
Il numero dei deputati è di 630, il doppio del numero dei senatori, di cui 12 eletti
nella circoscrizione Estero (art. 56, comma 2, Cost.).